- L'impresa di Stato terzo autorizzata in più Stati membri UE può chiedere agevolazioni di calcolo del SCR e di localizzazione degli attivi.
- Può calcolare il SCR su base globale UE, costituire un'unica cauzione, localizzare gli attivi a copertura del MCR in uno solo degli Stati membri.
- L'istanza è presentata a IVASS e alle autorità degli altri Stati membri interessati.
- L'impresa indica l'autorità a cui chiede il controllo di solvibilità per il complesso delle operazioni UE.
- Le agevolazioni vengono concesse con effetto contestuale per tutti gli Stati membri interessati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 51 D.Lgs. 209/2005 — (Agevolazioni per l’impresa operante in più Stati membri)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. 1. L'impresa di un Paese terzo, che al momento in cui presenta istanza di autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica è già autorizzata all'esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o più Stati membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, può chiedere: a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell'articolo 50, comma 1-bis, il Requisito Patrimoniale di Solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel territorio degli Stati membri; b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri; c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei quali ha insediato una sede secondaria, le attività a copertura del Requisito Patrimoniale Minimo.
1-bis. L'istanza di cui al comma 1 è presentata all'IVASS ed alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall'impresa che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un altro Stato membro.
3. Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo di solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sedi secondarie stabilite negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di accoglimento l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio dell'Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutte le autorità degli Stati membri interessati. Esse hanno effetto dal momento in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorità di essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono meno in tutti gli Stati membri interessati nel caso in cui siano soppresse ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.
5. L'impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola il Requisito Patrimoniale di Solvibilità avendo riguardo all'attività complessiva svolta dall'insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati membri.
6. L'IVASS collabora con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri al fine di scambiare le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale.
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Commento
L'articolo introduce un regime di favore per le imprese di Stati terzi che operano in più Stati membri UE attraverso sedi secondarie: anziché replicare separatamente in ogni Stato l'intera architettura prudenziale, possono unificare il calcolo del SCR, la cauzione e la localizzazione degli attivi.
Le tre agevolazioni
Il comma 1 elenca tre richieste possibili. La lettera a) consente di calcolare il SCR in funzione dell'attività globale esercitata dalle sedi secondarie negli Stati membri UE, anziché Stato per Stato. La lettera b) consente di costituire la cauzione (art. 28, comma 5) in un solo Stato membro, evitando duplicazioni. La lettera c) consente di localizzare gli attivi a copertura del MCR in uno qualunque degli Stati membri in cui è insediata una sede.
Procedura di richiesta
Il comma 1-bis impone la presentazione dell'istanza all'IVASS e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri interessati. Il comma 3 prevede che l'impresa indichi nella domanda quale autorità debba assumere il controllo di solvibilità per il complesso delle attività UE: una sorta di lead supervisor, simile a quello previsto per i gruppi assicurativi soggetti a Solvency II.
Estensione successiva all'autorizzazione
Il comma 2 ammette che le agevolazioni siano richieste anche da imprese già autorizzate in Italia che successivamente aprano una sede in un altro Stato membro. La regolamentazione coglie la dinamica reale dei gruppi internazionali, che spesso si espandono per fasi.
Beneficio sostanziale
Le agevolazioni riducono significativamente il costo regolatorio. Il calcolo globale del SCR consente di compensare rischi fra Stati e di sfruttare effetti di diversificazione. Una sola cauzione evita immobilizzi di liquidità su più mercati. La localizzazione concentrata degli attivi semplifica la gestione finanziaria.
Cooperazione fra autorità
L'agevolazione presuppone una cooperazione effettiva fra autorità di vigilanza UE: la lead supervisor coordina le verifiche prudenziali, le altre autorità conservano poteri locali sulle sedi insediate sul proprio territorio. Il modello richiama la cooperazione di vigilanza di gruppo prevista dagli artt. 207 e seguenti del Codice.
Soci-assicurati e governance partecipativa
La struttura mutualistica presupposta da art. 51 comporta che i contraenti siano anche soci: il diritto di voto in assemblea è esercitato sulla base del principio 'una testa un voto', non in proporzione al premio versato. Questo modello rafforza la rappresentanza degli interessi degli assicurati nella governance ma richiede sistemi di comunicazione dedicati per garantire partecipazione consapevole alle assemblee. Il regolamento sociale disciplina ammissione, recesso, distribuzione degli avanzi di gestione (mediante riduzione del premio dell'anno successivo o accredito sul libretto sociale) e regime delle riserve indivisibili. La trasformazione in SpA è ammessa con maggioranze qualificate e autorizzazione IVASS.
Limiti dimensionali e di operatività territoriale
Le mutue piccole e le imprese locali a cui si riferisce art. 51 operano entro limiti dimensionali tassativi: incassi annui di premi non superiori a 5 mln euro (con possibili soglie ridotte per i rami responsabilità civile), assenza di attività transfrontaliera, raggio operativo circoscritto. Il superamento di una delle soglie comporta l'applicazione integrale del Codice (passaggio al regime ordinario), con un periodo di adattamento concesso da IVASS. La verifica avviene su base triennale ricorrente. L'impresa redige un piano di transizione che descriva l'adeguamento progressivo della governance, dei sistemi informativi e del calcolo del SCR.
Casi pratici
Caso 1: Calcolo SCR globale per gruppo Stato terzo
Caso 2: Cauzione unica per impresa svizzera
Domande frequenti
Quali agevolazioni può chiedere un'impresa di Stato terzo che opera in più Stati UE?
Tre: calcolo del SCR su base globale UE, costituzione della cauzione in un solo Stato membro, localizzazione degli attivi a copertura del MCR in uno qualunque degli Stati in cui ha sedi.
A chi va presentata l'istanza?
All'IVASS e alle autorità di vigilanza degli altri Stati membri interessati. Le autorità cooperano per la concessione coordinata delle agevolazioni.
Le agevolazioni si applicano anche a chi è già autorizzato in Italia?
Sì. Possono essere richieste anche da imprese già operanti in Italia che successivamente aprano una sede in un altro Stato membro UE.
Vedi anche