In sintesi
- L'impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto del prudent person principle dell'art. 37-ter.
- Il principio sostituisce le regole quantitative pre-Solvency II con una logica di prudenza qualitativa.
- L'impresa investe in attivi di cui comprende rischi e rendimenti, in coerenza con le obbligazioni assunte.
- La diversificazione, la qualita' degli attivi e la disponibilita' di liquidita' sono criteri operativi imprescindibili.
- L'IVASS verifica la coerenza della politica di investimento con il profilo di rischio.
Testo dell'articoloVigente
Art. 64-bis D.Lgs. 209/2005 — (Principi in materia di investimenti)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private
((
1. L'impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 37-ter.
))
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Commento
Il prudent person principle
L'art. 64-bis recepisce per le riassicuratrici il principio centrale di Solvency II in materia di investimenti: il prudent person principle dell'art. 37-ter. La logica abbandona le vecchie regole quantitative (limiti per asset class, percentuali fisse, lista di attivi ammessi) e adotta un criterio qualitativo: l'impresa investe in attivi che e' in grado di comprendere, monitorare e gestire, in coerenza con la natura e la durata degli impegni assunti.
I quattro pilastri operativi
Il principio si declina in quattro pilastri operativi. Primo: comprensione del rischio. L'impresa investe solo in strumenti i cui flussi, rischi e rendimenti sono compresi da analisti, gestione del rischio e CdA. Strumenti complessi (derivati esotici, asset cartolarizzati strutturati) richiedono presidi proporzionati. Secondo: matching ALM. Gli attivi devono essere coerenti con la durata e la natura delle passivi: per un riassicuratore vita lungo termine, attivi a duration estesa; per un riassicuratore non vita short tail, attivi liquidi.
Diversificazione
Terzo pilastro: diversificazione. Concentrazioni eccessive su singolo emittente, settore o area geografica aumentano il rischio sistematico e penalizzano il modulo SCR-concentrazione. Limiti soft (non assoluti) sono inseriti nella investment policy. Il principio di diversificazione si applica anche alla quality of assets: un portafoglio con elevato peso di titoli high yield e' valutato con stress maggiori.
Qualita' e liquidita'
Quarto pilastro: qualita' e disponibilita'. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere disponibili al momento del pagamento delle obbligazioni: investimenti illiquidi (private equity, immobili) sono ammessi ma in proporzione che non comprometta la capacita' di pagamento. La asset liability management policy bilancia ricerca di rendimento e disponibilita' a breve.
Confronto con il pre-Solvency I
Pre-Solvency II, le imprese assicurative e riassicurative italiane operavano con limiti quantitativi rigorosi (regolamento ISVAP 36/2011): 30% azionario, 50% obbligazionario, 20% immobili, limiti per singolo emittente. Solvency II ha eliminato i limiti hard, sostituendoli con il prudent person principle e con SCR-mercato che penalizza prudenzialmente gli investimenti rischiosi. Il risultato e' maggiore flessibilita' ma anche maggiore responsabilita' aziendale.
Investment policy
L'art. 64-bis richiede che l'impresa formalizzi una investment policy approvata dal CdA, che definisce: limiti operativi interni, processo di selezione e monitoraggio, governance del rischio di mercato, uso di derivati (solo per copertura o efficient portfolio management, mai per pura speculazione), strategia di asset allocation, criteri ESG ove applicabili.
Profili di vigilanza
L'IVASS verifica la coerenza della politica di investimento con il profilo di rischio in sede di review ORSA e di ispezioni mirate. Anomalie ricorrenti (concentrazioni, illiquidita' eccessiva, uso speculativo di derivati) attivano richiami formali e, nei casi gravi, capital add-on ex art. 47-sexies o limitazioni operative.
Casi pratici
Caso 1: Caso Tizio Re — investment policy diversificata
Caso 2: Caso Caia Re — riallineamento dopo ispezione
Domande frequenti
Posso investire in cripto-attivita' come riassicuratore?
In linea di principio si, ma con presidi rigorosi. La policy deve documentare comprensione del rischio, limiti di esposizione, governance del custody e calibrazione SCR-mercato. La prassi e' di restare entro l'1-2% degli attivi totali, in attesa di chiarimenti EIOPA su asset class digitali.
Il principio del prudent person si applica anche agli investimenti di gruppo?
Si. Investimenti intra-group (titoli emessi da controllate, finanziamenti) sono ammessi ma devono rispettare la concentrazione e non possono costituire camuffamenti di operazioni patrimoniali. L'IVASS verifica con attenzione la sostanza economica.
Posso investire in azioni della controllante?
Si in misura limitata e con disclosure piena. Il regolamento IVASS 35/2018 sui rapporti infragruppo limita gli investimenti in strumenti di capitale di parti correlate. Tipicamente non possono superare il 5% del totale attivi.
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