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Testo dell'articoloAbrogato
Art. 80 cod. ass. – Obblighi di comunicazione
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
L’impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica tempestivamente all’ISVAP l’intenzione di assumere una partecipazione in altra società, qualora la partecipazione stessa, da sola od unitamente ad altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata.
2. È altresì preventivamente comunicata l’intenzione di assumere ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad altra già posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto o al totale degli investimenti dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione ovvero rispetto all’entità dei diritti di voto o alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla società partecipata.
3. L’ISVAP, tenuto conto dell’esigenza di verificare la concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura patrimoniale dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, stabilisce con regolamento presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005).
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