- I fondi propri accessori sono elementi diversi dai base, richiamabili per assorbire perdite (capitale non versato, lettere di credito, garanzie).
- Le mutue possono includervi i crediti futuri verso i soci per contributi supplementari entro 12 mesi.
- Ogni elemento richiede autorizzazione IVASS preventiva, valida per importo fisso o per metodo di calcolo.
- Quando l'elemento viene effettivamente versato, esce dagli accessori ed entra nei base.
- L'IVASS valuta capacità delle controparti, recuperabilità e storia dei richiami precedenti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 44-quinquies D.Lgs. 209/2005 — (Fondi propri accessori)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. I fondi propri accessori sono costituiti da elementi patrimoniali diversi dai fondi propri di base di cui all'articolo 44-quater che possono essere richiamati per assorbire le perdite.
2. 2. I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi se non sono elementi dei fondi propri di base: a) il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non è stato richiamato; b) le lettere di credito e le garanzie; c) qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante di cui dispone l'impresa.
3. Nella società mutua assicuratrice, costituita ai sensi dell' articolo 2546 del codice civile , i fondi propri accessori possono comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua può vantare nei confronti dei suoi soci tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi.
4. Quando un elemento dei fondi propri accessori è stato versato o richiamato è trattato come un'attività e cessa di far parte dei fondi propri accessori.
5. Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in considerazione per la determinazione dei fondi propri sono soggetti all'autorizzazione dell'IVASS.
6. L'importo assegnato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la capacità di assorbimento delle perdite di tale elemento ed è determinato sulla base di ipotesi prudenti e realistiche. Qualora un elemento dei fondi propri accessori abbia un valore nominale fisso, l'importo di tale elemento è pari al suo valore nominale, purché tale valore nominale rifletta in modo adeguato la sua capacità di assorbimento delle perdite.
7. 7. Per ciascun elemento dei fondi propri accessori, ai fini del comma 5, l'IVASS autorizza: a) l'utilizzo di un determinato importo monetario; oppure b) l'adozione di un metodo di calcolo per quantificare detto importo; l'autorizzazione del metodo di calcolo è limitata ad un periodo di tempo determinato.
8. 8. L'IVASS rilascia l'autorizzazione di cui al comma 5 per ciascun elemento dei fondi propri accessori tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: a) dello status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacità e disponibilità a pagare; b) della recuperabilità dei fondi, tenuto conto della forma giuridica dell'elemento considerato nonché di qualsiasi condizione ostativa al buon fine del pagamento o del richiamo; c) di qualsiasi informazione sull'esito dei richiami dei fondi propri accessori effettuati in passato dall'impresa, qualora tali informazioni possano essere utilizzate in modo attendibile per valutare l'esito previsto di richiami futuri.
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Commento
Una capacità patrimoniale latente
I fondi propri accessori non sono patrimonio già acquisito ma capacità di acquisirlo rapidamente in caso di necessità. Sono impegni giuridicamente vincolanti che, se richiamati, si trasformano in capitale versato. La ratio è ammettere come patrimonio difensivo anche risorse non immediatamente in cassa, ma certe e disponibili a richiesta in tempi compatibili con la gestione delle perdite.
Le tre categorie tipiche
Il comma 2 elenca: capitale sociale o fondo iniziale non versato (la quota di capitale sottoscritta ma non ancora richiamata), lettere di credito e garanzie (emesse da banche o garanti affidabili a favore dell'impresa), "qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante". L'elenco è aperto: l'IVASS valuta caso per caso l'idoneità di strumenti atipici.
La specificità della società mutua
Il comma 3 attribuisce alle società mutue assicuratrici, costituite ex art. 2546 c.c., un'opzione esclusiva: includere tra i fondi accessori i crediti futuri verso i soci tramite richiamo di contributi supplementari entro 12 mesi. È coerente con la struttura mutualistica: il socio non è solo investitore, ma anche assicurato esposto a una responsabilità ulteriore in caso di necessità.
L'effetto del versamento: trasformazione in attivo
Il comma 4 chiarisce un passaggio tecnico: quando un fondo proprio accessorio è effettivamente versato o richiamato, smette di essere accessorio e diventa attivo dell'impresa. Si trasforma quindi in fondo proprio di base, perché contribuisce all'eccedenza attivi-passivi. È una metamorfosi contabile e regolamentare.
La procedura di autorizzazione
I commi 5-8 disciplinano l'autorizzazione IVASS. L'autorizzazione può riguardare un importo monetario specifico o un metodo di calcolo per quantificarlo (es. formula percentuale su capitale o su altri parametri). La valutazione IVASS considera: status delle controparti (rating, solidità), recuperabilità (forma giuridica, condizioni ostative), affidabilità storica dei richiami precedenti. È una valutazione qualitativa e quantitativa insieme.
Composizione concreta dei livelli
La classificazione in tier (1, 2, 3) di cui art. 44-quinquies è premessa logica si traduce in pratica così: nel Tier 1 entrano capitale ordinario versato, riserve di utili e sovrapprezzo, riserva di riconciliazione (differenza fra attivo e passivo valutati a fair value Solvency II), e una quota limitata di strumenti subordinati 'restricted' (perpetui, con cancellazione delle cedole). Nel Tier 2 rientrano strumenti subordinati 'dated' (almeno 10 anni residui) e fondi propri accessori autorizzati. Il Tier 3 è residuale (subordinati con scadenza ridotta, attività fiscali differite eccedenti la quota Tier 1). I limiti quantitativi degli artt. 46 e 82 Reg. del. 2015/35 fissano il peso massimo di Tier 2 e Tier 3 rispetto al SCR.
Verifica di disponibilità e trasferibilità
Oltre alla classificazione, l'impresa verifica per ciascun elemento di fondi propri la disponibilità (assenza di vincoli che impediscano l'assorbimento delle perdite) e la trasferibilità all'interno del gruppo. Quote di patrimonio segregate per esigenze regolamentari di altri Stati membri o per gestioni separate vita rientrano nel calcolo del SCR solo nei limiti in cui sono effettivamente disponibili a livello consolidato. Art. 44-quinquies, letta con l'art. 44-undecies, impone all'impresa di documentare in apposita policy la metodologia di valutazione dei vincoli, sottoponendola a revisione almeno annuale e a verifica della funzione attuariale.
Domande frequenti
Una garanzia bancaria a prima richiesta può essere un fondo proprio accessorio?
Sì, se autorizzata dall'IVASS. La banca garante deve avere rating adeguato, la garanzia deve essere irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta, di durata coerente con l'impegno. L'autorizzazione tipicamente prevede aggiornamento periodico del rating del garante e clausole di tempestiva sostituzione in caso di downgrade.
Quanto tempo dura l'autorizzazione IVASS?
L'autorizzazione di un importo monetario è tendenzialmente permanente fino a revoca o cambio sostanziale dei presupposti. L'autorizzazione di un metodo di calcolo è limitata nel tempo (comma 7, lettera b): il regolamento IVASS prevede di norma rinnovi triennali con verifica delle condizioni.
L'impresa ha dovere di richiamare i fondi accessori in caso di crisi?
Sì. Se l'impresa scende sotto il SCR, deve attivare il piano di risanamento (art. 222-quater) e tra le misure prioritarie figura il richiamo dei fondi accessori. Il mancato richiamo può configurare violazione dei doveri prudenziali e attivare sanzioni IVASS.
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