- L'articolo si colloca nella Parte Terza del Codice dell'Ambiente, dedicata a suolo e acque.
- Concorre alla costruzione di un sistema integrato di governance ambientale conforme alle direttive UE.
- Si fonda sui principi ambientali di prevenzione, precauzione e chi inquina paga.
- Coinvolge Stato, Autorità di bacino, regioni, enti locali, agenzie ambientali e operatori privati.
- Produce effetti sui procedimenti di pianificazione, autorizzazione e controllo ambientale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 66 Cod. Amb. — adozione ed approvazione dei piani di bacino
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato
1. I piani di bacino, prima della loro approvazione, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all’articolo 12, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda del presente decreto, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica a valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale, secondo la procedura prevista dalla parte seconda del presente decreto.
2. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale ai fini di cui al comma 1, è adottato a maggioranza dalla Conferenza istituzionale permanente di cui all’articolo 63, comma 4 che, con propria deliberazione, contestualmente stabilisce: a) i termini per l’adozione da parte delle regioni dei provvedimenti conseguenti; b) quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a due o più regioni.
3. Il Piano di bacino, corredato dal relativo rapporto ambientale di cui al comma 2, è inviato ai componenti della Conferenza istituzionale permanente almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. In caso di inerzia in ordine agli adempimenti regionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine e sentita la regione interessata, assume i provvedimenti necessari, ivi compresa la nomina di un commissario “ad acta”, per garantire comunque lo svolgimento delle procedure e l’adozione degli atti necessari per la formazione del piano.
5. Dell’adozione del piano è data notizia secondo le forme e con le modalità previste dalla parte seconda del presente decreto ai fini dell’esperimento della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in sede statale.
6. Conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), sulla base del giudizio di compatibilità ambientale espresso dall’autorità competente, i piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con le modalità di cui all’articolo 57, comma 1, lettera a), numero 2), e sono poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini Ufficiali delle regioni territorialmente competenti.
7. Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’elaborazione, al riesame e all’aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinchè, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti: a) il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce; b) una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell’inizio del periodo cui si riferisce il piano; c) copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell’inizio del periodo cui il piano si riferisce.
Stesso numero, altri codici
- Art. 66 D.Lgs. 504/1995 — Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico
- Articolo 66 L. 184/1983 — Sostituzione dell'art. 314 c.c.: trascrizione del decre
- Art. 66 Reg. (UE) 2024/1689 — Compiti del consiglio per l'IA
- Art. 66 D.Lgs. 159/2011 — Principi generali
- Art. 66 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 66 D.Lgs. 42/2004 — Uscita temporanea per manifestazioni
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo si colloca nella Parte Terza del Codice dell'Ambiente, dedicata alla difesa del suolo, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche. La disposizione concorre a costruire un sistema integrato di governance ambientale conforme alle direttive europee di settore.
Inquadramento normativo
L'articolo si colloca nell'architettura della Parte Terza, costruita per dare attuazione organica alle direttive europee in materia di acque (2000/60/CE), alluvioni (2007/60/CE), sostanze prioritarie (2008/105/CE) e acque reflue urbane (91/271/CEE). La sua lettura presuppone la cornice di principi e definizioni introdotta dagli articoli iniziali della Parte.
Ratio della disciplina
La norma persegue obiettivi di tutela quantitativa e qualitativa, di prevenzione del rischio e di governo razionale delle risorse. Si fonda sui principi ambientali generali di prevenzione, precauzione, chi inquina paga, sussidiarietà e leale collaborazione tra livelli di governo.
Soggetti coinvolti
L'attuazione richiede la cooperazione tra Stato (MASE), Autorità di bacino distrettuale, regioni, enti locali, gestori del servizio idrico integrato, agenzie ambientali (ISPRA, ARPA) e operatori privati. L'articolo si inserisce in questa filiera, attribuendo competenze o disciplinando procedimenti specifici.
Profili applicativi
Gli effetti pratici si manifestano in sede di pianificazione (piano di bacino, piano di gestione delle acque, piano di tutela regionale), di rilascio di provvedimenti (concessioni, autorizzazioni allo scarico, AIA, VIA) e di controllo (sanzioni amministrative e penali, prescrizioni dinamiche).
Coordinamento con altre fonti
La disposizione va letta in coordinamento con il TU enti locali (d.lgs. 267/2000), con la disciplina della valutazione ambientale (Parte Seconda del Codice), con la disciplina dei rifiuti (Parte Quarta) e con la normativa sui beni demaniali e sulle concessioni di derivazione (R.D. 1775/1933).
Coordinamento con la disciplina dei rifiuti
La distinzione tra rifiuti liquidi e scarichi è centrale: la giurisprudenza ha più volte ribadito che, senza una condotta che convogli direttamente in un corpo recettore, si applica la disciplina dei rifiuti e non quella degli scarichi. La qualificazione corretta produce effetti rilevanti su autorizzazioni, controlli, sanzioni e responsabilità.
Coordinamento con la disciplina delle bonifiche
Le aree con contaminazione storica delle acque sotterranee sono soggette al regime della bonifica ex artt. 240 e seguenti del Codice. La gestione coordinata fra Parte Terza (tutela delle acque) e Parte Quarta (rifiuti e bonifiche) consente di evitare sovrapposizioni e di affrontare in modo unitario le situazioni di contaminazione.
Rilevanza dei principi di trasparenza e partecipazione
L'azione amministrativa in materia ambientale si nutre dei principi di trasparenza e di partecipazione: cittadini, imprese e associazioni possono accedere ai dati, presentare osservazioni nei procedimenti, partecipare alle consultazioni sui piani. La legge 241/1990 sul procedimento amministrativo e il d.lgs. 195/2005 sull'accesso all'informazione ambientale costituiscono il quadro generale, integrato dalle specifiche regole del Codice dell'Ambiente.
Domande frequenti
La norma è di applicazione diretta o richiede atti attuativi?
Dipende dal contenuto specifico: molte disposizioni della Parte Terza richiedono regolamenti, piani o decreti attuativi per produrre effetti. In assenza, prevale tipicamente la disciplina dei principi e l'attuazione delle direttive europee per via interpretativa.
Quale autorità è competente per il rilascio dell'autorizzazione?
L'autorità competente varia in base al tipo di provvedimento: scarichi industriali in genere alla regione o all'ente delegato; concessioni di derivazione alla regione; pareri di tutela ambientale all'Autorità di bacino o alle agenzie ambientali.
Cosa rischio se non rispetto una prescrizione della Parte Terza?
Le conseguenze vanno dalla sanzione amministrativa pecuniaria (es. scarichi non autorizzati o oltre i limiti) fino alle sanzioni penali per gli illeciti più gravi (art. 137 e seguenti), oltre a misure di ripristino ambientale.