Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 65 D.Lgs. 209/2005 – (Attivi a copertura delle riserve tecniche)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
((
1. Le riserve tecniche di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa in conformità dell'articolo 38 e dell'articolo 41.
1-bis. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passività derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.
))
Vedi anche
→art. 64 ASSICURAZIONI→art. 64-bis ASSICURAZIONI→art. 65-bis ASSICURAZIONI→art. 66-bis ASSICURAZIONI→art. 1882 c.c. (Nozione assicurazione)→art. 1917 c.c. (Assicurazione RC)→art. 2049 c.c. (Resp. fatto altrui)→art. 41 Cost. (Iniziativa econ.)→Art. 47-duodecies D.Lgs. 209/2005 – (Trasparenza degli investitori istituzionali)→Art. 47-undecies D.Lgs. 209/2005 – (Informativa all’AEAP)→Art. 47-decies D.Lgs. 209/2005 – (Approvazione della relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria)→Art. 47-novies D.Lgs. 209/2005 – (Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La logica della copertura delle riserve
L'art. 65 risponde a una domanda essenziale: con quali attivi l'impresa di riassicurazione garantisce il pagamento degli impegni assunti verso le imprese cedenti? La risposta e' duplice: solo attivi di proprieta' e con caratteristiche ALM adeguate. La proprieta' esclude attivi in usufrutto, in leasing o in garanzia presso terzi; la coerenza ALM esige matching di duration, valuta e profilo di liquidita'.
Il rinvio agli artt. 38 e 41
L'art. 38 disciplina i criteri di copertura delle riserve tecniche per le imprese di assicurazione diretta: principio di proprieta', divieto di vincoli e gravami se non a tutela degli stessi contraenti, separazione dagli altri attivi dell'impresa, valutazione conforme. L'art. 41 disciplina la dislocazione territoriale degli attivi: principio della libera scelta nell'UE, con verifiche prudenziali sulla possibilita' di accesso in caso di insolvenza. Per le riassicuratrici i due principi si applicano per estensione.
ALM matching specifico
Il comma 1-bis sottolinea il vincolo ALM: gli investimenti a copertura devono essere adeguati alla natura degli impegni e alla durata delle passivi derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione. Le tre dimensioni del matching sono: duration (riservazioni lunghe sostenute da bond lunghi), valuta (impegni in dollari sostenuti da attivi in dollari per evitare rischio cambio), liquidita' (riserve di rapido smobilizzo per linee short tail).
Diversificazione qualitativa
La copertura delle riserve non può concentrarsi su singoli emittenti o asset class. Le linee guida EIOPA prevedono diversificazione minima: nessun emittente sopra il 5% degli attivi a copertura, settori non oltre il 20%, geografia adeguata. Anche se non sono limiti hard, la concentrazione eccessiva attiva richiami IVASS.
Il rapporto con la valutazione Solvency II
Gli attivi a copertura sono valutati nel bilancio Solvency II a fair value (art. 35-quater). La differenza tra valore civilistico e valore Solvency II e' frequente: titoli a costo ammortizzato nel civilistico, fair value nel prudenziale. La coerenza tra valore degli attivi a copertura e ammontare delle riserve e' verificata trimestralmente; differenze negative attivano integrazioni.
QRT di riferimento
Il QRT S.06.02 elenca tutti gli attivi posseduti dall'impresa con codice CIC (Complementary Identification Code), valore, classificazione gerarchica fair value, asset assignment (a copertura riserve, altri). Il QRT S.06.03 riassume per asset class e geografia. Il QRT S.08 disciplina derivati. La granularita' consente all'IVASS di monitorare composizione e qualita' degli attivi.
Investimenti unit linked e index linked
Per i contratti ramo III (unit linked) e ramo V (capitalizzazione), gli attivi a copertura coincidono con il fondo interno o l'indice di riferimento: il rischio di mercato resta in capo all'assicurato e il matching e' perfetto per costruzione. Nelle riassicurazioni di tali contratti, il riassicuratore assume solo il rischio operativo e di mortalita', non quello di mercato.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Re - ALM matching ramo vita
Caso 2: Caso Caia Re - ribilanciamento dopo crescita business
Domande frequenti
Cosa significa duration matching?
Significa che la durata media finanziaria (duration) degli attivi a copertura coincide approssimativamente con quella delle passivi. Se le riserve hanno duration 12 anni, gli attivi devono averla simile. Mismatch attivano rischio di tasso e penalizzazione SCR-tassi.
Posso usare attivi denominati in dollari per coprire riserve in euro?
Solo se hedge cambio integrale. L'esposizione FX non hedgiata aumenta lo SCR-currency e va dimostrata coerente con il profilo di rischio. La best practice e' matching valutario diretto.
Gli immobili possono coprire le riserve?
Si, ma in misura ragionevole rispetto alla liquidita' richiesta. La prassi limita gli immobili al 10-15% degli attivi a copertura, con eccezioni per riassicuratrici specializzate in run-off di portafogli a lungo termine.