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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'articolo si colloca nella Parte Terza del Codice dell'Ambiente, dedicata a suolo e acque.
  • Concorre alla costruzione di un sistema integrato di governance ambientale conforme alle direttive UE.
  • Si fonda sui principi ambientali di prevenzione, precauzione e chi inquina paga.
  • Coinvolge Stato, Autorità di bacino, regioni, enti locali, agenzie ambientali e operatori privati.
  • Produce effetti sui procedimenti di pianificazione, autorizzazione e controllo ambientale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 76 Cod. Amb. — disposizioni generali

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all’articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale.

2. L’obiettivo di qualità ambientale è definito in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

3. L’obiettivo di qualità per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell’uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi.

4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015; a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei l’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di “buono”; b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale “elevato” come definito nell’Allegato 1 alla parte terza del presente decreto; c) siano mantenuti o raggiunti altresì per i corpi idrici a specifica destinazione di cui all’articolo 79 gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all’Allegato 2 alla parte terza del presente decreto, salvi i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.

5. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi quando essi si riferiscono al conseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale; l’obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre

2015. 6. Il Piano di tutela provvede al coordinamento degli obiettivi di qualità ambientale con i diversi obiettivi di qualità per specifica destinazione.

7. Le regioni possono definire obiettivi di qualità ambientale più elevati, nonché individuare ulteriori destinazioni dei corpi idrici e relativi obiettivi di qualità.

Commento

L'articolo si colloca nella Parte Terza del Codice dell'Ambiente, dedicata alla difesa del suolo, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche. La disposizione concorre a costruire un sistema integrato di governance ambientale conforme alle direttive europee di settore.

Inquadramento normativo

L'articolo si colloca nell'architettura della Parte Terza, costruita per dare attuazione organica alle direttive europee in materia di acque (2000/60/CE), alluvioni (2007/60/CE), sostanze prioritarie (2008/105/CE) e acque reflue urbane (91/271/CEE). La sua lettura presuppone la cornice di principi e definizioni introdotta dagli articoli iniziali della Parte.

Ratio della disciplina

La norma persegue obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa, di prevenzione del rischio e di governo razionale delle risorse. Si fonda sui principi ambientali generali di prevenzione, precauzione, chi inquina paga, sussidiarietà e leale collaborazione tra livelli di governo.

Soggetti coinvolti

L'attuazione richiede la cooperazione tra Stato (MASE), Autorità di bacino distrettuale, regioni, enti locali, gestori del servizio idrico integrato, agenzie ambientali (ISPRA, ARPA) e operatori privati. L'articolo si inserisce in questa filiera, attribuendo competenze o disciplinando procedimenti specifici.

Profili applicativi

Gli effetti pratici si manifestano in sede di pianificazione (piano di bacino, piano di gestione delle acque, piano di tutela regionale), di rilascio di provvedimenti (concessioni, autorizzazioni allo scarico, AIA, VIA) e di controllo (sanzioni amministrative e penali, prescrizioni dinamiche).

Coordinamento con altre fonti

La disposizione va letta in coordinamento con il TU enti locali (d.lgs. 267/2000), con la disciplina della valutazione ambientale (Parte Seconda del Codice), con la disciplina dei rifiuti (Parte Quarta) e con la normativa sui beni demaniali e sulle concessioni di derivazione (R.D. 1775/1933).

Coordinamento con la disciplina dei rifiuti

La distinzione tra rifiuti liquidi e scarichi è centrale: la giurisprudenza ha più volte ribadito che, senza una condotta che convogli direttamente in un corpo recettore, si applica la disciplina dei rifiuti e non quella degli scarichi. La qualificazione corretta produce effetti rilevanti su autorizzazioni, controlli, sanzioni e responsabilità.

Coordinamento con la disciplina delle bonifiche

Le aree con contaminazione storica delle acque sotterranee sono soggette al regime della bonifica ex artt. 240 e seguenti del Codice. La gestione coordinata fra Parte Terza (tutela delle acque) e Parte Quarta (rifiuti e bonifiche) consente di evitare sovrapposizioni e di affrontare in modo unitario le situazioni di contaminazione.

Rilevanza dei principi di trasparenza e partecipazione

L'azione amministrativa in materia ambientale si nutre dei principi di trasparenza e di partecipazione: cittadini, imprese e associazioni possono accedere ai dati, presentare osservazioni nei procedimenti, partecipare alle consultazioni sui piani. La legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e il d.lgs. 195/2005 sull'accesso all'informazione ambientale costituiscono il quadro generale, integrato dalle specifiche regole del Codice dell'Ambiente.

Domande frequenti

La norma è di applicazione diretta o richiede atti attuativi?

Dipende dal contenuto specifico: molte disposizioni della Parte Terza richiedono regolamenti, piani o decreti attuativi per produrre effetti. In assenza, prevale tipicamente la disciplina dei principi e l'attuazione delle direttive europee per via interpretativa.

Quale autorità è competente per il rilascio dell'autorizzazione?

L'autorità competente varia in base al tipo di provvedimento: scarichi industriali in genere alla regione o all'ente delegato; concessioni di derivazione alla regione; pareri di tutela ambientale all'Autorità di bacino o alle agenzie ambientali.

Cosa rischio se non rispetto una prescrizione della Parte Terza?

Le conseguenze vanno dalla sanzione amministrativa pecuniaria (es. scarichi non autorizzati o oltre i limiti) fino alle sanzioni penali per gli illeciti più gravi (art. 137 e seguenti), oltre a misure di ripristino ambientale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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