- L'IVASS individua con regolamento le condizioni di accesso e di esercizio applicabili alle imprese locali ex art. 51-ter.
- Si applicano in ogni caso gli artt. 12 (rami) e 14, comma 3 (autorizzazione) del Codice.
- Il regime si estende alle imprese autorizzate ex art. 13 che non superano e non supereranno verosimilmente le soglie per 8 esercizi consecutivi.
- Se l'impresa supera le soglie per tre esercizi consecutivi, dal quarto cessa il regime semplificato.
- Va presentata istanza di autorizzazione ordinaria entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio del terzo esercizio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 51-quater D.Lgs. 209/2005 — (Regime applicabile alle imprese di assicurazione locali)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. L'IVASS individua con regolamento le condizioni di accesso, di esercizio e le altre disposizioni del presente codice che si applicano alle imprese locali di cui all'articolo 51-ter. In ogni caso si applicano gli articoli 12 e 14, comma 3.
2. Il regime di cui al comma 1 si applica altresì alle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 13 che non hanno superato per i tre esercizi consecutivi precedenti e verosimilmente non supereranno per ulteriori cinque esercizi consecutivi successivi gli importi di cui all'articolo 51-ter. L'IVASS determina con regolamento la procedura per l'accertamento dei presupposti per l'applicazione del regime di cui al comma 1.
3. Il regime di cui al comma 1 cessa di applicarsi, a decorrere dal quarto esercizio, qualora l'impresa abbia superato per tre esercizi consecutivi gli importi di cui alle lettere a), b), c), e) dell'articolo 51-ter. L'IVASS determina con regolamento la procedura di accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 51-ter e di conseguente presentazione dell'istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 13, da inviare entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
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Commento
L'articolo affida all'IVASS la disciplina regolamentare di dettaglio delle imprese locali e definisce le dinamiche di ingresso e uscita dal regime semplificato. La norma traduce in regole operative la categoria delineata dall'art. 51-ter.
Disciplina regolamentare
Il comma 1 attribuisce all'IVASS un ampio potere regolamentare: individua le condizioni di accesso e di esercizio, oltre alle disposizioni del Codice effettivamente applicabili. La scelta normativa è coerente con il principio di proporzionalità di Solvency II: lo strumento regolamentare consente di calibrare con flessibilità le regole sulle effettive caratteristiche dimensionali e di rischio.
Nucleo applicabile in ogni caso
Il comma 1 specifica due norme sempre applicabili: l'art. 12 sulla classificazione dei rami vita e danni (Solvency II) e l'art. 14, comma 3, sulla durata e contenuti dell'autorizzazione. Il legislatore individua così un nucleo minimo non comprimibile, che riguarda la struttura merceologica dell'attività e la natura del titolo abilitativo.
Estensione opzionale a imprese già autorizzate
Il comma 2 contiene una previsione importante: il regime si estende alle imprese già autorizzate ex art. 13 (autorizzazione ordinaria) che non hanno superato per i tre esercizi consecutivi precedenti e verosimilmente non supereranno per ulteriori cinque esercizi consecutivi le soglie dell'art. 51-ter. La regola consente a piccole imprese tradizionali di scendere nel regime semplificato anche dopo essere state autorizzate in modo ordinario, valorizzando la realtà dimensionale.
Procedura di accertamento
Il regolamento IVASS determina la procedura di accertamento dei presupposti: l'impresa autocandidata produce dati di bilancio, proiezioni a 5 anni, struttura del portafoglio. L'autorità verifica la verosimile permanenza sotto le soglie. L'accertamento periodico evita usi opportunistici del regime.
Uscita dal regime
Il comma 3 disciplina l'uscita: se l'impresa supera per tre esercizi consecutivi le soglie delle lettere a), b), c), e) dell'art. 51-ter, dal quarto esercizio il regime semplificato cessa di applicarsi. L'impresa deve presentare istanza di autorizzazione ordinaria ex art. 13 entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio del terzo esercizio. Il phase-out è strutturato per evitare uscite brusche e consentire l'adeguamento progressivo alla disciplina piena.
Coordinamento con la riassicurazione
L'omissione, nella lettera dell'uscita, della soglia di riassicurazione (lettera d riguardante la natura dei rischi) non è una svista: il superamento dei limiti sulla riassicurazione (lettera e) o la natura dei rischi assunti (lettera d) producono effetti già al primo episodio rilevante. Le soglie dimensionali, invece, ammettono il superamento episodico.
Confronto con il regime delle SpA assicurative
Le particolari mutue assicuratrici regolate da art. 51-quater godono di un regime semplificato rispetto alle SpA assicurative, ma restano soggette ai principi essenziali della direttiva Solvency II: governance, calcolo del SCR (con formula standard semplificata ammessa dall'art. 132-quater Reg. del. 2015/35), pubblicazione di una SFCR proporzionata. Il vantaggio principale è quantitativo: il floor assoluto del MCR è ridotto, gli adempimenti di reporting QRT sono meno frequenti (annuali invece che trimestrali), il numero minimo di membri del consiglio è inferiore. Rimangono integrali gli obblighi di tutela dei contraenti e gli interventi prudenziali.
Casi pratici
Caso 1: Discesa nel regime locale di impresa autorizzata
Caso 2: Uscita dal regime per crescita dimensionale
Domande frequenti
Chi disciplina le condizioni operative dell'impresa locale?
L'IVASS con regolamento. Individua le condizioni di accesso, esercizio e le disposizioni del Codice applicabili. Si applicano in ogni caso gli artt. 12 e 14, comma 3.
Un'impresa già autorizzata può chiedere il regime di impresa locale?
Sì, se nei tre esercizi precedenti non ha superato le soglie e prevede di non superarle nei cinque successivi. La verifica è effettuata secondo procedura regolamentata dall'IVASS.
Cosa succede se l'impresa locale supera le soglie?
Se le supera per tre esercizi consecutivi, dal quarto esercizio cessa il regime semplificato. Va presentata istanza di autorizzazione ordinaria entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio del terzo esercizio.
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