Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 68 Bis Cod. Amb. – (Contratti di fiume)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato
1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree
Vedi anche
→art. 67 AMBIENTE→art. 68 AMBIENTE→art. 69 AMBIENTE→art. 70 AMBIENTE→art. 66 AMBIENTE→art. 844 c.c. (Immissioni)→art. 2050 c.c. (Attività pericolosa)→art. 9 Cost. (Paesaggio)→Art. 71 Cod. Amb. – attuazione degli interventi→Art. 65 Cod. Amb. – valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale→Art. 72 Cod. Amb. – finanziamento→Art. 72 bis Cod. Amb. – Articolo 72-bis
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo si colloca nella Parte Terza del Codice dell'Ambiente, dedicata alla difesa del suolo, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche. La disposizione concorre a costruire un sistema integrato di governance ambientale conforme alle direttive europee di settore.
Inquadramento normativo
L'articolo si colloca nell'architettura della Parte Terza, costruita per dare attuazione organica alle direttive europee in materia di acque (2000/60/CE), alluvioni (2007/60/CE), sostanze prioritarie (2008/105/CE) e acque reflue urbane (91/271/CEE). La sua lettura presuppone la cornice di principi e definizioni introdotta dagli articoli iniziali della Parte.
Ratio della disciplina
La norma persegue obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa, di prevenzione del rischio e di governo razionale delle risorse. Si fonda sui principi ambientali generali di prevenzione, precauzione, chi inquina paga, sussidiarietà e leale collaborazione tra livelli di governo.
Soggetti coinvolti
L'attuazione richiede la cooperazione tra Stato (MASE), Autorità di bacino distrettuale, regioni, enti locali, gestori del servizio idrico integrato, agenzie ambientali (ISPRA, ARPA) e operatori privati. L'articolo si inserisce in questa filiera, attribuendo competenze o disciplinando procedimenti specifici.
Profili applicativi
Gli effetti pratici si manifestano in sede di pianificazione (piano di bacino, piano di gestione delle acque, piano di tutela regionale), di rilascio di provvedimenti (concessioni, autorizzazioni allo scarico, AIA, VIA) e di controllo (sanzioni amministrative e penali, prescrizioni dinamiche).
Coordinamento con altre fonti
La disposizione va letta in coordinamento con il TU enti locali (d.lgs. 267/2000), con la disciplina della valutazione ambientale (Parte Seconda del Codice), con la disciplina dei rifiuti (Parte Quarta) e con la normativa sui beni demaniali e sulle concessioni di derivazione (R.D. 1775/1933).
Coordinamento con la disciplina dei rifiuti
La distinzione tra rifiuti liquidi e scarichi è centrale: la giurisprudenza ha più volte ribadito che, senza una condotta che convogli direttamente in un corpo recettore, si applica la disciplina dei rifiuti e non quella degli scarichi. La qualificazione corretta produce effetti rilevanti su autorizzazioni, controlli, sanzioni e responsabilità.
Coordinamento con la disciplina delle bonifiche
Le aree con contaminazione storica delle acque sotterranee sono soggette al regime della bonifica ex artt. 240 e seguenti del Codice. La gestione coordinata fra Parte Terza (tutela delle acque) e Parte Quarta (rifiuti e bonifiche) consente di evitare sovrapposizioni e di affrontare in modo unitario le situazioni di contaminazione.
Rilevanza dei principi di trasparenza e partecipazione
L'azione amministrativa in materia ambientale si nutre dei principi di trasparenza e di partecipazione: cittadini, imprese e associazioni possono accedere ai dati, presentare osservazioni nei procedimenti, partecipare alle consultazioni sui piani. La legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e il d.lgs. 195/2005 sull'accesso all'informazione ambientale costituiscono il quadro generale, integrato dalle specifiche regole del Codice dell'Ambiente.
Casi pratici
Caso 1: Tizio inquadra il proprio progetto nella Parte Terza
Tizio è un consulente ambientale che assiste un'impresa nella verifica di compatibilità di un nuovo impianto con la disciplina di tutela delle acque. Inquadra il progetto nella Parte Terza, individua le autorizzazioni necessarie (scarico, derivazione, eventuale AIA) e raccorda gli adempimenti in un cronoprogramma unitario.
Caso 2: Caio reagisce a una sanzione amministrativa
Caio gestisce uno stabilimento e riceve un verbale di accertamento per superamento dei limiti di scarico. In sede di scritti difensivi richiama la disciplina di settore, contesta i metodi di campionamento utilizzati e chiede l'audizione personale; può poi impugnare l'ordinanza-ingiunzione davanti al giudice ordinario.
Domande frequenti
La norma è di applicazione diretta o richiede atti attuativi?
Dipende dal contenuto specifico: molte disposizioni della Parte Terza richiedono regolamenti, piani o decreti attuativi per produrre effetti. In assenza, prevale tipicamente la disciplina dei principi e l'attuazione delle direttive europee per via interpretativa.
Quale autorità è competente per il rilascio dell'autorizzazione?
L'autorità competente varia in base al tipo di provvedimento: scarichi industriali in genere alla regione o all'ente delegato; concessioni di derivazione alla regione; pareri di tutela ambientale all'Autorità di bacino o alle agenzie ambientali.
Cosa rischio se non rispetto una prescrizione della Parte Terza?
Le conseguenze vanno dalla sanzione amministrativa pecuniaria (es. scarichi non autorizzati o oltre i limiti) fino alle sanzioni penali per gli illeciti più gravi (art. 137 e seguenti), oltre a misure di ripristino ambientale.