- Le regioni operano nel quadro dei principi statali, esercitando funzioni di pianificazione e amministrazione attiva.
- Adottano il piano di tutela delle acque, articolazione regionale del piano di gestione distrettuale.
- Rilasciano concessioni di derivazione e autorizzazioni allo scarico industriale.
- Vigilano sull'attività dei gestori del servizio idrico e irrogano sanzioni amministrative.
- Partecipano alla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino.
Testo dell'articoloVigente
Art. 75 Cod. Amb. — competenze
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1 Nelle materie disciplinate dalle disposizioni della presente sezione: a) lo Stato esercita le competenze ad esso spettanti per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema attraverso il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , fatte salve le competenze in materia igienico-sanitaria spettanti al Ministro della salute; b) le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni e i compiti ad essi spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali.
2. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, pericolo di grave pregiudizio alla salute o all’ambiente oppure inottemperanza ad obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per materia, assegna all’ente inadempiente un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. Gli oneri economici connessi all’attività di sostituzione sono a carico dell’ente inadempiente. Restano fermi i poteri di ordinanza previsti dall’ordinamento in caso di urgente necessità e le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente, nonché quanto disposto dall’articolo
132. 3. Le prescrizioni tecniche necessarie all’attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti possono altresì essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
4. Con decreto dei Ministri competenti per materia si provvede alla modifica degli Allegati alla parte terza del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall’Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell’Unione europea recepite dalla parte terza del presente decreto, secondo quanto previsto dall’ articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 .
5. Le regioni assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque e trasmettono al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA ) i dati conoscitivi e le informazioni relative all’attuazione della parte terza del presente decreto, nonché quelli prescritti dalla disciplina comunitaria, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , di concerto con i Ministri competenti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA ) elabora a livello nazionale, nell’ambito del Sistema informativo nazionale dell’ambiente (SINA), le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare anche per l’invio alla Commissione europea. Con lo stesso decreto sono individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute a trasmettere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i provvedimenti adottati ai fini delle comunicazioni all’Unione europea o in ragione degli obblighi internazionali assunti.
6. Le regioni favoriscono l’attiva partecipazione di tutte le parti interessate all’attuazione della parte terza del presente decreto in particolare in sede di elaborazione, revisione e aggiornamento dei piani di tutela di cui all’articolo
121. 7. Le regioni provvedono affinchè gli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e 77 ed i relativi programmi di misure siano perseguiti nei corpi idrici ricadenti nei bacini idrografici internazionali in attuazione di accordi tra gli stati membri interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti da accordi internazionali.
8. Qualora il distretto idrografico superi i confini della Comunità europea, lo Stato e le regioni esercitano le proprie competenze adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui alla parte terza del presente decreto in tutto il distretto idrografico.
9. I consorzi di bonifica e di irrigazione, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrono alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della filodepurazione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 75 D.Lgs. 159/2011 — Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale
- Art. 75 D.Lgs. 209/2005 — Protocolli di autonomia
- Art. 75 D.Lgs. 42/2004 — Restituzione
- Art. 75 CAD — Partecipazione al Sistema pubblico di connettività
- Art. 75 Codice Civile: Linee della parentela
- Articolo 75 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
La norma definisce il riparto delle competenze regionali nel settore della difesa del suolo, in attuazione del principio di sussidiarietà e dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni esercitano funzioni di pianificazione di dettaglio, gestione operativa e vigilanza sui propri territori.
Ruolo costituzionale
L'articolo 117 della Costituzione riserva alla legislazione concorrente la "protezione civile", al governo del territorio e alla valorizzazione dei beni ambientali, mentre la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è materia esclusiva statale. Le regioni operano quindi nel quadro dei principi fondamentali dettati dal Codice dell'Ambiente, esercitando funzioni di pianificazione di dettaglio e di amministrazione attiva.
Pianificazione regionale
Le regioni adottano i piani di tutela delle acque (PTA), articolazione regionale del piano di gestione delle acque del distretto. Definiscono il programma di interventi sui corpi idrici regionali, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, le misure di tutela per le acque destinate alla balneazione, alla molluschicoltura e alla vita dei pesci.
Concessioni e autorizzazioni
Spetta alle regioni il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica, delle autorizzazioni allo scarico industriale e di una parte rilevante delle autorizzazioni ambientali integrate. Esse fissano canoni demaniali, modalità di misurazione delle portate e prescrizioni sui rilasci.
Vigilanza e sanzioni
Le regioni vigilano sull'attività dei gestori del servizio idrico integrato e sull'attuazione delle norme di tutela delle acque, anche tramite le ARPA. Irrogano le sanzioni amministrative per scarichi non autorizzati o non conformi, secondo le tabelle previste dal Codice.
Coordinamento con il distretto
Le regioni partecipano alle Conferenze istituzionali delle Autorità di bacino e contribuiscono alla redazione dei piani distrettuali. La pianificazione regionale deve essere coerente con quella distrettuale: in caso di contrasto, prevalgono le prescrizioni del piano di bacino e del piano di gestione delle acque.
Adempimenti annuali
Le regioni trasmettono annualmente a ISPRA e al MASE dati di monitoraggio, classificazione di corpi idrici, esiti dei piani di tutela. Tali dati confluiscono nei report annuali nazionali e nelle rendicontazioni periodiche alla Commissione europea ex direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE.
Programmazione finanziaria
Le regioni gestiscono quote di fondi nazionali (FSC, PNRR) e di fondi europei (FESR, FEASR) destinati a opere di difesa del suolo, depurazione, riduzione delle perdite di rete, miglioramento del servizio idrico integrato. La capacità di programmare e spendere tempestivamente è fattore critico per la tutela delle acque.
Rilievo del PNRR e dei fondi UE
Le regioni sono attori chiave nell'attuazione del PNRR per le misure in materia di acque e dissesto idrogeologico. La capacità progettuale, la trasparenza dei procedimenti e il rispetto della normativa antimafia ed europea sui contratti pubblici sono condizioni di efficacia delle politiche regionali di tutela.
Domande frequenti
Devo chiedere alla regione l'autorizzazione allo scarico industriale?
Per gli scarichi industriali in acque superficiali la competenza è tipicamente regionale, salvo delega ad altri enti. Per gli scarichi in pubblica fognatura la competenza è di norma del gestore o dell'EGATO.
Cosa è il PTA?
Il Piano di tutela delle acque è lo strumento regionale che declina, sul territorio di competenza, le previsioni del piano di gestione del distretto idrografico, individuando le misure operative per il raggiungimento del buono stato.
Cosa succede se la regione non adotta il PTA nei termini?
È possibile l'attivazione di poteri sostitutivi statali e l'eventuale apertura di procedure di infrazione UE per mancata attuazione delle direttive 2000/60/CE.
Vedi anche