Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 47-duodecies D.Lgs. 209/2005 – (Trasparenza degli investitori istituzionali)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private

((

1. L'impresa di cui all' articolo 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter del predetto decreto legislativo, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.

2. L'IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall' articolo 124-novies, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .

))

In sintesi

  • Le imprese di assicurazione che investono in azioni quotate europee sono soggette agli obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali.
  • Il rinvio è all'art. 124-quater e seguenti del TUF (D.Lgs. 58/1998), in attuazione della Direttiva Shareholder Rights II.
  • Gli obblighi includono politica di impegno, comunicazione sull'attuazione, accordi con i gestori di portafoglio.
  • L'IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1 in conformità all'art. 124-novies, comma 3, TUF.
  • Strumento di stewardship e governance attiva nei mercati dei capitali.
Indice dei contenuti

L'articolo recepisce nella normativa assicurativa la disciplina della stewardship introdotta dalla Direttiva (UE) 2017/828 (SRD II) e attuata nel TUF dagli artt. 124-quater e seguenti. Le imprese di assicurazione sono fra i principali investitori istituzionali europei: il legislatore impone loro un atteggiamento attivo e trasparente verso le società di cui detengono partecipazioni.

Il perimetro soggettivo

Il comma 1 richiama l'art. 124-quater, comma 1, lettera b), n. 1) del TUF, che individua come investitori istituzionali, oltre ai fondi pensione, le imprese di assicurazione che esercitano i rami vita coperti dalla Direttiva Solvency II e che investono direttamente o per il tramite di un gestore di portafoglio in azioni negoziate in mercati regolamentati europei.

I tre obblighi sostanziali

La sezione I-ter del Capo II, Parte IV, Titolo III del TUF impone agli investitori istituzionali tre obblighi. Il primo è l'adozione e pubblicazione di una politica di impegno che descriva come l'integrazione dell'impegno nella strategia di investimento, il monitoraggio delle società partecipate, il dialogo con esse, l'esercizio dei diritti di voto, la cooperazione con altri azionisti e la gestione dei conflitti di interesse. Il secondo è la pubblicazione annuale del rendiconto sull'attuazione della politica, incluso il rendiconto del voto espresso. Il terzo è la disclosure sugli accordi con gestori di portafoglio circa l'integrazione di lungo periodo nelle scelte di investimento.

Principio comply or explain

Gli obblighi sono retti dal principio comply or explain: l'impresa può non adottare alcuni elementi della politica di impegno, ma deve spiegare le ragioni della scelta. La logica è simile a quella già vista per l'art. 47-octies sull'SFCR: la trasparenza salva la flessibilità.

Disposizioni di attuazione IVASS

Il comma 2 attribuisce all'IVASS il potere di dettare disposizioni di attuazione, in conformità all'art. 124-novies, comma 3, TUF. Le regole sono coordinate con quelle Consob per gli altri investitori istituzionali, in modo da assicurare un quadro normativo unitario per il mercato.

Rilevanza per la sostenibilità

La politica di impegno è naturale veicolo per integrare considerazioni ESG nella gestione del portafoglio. L'art. 47-duodecies si coordina con il Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e con la Direttiva CSRD, costituendo uno dei pilastri della finanza sostenibile europea.

Articolazione della Relazione SFCR

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (Solvency and Financial Condition Report, SFCR) richiamata da art. 47-duodecies segue una struttura tassativa fissata dal Reg. del. 2015/35 (artt. 290-303): A) attività e risultati; B) sistema di governance; C) profilo di rischio per categoria (sottoscrizione, mercato, credito, liquidità, operativo); D) valutazione ai fini di solvibilità (bilancio Solvency II e differenze rispetto al bilancio civilistico); E) gestione del capitale. La pubblicazione avviene sul sito dell'impresa entro 14 settimane dalla chiusura dell'esercizio (16 settimane per i gruppi) ed è accompagnata dai QRT pubblici. Inadempimenti formali sono sanzionati dagli artt. 310-bis ss. del Codice.

Casi pratici

Caso 1: Voto esercitato e rendiconto annuale

Caso 2: Accordo con gestore di portafoglio

Domande frequenti

Quali imprese assicurative sono soggette agli obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali?

Le imprese che esercitano i rami vita coperti da Solvency II e investono in azioni negoziate in mercati regolamentati europei, anche tramite gestori di portafoglio.

Cosa deve contenere la politica di impegno?

L'integrazione dell'impegno nella strategia di investimento, il monitoraggio delle partecipate, il dialogo, l'esercizio del voto, la cooperazione con altri azionisti e la gestione dei conflitti di interesse.

L'impresa può non adottare la politica di impegno?

Sì, secondo il principio comply or explain: può non adottare alcuni elementi della politica ma deve pubblicare le ragioni della scelta.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-25
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.