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Ultimo aggiornamento: 24 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'impresa di riassicurazione tiene un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche, distinto per rami vita e danni.
  • L'importo degli attivi iscritti deve essere in ogni momento almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
  • Gli attivi sono iscritti al netto dei debiti contratti per acquisizione e delle rettifiche, valutati ex art. 35-quater.
  • Attivi a copertura delle accettazioni in retrocessione sono gestiti separatamente, senza possibilita' di trasferimento.
  • Le attività iscritte costituiscono patrimonio separato, riservato all'adempimento delle obbligazioni assicurative.

Testo dell'articoloVigente

Art. 65-bis D.Lgs. 209/2005 — Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

1. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.

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1-bis. Ai fini di cui al comma 1, gli attivi a copertura delle riserve tecniche sono iscritti nel registro per un importo netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative e sono valutati in conformità alle disposizioni dell'articolo 35-quater.

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1-ter. Gli attivi utilizzati dall'impresa per coprire le riserve tecniche relative alle accettazioni in retrocessione devono essere gestiti ed organizzati separatamente dalle attività di riassicurazione senza possibilità di trasferimenti.

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2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle altre attività detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.

3. L'impresa di riassicurazione comunica all' IVASS la situazione delle attività risultante dal registro. L' IVASS determina, con regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle operazioni effettuate, nonché i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni periodiche.

Commento

Il registro: strumento di tracciabilita' giuridica

L'art. 65-bis introduce uno strumento giuridico-contabile centrale per la tutela dei contraenti cedenti: il registro delle attività a copertura delle riserve tecniche. Non e' un mero documento contabile interno: e' il fondamento del privilegio sostanziale che le cedenti vantano in caso di crisi dell'impresa di riassicurazione. Senza iscrizione nel registro, l'attività non rientra nel patrimonio separato e non beneficia del privilegio.

Distinzione vita-danni

Il registro distingue rami vita e rami danni. La separazione e' funzionale: le riserve vita e danni hanno profili di durata, mortalita', sviluppo sinistri molto diversi, e il matching ALM esige attivi calibrati per ciascun comparto. La separazione consente anche l'attivazione di procedure di crisi differenziate (run-off di un comparto, prosecuzione dell'altro).

Il principio della sufficienza permanente

Il comma 1 e' inequivoco: in qualsiasi momento gli attivi iscritti devono essere almeno pari alle riserve tecniche. Non si tratta di sufficienza al solo bilancio annuale, ma di sufficienza continua: l'impresa monitora trimestralmente, e in pratica mensilmente, la copertura. In caso di deficit, deve integrare immediatamente con nuovi conferimenti o riallocazione di attivi liberi.

Valutazione e regole di iscrizione

Il comma 1-bis introduce due regole. Prima: l'importo iscritto e' al netto dei debiti contratti per l'acquisizione (es. obbligazioni acquistate a credito) e delle eventuali rettifiche (svalutazioni, ammortamenti, accantonamenti). Seconda: la valutazione e' coerente con l'art. 35-quater, ossia market consistent (fair value per gli attivi). La doppia regola garantisce che il valore iscritto sia un valore netto e realizzabile.

Separazione delle retrocessioni accettate

Il comma 1-ter introduce un'ulteriore segregazione: gli attivi a copertura delle accettazioni in retrocessione (cioe' delle cessioni che il riassicuratore ha a sua volta accettato da retrocedenti) sono gestiti separatamente dalle attività di riassicurazione primaria, senza possibilita' di trasferimento. La logica e' di tutelare i retrocedenti, che hanno trasferito rischi al riassicuratore in qualita' di soggetti professionali ma con aspettativa di gestione segregata.

Il patrimonio separato

Il comma 2 e' la disposizione di tutela sostanziale più importante: le attività iscritte nel registro costituiscono patrimonio separato rispetto al resto dell'attivo della riassicuratrice, riservato esclusivamente all'adempimento delle obbligazioni verso le cedenti. In caso di liquidazione coatta amministrativa (artt. 245 e seguenti CAP), i contraenti cedenti vantano privilegio assoluto su tali attivi, prima dei creditori chirografari e degli altri creditori privilegiati.

Reportistica IVASS

L'impresa comunica all'IVASS la situazione delle attività risultante dal registro, secondo modalita' e tempi determinati con regolamento IVASS. La prassi prevede trasmissione trimestrale, con sintesi nel QRT S.06.02 e dettaglio analitico in formato XBRL. Anomalie ricorrenti (deficit di copertura, sostituzioni frequenti, attivi non valutati correttamente) attivano richieste di chiarimento.

Casi pratici

Caso 1: Caso Tizio Re — gestione registro multibranch

Caso 2: Caso Caia Re — patrimonio separato in liquidazione

Domande frequenti

Cosa succede se gli attivi iscritti scendono sotto le riserve tecniche?

L'impresa deve integrare immediatamente. Se non lo fa, e' violazione grave: scattano sanzioni amministrative e possibile attivazione di misure di intervento precoce. Il contraente cedente vede il suo privilegio depotenziato.

Posso sostituire attivi nel registro senza autorizzazione?

Si, la gestione e' normalmente libera: l'impresa puo' vendere attivi e iscrivere nuovi attivi di pari valore. Le movimentazioni sono annotate nel registro stesso. Le sostituzioni significative sono evidenziate nei QRT e analizzate dall'IVASS in caso di scostamenti anomali.

Il registro e' pubblico?

No, non e' pubblicato come tale. E' disponibile per ispezione IVASS, autorita' di controllo e in caso di procedure di crisi al commissario liquidatore. Una sintesi e' pubblicata nello SFCR annuale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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