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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il Capo si applica alle imprese di assicurazione locali (art. 51-ter) e alle particolari mutue assicuratrici (art. 52).
  • Le imprese locali sono iscritte in una sezione dedicata dell'albo IVASS.
  • Le particolari mutue assicuratrici sono iscritte in una distinta sezione dell'albo.
  • L'IVASS comunica all'impresa l'iscrizione nelle apposite sezioni.
  • Le imprese devono indicare negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

Testo dell'articoloVigente

Art. 51-bis D.Lgs. 209/2005 — (Disposizioni relative a imprese locali e a particolari mutue assicuratrici)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. 1. Sono soggette alle disposizioni del presente Titolo: a) le imprese di assicurazione locali che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 51-ter, ivi incluse le mutue assicuratrici costituite ai sensi dell' articolo 2546 del codice civile , che superano gli importi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 52 e che non superano gli importi di cui all'articolo 51-ter; b) le particolari mutue assicuratrici ai sensi dell'articolo 52.

2. Le imprese di cui al comma 1, lettera a), sono iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione, rubricata «Imprese locali di cui al Titolo IV, Capo II, del Codice delle Assicurazioni private . 3. Le imprese di cui al comma 1, lettera b), sono iscritte nella sezione dell'albo delle imprese di assicurazione, rubricata «Particolari mutue assicuratrici di cui al Titolo IV, Capo III, del Codice delle Assicurazioni private ». 4. L'IVASS dà pronta comunicazione all'impresa interessata dell'iscrizione nell'albo, ai sensi dei commi 2 e 3. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

))

Commento

L'articolo apre il regime semplificato del Codice riservato a soggetti di dimensioni contenute o con caratteristiche giuridiche specifiche: le imprese di assicurazione locali e le particolari mutue assicuratrici. Si tratta di una sezione regolatoria che riflette il principio di proporzionalità di Solvency II: l'intensità della regolazione deve essere graduata in base alle dimensioni e al rischio dell'impresa.

Le due categorie

Il comma 1 individua due categorie soggettive. La lettera a) comprende le imprese di assicurazione locali che soddisfano le condizioni dell'art. 51-ter (premi annui non superiori a 5 milioni di euro, riserve tecniche entro 25 milioni, attività limitate ecc.), incluse le mutue assicuratrici costituite ex art. 2546 c.c. che superano le soglie dell'art. 52 ma restano sotto quelle dell'art. 51-ter. La lettera b) comprende le particolari mutue assicuratrici dell'art. 52, di dimensione ancora minore.

Iscrizione in sezioni dedicate dell'albo

I commi 2 e 3 prevedono una segmentazione dell'albo IVASS. Le imprese locali sono iscritte nella sezione delle imprese locali del Titolo IV, Capo II, del Codice; le particolari mutue nella sezione delle particolari mutue assicuratrici del Titolo IV, Capo III. La sezione dell'albo segnala a contraenti e controparti il regime applicabile.

Comunicazione e pubblicità

Il comma 4 impone all'IVASS di comunicare tempestivamente all'impresa l'iscrizione e all'impresa di indicare l'iscrizione nei propri atti e nella corrispondenza. Si tratta di una forma di trasparenza verso il pubblico: chi tratta con l'impresa deve sapere che opera in regime semplificato e quali sono i limiti di attività e patrimoniali.

Effetti del regime semplificato

L'iscrizione apre il regime di favore disciplinato dagli artt. 51-quater e 56: applicazione semplificata o esclusione di alcune disposizioni del Codice, soprattutto in materia di Solvency II Pillar I (calcolo SCR/MCR) e Pillar III (SFCR). L'IVASS detta con regolamento le disposizioni effettivamente applicabili.

Tutela del contraente

Il regime semplificato non rinuncia alla tutela del contraente: si applicano comunque le norme su trasparenza, intermediazione, contratto e gestione dei sinistri. L'IVASS conserva poteri di vigilanza, anche se meno intensi e con modalità proporzionate.

Limiti dimensionali e di operatività territoriale

Le mutue piccole e le imprese locali a cui si riferisce art. 51-bis operano entro limiti dimensionali tassativi: incassi annui di premi non superiori a 5 mln euro (con possibili soglie ridotte per i rami responsabilità civile), assenza di attività transfrontaliera, raggio operativo circoscritto. Il superamento di una delle soglie comporta l'applicazione integrale del Codice (passaggio al regime ordinario), con un periodo di adattamento concesso da IVASS. La verifica avviene su base triennale ricorrente. L'impresa redige un piano di transizione che descriva l'adeguamento progressivo della governance, dei sistemi informativi e del calcolo del SCR.

Domande frequenti

Cosa sono le imprese di assicurazione locali?

Sono imprese italiane di dimensione contenuta che soddisfano le soglie dell'art. 51-ter (premi annui fino a 5 milioni, riserve tecniche fino a 25 milioni, attività limitate). Beneficiano di un regime prudenziale semplificato.

In quale sezione dell'albo sono iscritte queste imprese?

In due sezioni distinte: imprese locali nella sezione del Titolo IV, Capo II; particolari mutue assicuratrici nella sezione del Titolo IV, Capo III del Codice.

Le imprese in regime semplificato devono indicarlo nei loro atti?

Sì. Devono indicare negli atti e nella corrispondenza la specifica iscrizione all'albo, per consentire a contraenti e controparti di conoscere il regime applicabile.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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