Testo dell'articoloVigente
Art. 72 Cod. Amb. – finanziamento
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. Ferme restando le entrate connesse alle attività di manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche, di bonifica e di miglioria fondiaria, gli interventi previsti dalla presente sezione sono a totale carico dello Stato e si attuano mediante i programmi triennali di cui all’articolo
69. 2. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell’ articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 . I predetti stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze fino all’espletamento della procedura di ripartizione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sulla cui base il Ministro dell’economia e delle finanze apporta, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Comitato dei Ministri di cui all’articolo 57, sentita la Conferenza Stato-regioni, predispone lo schema di programma nazionale di intervento per il triennio e la ripartizione degli stanziamenti tra le Amministrazioni dello Stato e le regioni, tenendo conto delle priorità indicate nei singoli programmi ed assicurando, ove necessario, il coordinamento degli interventi. A valere sullo stanziamento complessivo autorizzato, lo stesso Comitato dei Ministri propone l’ammontare di una quota di riserva da destinare al finanziamento dei programmi per l’adeguamento ed il potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA ).
4. Il programma nazionale di intervento e la ripartizione degli stanziamenti, ivi inclusa la quota di riserva a favore dell’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA ), sono approvati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo
57. 5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare , entro trenta giorni dall’approvazione del programma triennale nazionale, su proposta della Conferenza Stato-regioni, individua con proprio decreto le opere di competenza regionale, che rivestono grande rilevanza tecnico-idraulica per la modifica del reticolo idrografico principale e del demanio idrico, i cui progetti devono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il piano di bacino distrettuale è lo strumento di pianificazione di livello superiore con cui l'Autorità di bacino programma e coordina interventi di difesa del suolo, utilizzazione e tutela delle acque. Ha valore di piano territoriale di settore e prevale sui piani urbanistici e di gestione del territorio.
Funzione del piano
Il piano di bacino è strumento di pianificazione di livello superiore: non si limita a indicare obiettivi, ma definisce vincoli e prescrizioni operative immediatamente vincolanti per le amministrazioni del distretto. Prevale sui piani regolatori comunali e sui piani territoriali regionali per le materie di competenza, ed è strumento di attuazione delle direttive europee.
Contenuti tipici
Comprende il quadro conoscitivo del distretto (idrologia, geomorfologia, uso del suolo), le aree a pericolosità e rischio idrogeologico (PAI), la classificazione dei corpi idrici, il programma di misure, gli interventi strutturali e non strutturali per la difesa del suolo. Indica le aree di rispetto fluviale, le fasce di esondazione e le opere di mitigazione.
Piani stralcio e piani di gestione
Il piano di bacino è oggi articolato in piani stralcio funzionali (assetto idrogeologico, qualità delle acque, gestione delle alluvioni) per garantire flessibilità e tempi rapidi di adozione. Il piano di gestione delle acque ex direttiva 2000/60/CE e il piano di gestione del rischio di alluvioni ex direttiva 2007/60/CE sono coordinati con il piano di bacino.
Procedimento di adozione
Il procedimento prevede istruttoria tecnica della Segreteria, adozione del progetto da parte della Conferenza istituzionale, pubblicazione e raccolta delle osservazioni, conferenze di servizi e approvazione finale. Sono previste forme di partecipazione pubblica, soprattutto per i piani di gestione, con consultazione di cittadini, associazioni e portatori di interesse.
Effetti su urbanistica ed edilizia
Le previsioni del piano di bacino e dei piani stralcio sono immediatamente prevalenti: i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici e nelle aree perimetrate a rischio elevato o molto elevato vigono limiti severi alle trasformazioni edilizie. Le imprese e i cittadini devono verificare la mappatura PAI prima di pianificare nuovi interventi sul territorio.
Partecipazione del pubblico
La direttiva 2000/60/CE impone la consultazione pubblica nella formazione del piano di gestione delle acque: i progetti sono pubblicati per almeno sei mesi e cittadini, imprese e associazioni possono formulare osservazioni. La direttiva 2007/60/CE prevede analoga partecipazione per i piani di gestione del rischio di alluvioni. La partecipazione non è formalità: le osservazioni motivate devono essere prese in considerazione.
Ciclo di aggiornamento sessennale
I piani di gestione delle acque e dei rischi di alluvioni sono aggiornati ogni sei anni: a ogni ciclo si verifica lo stato di attuazione delle misure precedenti, si misura l'efficacia, si aggiornano le pressioni e si fissano nuovi traguardi. Questa cadenza richiede continuità di azione amministrativa e capacità di apprendimento istituzionale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio scopre che il suo terreno è in area R4
Tizio scopre, consultando la cartografia del PAI, che il proprio terreno è perimetrato come area a rischio idraulico molto elevato (R4). In tale ambito è vietata in linea generale qualunque nuova edificazione: Tizio può chiedere una verifica puntuale all'Autorità di bacino e proporre interventi di mitigazione del rischio per ottenere una rimodulazione del vincolo.
Caso 2: Caio costruisce in area perimetrata senza verifica
Caio realizza un manufatto in area perimetrata dal PAI senza verifica preventiva. Il comune emette ordine di demolizione e l'Autorità di bacino segnala il fatto. L'opera abusiva non sarà sanabile se incompatibile con il piano stralcio, indipendentemente dalla disciplina edilizia comunale.
Domande frequenti
Il piano di bacino prevale sul piano regolatore comunale?
Sì, in materia di assetto idrogeologico e tutela delle acque le previsioni del piano di bacino e dei piani stralcio prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, che devono adeguarsi entro i termini stabiliti.
Cosa succede se costruisco in un'area perimetrata a rischio elevato?
Le costruzioni in aree a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) sono di norma vietate o subordinate a prescrizioni stringenti e a opere di mitigazione. Le violazioni espongono a ordini di ripristino e a sanzioni.
Posso partecipare alla formazione del piano di gestione delle acque?
Sì, la direttiva 2000/60/CE impone forme di partecipazione pubblica: i progetti di piano sono pubblicati per consultazione e cittadini, associazioni e imprese possono presentare osservazioni.