Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 52 D.Lgs. 209/2005 – Particolari mutue assicuratrici

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

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1. La mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell' articolo 2546 del codice civile , è qualificata particolare mutua assicuratrice ai sensi del presente Capo quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei commi 2 e 3. Tale impresa può esercitare l'attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la disciplina sui requisiti per l'accesso di cui al capo II del titolo II. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate da azioni.

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2. La mutua assicuratrice , ai fini dell'esercizio dei rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.

3. La mutua assicuratrice , ai fini dell'esercizio dei rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilità di esigere contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori ad un milione di euro, provenienti per almeno la metà dai soci.

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4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio l'impresa cessa di essere qualificata particolare mutua assicuratrice, non è più soggetta alle disposizioni del presente Capo ed è tenuta a richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 51-quater o ai sensi dell'articolo 13, in caso di superamento degli importi di cui all'articolo 51-ter, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.

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In sintesi

  • La mutua ex art. 2546 c.c. è particolare mutua assicuratrice se ricorrono i requisiti dimensionali del Capo III.
  • Per i rami vita: contributi annui non superiori a 500 mila euro e clausola di contributi supplementari o riduzione prestazioni.
  • Per i rami danni: contributi annui fino a 1 milione di euro, almeno metà dai soci, clausola di contributi supplementari.
  • Le quote sono rappresentate da azioni; l'attività è limitata al territorio della Repubblica.
  • Se le soglie sono superate per tre esercizi consecutivi, dal quarto l'impresa cessa di essere particolare mutua.
Indice dei contenuti

L'articolo disciplina la categoria delle particolari mutue assicuratrici, soggetti giuridici di matrice cooperativa con dimensioni molto contenute e regime prudenziale ancor più alleggerito rispetto alle imprese locali ex art. 51-ter. La norma valorizza la tradizione mutualistica italiana, in particolare nei settori agricolo, marittimo, artigianale.

Natura giuridica

Il comma 1 individua il fondamento civilistico: la particolare mutua assicuratrice è una mutua costituita ai sensi dell'art. 2546 c.c., con personalità giuridica e responsabilità limitata dei soci al conferimento. Si distingue dalla mutua libera (priva di personalità giuridica e di esercizio professionale dell'attività). Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni, in deroga al modello cooperativo tradizionale, per consentire mobilità e trasferibilità delle posizioni.

Esenzione dalla disciplina ordinaria di accesso

Il comma 1 chiarisce che alla particolare mutua non si applica la disciplina del Capo II del Titolo II (accesso all'attività assicurativa, autorizzazione ordinaria, requisiti di capitale di Solvency II piena). L'attività è esercitabile in regime semplificato secondo le regole del Capo III.

Limiti dimensionali

I commi 2 e 3 fissano soglie diverse a seconda dei rami. Per i rami vita (comma 2): contributi annui massimi di 500 mila euro, statuto che preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o ridurre le prestazioni. Per i rami danni (comma 3): contributi annui massimi di 1 milione di euro, di cui almeno metà dai soci, statuto con clausola di contributi supplementari. La differenziazione riflette la diversa natura dei rami: i contratti vita sono di lungo periodo e richiedono garanzie patrimoniali maggiori, anche se le soglie restano contenute.

Le clausole di salvaguardia statutaria

Le clausole su contributi supplementari e riduzione prestazioni sono caratterizzanti del modello mutualistico puro: in caso di squilibrio tecnico, la collettività dei soci assume i costi attraverso contributi aggiuntivi o accetta una riduzione delle prestazioni. Sostituiscono il capitale di rischio dell'impresa ordinaria.

Limitazione territoriale

L'attività è limitata al territorio della Repubblica. La regola riflette il legame storico delle particolari mutue con territori e comunità specifiche e impedisce esposizioni transfrontaliere che richiederebbero capacità organizzative e prudenziali maggiori.

Uscita per superamento soglie

Il comma 4 disciplina l'uscita: se le soglie dei commi 2 e 3 sono superate per tre esercizi consecutivi, dal quarto l'impresa cessa di essere particolare mutua. Deve richiedere l'autorizzazione come impresa locale (art. 51-quater) o come impresa ordinaria, in base alle dimensioni effettive raggiunte.

Soci-assicurati e governance partecipativa

La struttura mutualistica presupposta da art. 52 comporta che i contraenti siano anche soci: il diritto di voto in assemblea è esercitato sulla base del principio 'una testa un voto', non in proporzione al premio versato. Questo modello rafforza la rappresentanza degli interessi degli assicurati nella governance ma richiede sistemi di comunicazione dedicati per garantire partecipazione consapevole alle assemblee. Il regolamento sociale disciplina ammissione, recesso, distribuzione degli avanzi di gestione (mediante riduzione del premio dell'anno successivo o accredito sul libretto sociale) e regime delle riserve indivisibili. La trasformazione in SpA è ammessa con maggioranze qualificate e autorizzazione IVASS.

Domande frequenti

Cosa è una particolare mutua assicuratrice?

Una mutua costituita ex art. 2546 c.c. con dimensioni molto contenute (500 mila euro contributi vita o 1 milione danni), clausole statutarie di contributi supplementari e attività limitata al territorio italiano.

Quali sono le soglie di contributi delle particolari mutue?

Per i rami vita: 500 mila euro annui. Per i rami danni: 1 milione di euro annui, di cui almeno metà provenienti dai soci.

Cosa accade se la mutua supera le soglie?

Se le supera per tre esercizi consecutivi, dal quarto cessa di essere particolare mutua. Deve richiedere autorizzazione come impresa locale (art. 51-quater) o come impresa ordinaria.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-25
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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