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Art. 65 D.Lgs. 209/2005 — (Attivi a copertura delle riserve tecniche)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
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1. Le riserve tecniche di cui all'articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell'impresa in conformità dell'articolo 38 e dell'articolo 41.
1-bis. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passività derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.
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