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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
Articolo abrogato
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 56 D.Lgs. 209/2005 – Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici→Art. 55 D.Lgs. 209/2005 – Autorizzazione→Art. 54 D.Lgs. 209/2005 – Articolo abrogato→Art. 53 D.Lgs. 209/2005 – Attività esercitabili→Art. 52 D.Lgs. 209/2005 – Particolari mutue assicuratrici→Art. 51-quater D.Lgs. 209/2005 – (Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali)→Art. 51-ter D.Lgs. 209/2005 – (Nozione di impresa di assicurazione locale)→Art. 51-bis D.Lgs. 209/2005 – (Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.