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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili rilevanti per il computo nei fondi propri.
  • Le riserve di utili relative possono costituire importi disponibili per i contraenti e beneficiari.
  • Tali importi sono considerati fondi propri se rispettano i criteri dell'art. 44-octies sui livelli.
  • La norma copre prevalentemente le gestioni separate vita e i contratti di ramo I con partecipazione agli utili.
  • Il regime tecnico è disciplinato dal regolamento IVASS sui fondi propri in attuazione di Solvency II.

Testo dell'articoloVigente

Art. 44-sexies D.Lgs. 209/2005 — (Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

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1. L'IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l'impresa dispone per l'eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.

2. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all'articolo 44-octies, comma 2.

))

Commento

Contratti con partecipazione agli utili: cosa sono

I contratti con partecipazione agli utili (with-profit contracts) sono polizze vita in cui il contraente partecipa, secondo regole prefissate, ai risultati della gestione finanziaria dell'impresa. La forma più diffusa in Italia è la gestione separata: un patrimonio segregato investito in BTP, obbligazioni e altri asset, con rivalutazione delle prestazioni in base al rendimento. Le riserve di utili sono parte del valore non ancora distribuito ai contraenti.

Una grandezza ibrida tra impegno e patrimonio

Le riserve di utili relative a questi contratti hanno natura ambivalente. Da un lato sono impegno potenziale verso i contraenti (verranno distribuite secondo i meccanismi di rivalutazione). Dall'altro, fino alla concreta attribuzione, sono nella disponibilità giuridica dell'impresa, che può usarle per assorbire perdite del segmento o del comparto. Solvency II le riconosce come fondi propri se condividono le caratteristiche di capacità di assorbimento delle perdite.

Il rinvio al regolamento IVASS

Il comma 1 attribuisce all'Autorità il compito di definire "con regolamento" le caratteristiche rilevanti dei contratti partecipativi. Il regolamento IVASS 25/2016 e disposizioni successive specificano: tipologie di gestione separata rilevanti, modalità di calcolo della riserva di utili, parametri di non distribuzione vincolante, presenza di clausole che consentano l'utilizzo in caso di stress.

Il rinvio all'art. 44-octies

Il comma 2 chiarisce che gli importi così individuati sono fondi propri solo se rispettano i criteri di classificazione in livelli dell'art. 44-octies. Tipicamente, le riserve di utili dei contratti con partecipazione che soddisfano i criteri di disponibilità permanente e subordinazione vengono classificate nel livello 1, contribuendo direttamente al rispetto del SCR. Il regolamento Solvency II 35/2015 specifica gli aggiustamenti.

Aspetti contabili e di solvibilità

La gestione separata genera una passività tecnica (riserva matematica + parte garantita) e una potenziale partecipazione attesa (Future Discretionary Benefits, FDB). La parte FDB non ancora vincolata può essere computata come fondo proprio per la quota in cui l'impresa mantiene effettiva discrezionalità di non distribuzione in scenari avversi. È un tema delicato per la disclosure (KID, SFCR) e per il regolatore.

Verifica di disponibilità e trasferibilità

Oltre alla classificazione, l'impresa verifica per ciascun elemento di fondi propri la disponibilità (assenza di vincoli che impediscano l'assorbimento delle perdite) e la trasferibilità all'interno del gruppo. Quote di patrimonio segregate per esigenze regolamentari di altri Stati membri o per gestioni separate vita rientrano nel calcolo del SCR solo nei limiti in cui sono effettivamente disponibili a livello consolidato. Art. 44-sexies, letta con l'art. 44-undecies, impone all'impresa di documentare in apposita policy la metodologia di valutazione dei vincoli, sottoponendola a revisione almeno annuale e a verifica della funzione attuariale.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Tizio Vita e la gestione separata 'Capitale Garantito'

Caso 2: Caso 2 — Caia Vita e lo scenario di stress

Domande frequenti

Una gestione separata è automaticamente un contratto rilevante ex art. 44-sexies?

Non automaticamente. Serve il riscontro dei criteri definiti dal regolamento IVASS: presenza di una discrezionalità effettiva dell'impresa sulla distribuzione, esistenza di una riserva di utili autonoma, capacità di assorbire perdite del segmento. Molte gestioni separate italiane standard rientrano nei criteri, ma le specifiche contrattuali vanno verificate.

Come si distinguono Future Discretionary Benefits e prestazioni garantite?

Le prestazioni garantite sono l'impegno minimo certo dell'impresa (capitale + rendimento minimo garantito). I FDB sono i benefici aggiuntivi che dipendono dalla performance della gestione e dalla discrezionalità dell'impresa. Solo i FDB possono entrare nei fondi propri; le prestazioni garantite restano sempre passività.

Il contraente può opporsi all'uso delle riserve di utili come fondi propri?

Il contraente non ha un titolo individuale sulle riserve di utili non ancora attribuite: ha solo un diritto alla rivalutazione secondo le regole contrattuali. Se l'impresa, in scenario di stress, riduce o sospende la distribuzione, lo fa nei limiti previsti dal contratto e dalla disciplina di trasparenza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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