Art. 48 D.Lgs. 209/2005 – Disposizioni applicabili alle imprese aventi sede legale in uno Stato terzo
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di uno Stato terzo , è soggetta alle disposizioni di vigilanza di cui al presente Capo.
2. L'IVASS esercita i poteri di cui agli articoli 188, 189, 190, 190-bis, comma 1, e 191 anche nei confronti della sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di un Paese terzo.
3. L'IVASS determina con regolamento le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di cui al comma 1, anche con riferimento ai requisiti organizzativi e alle condizioni di esercizio ivi inclusi quelli applicabili alle sedi secondarie autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita ed i rami infortuni e malattia. Si applicano gli articoli 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35, 35-bis e 35-ter.
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In sintesi
Le sedi secondarie italiane di imprese di assicurazione di Stati terzi sono soggette alle disposizioni di vigilanza del Capo del Codice.
L'IVASS esercita su tali sedi i poteri di ispezione, richiesta informazioni, sanzioni e gestione delle crisi.
Un regolamento IVASS individua le disposizioni applicabili anche in materia di requisiti organizzativi e condizioni di esercizio.
Si applicano norme su nomina dei dirigenti, requisiti di onorabilità, gestione del sistema di governance.
La disciplina riflette il principio di equivalenza nel mercato unico assicurativo dell'UE.
Indice dei contenuti
L'articolo apre il Capo II del Titolo IV del Codice, dedicato alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi che operano in Italia mediante sede secondaria. La logica è semplice: chi opera in Italia, anche con casa madre extra-UE, è soggetto a un nucleo di regole equivalenti a quelle delle imprese italiane.
Il regime di vigilanza
Il comma 1 assoggetta le sedi secondarie alle disposizioni di vigilanza del Capo II. Il comma 2 specifica i poteri IVASS: ispezioni (art. 188), richieste di informazioni (art. 189), provvedimenti correttivi (art. 190), provvedimenti cautelari (art. 190-bis, comma 1), gestione delle crisi (art. 191). È il pacchetto base di vigilanza prudenziale, applicato in modo proporzionato alla natura della sede secondaria.
Disciplina di dettaglio per regolamento
Il comma 3 attribuisce all'IVASS il potere regolamentare: il regolamento individua quali disposizioni del Codice si applicano alle sedi secondarie, con attenzione ai requisiti organizzativi, alle condizioni di esercizio e, in particolare, al caso delle sedi che esercitano congiuntamente i rami vita e infortuni-malattia. Si applicano in ogni caso gli artt. 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35, 35-bis e 35-ter, relativi alle condizioni di esercizio.
Principio di equivalenza
Il quadro si inserisce nella disciplina europea di equivalenza: il Regolamento delegato (UE) 2015/35 e le decisioni di equivalenza della Commissione individuano gli Stati terzi i cui regimi prudenziali sono ritenuti equivalenti a Solvency II. Per le imprese di tali Stati operano regimi semplificati; per le altre, la vigilanza nazionale è più intensa.
Coordinamento con la libera prestazione di servizi
La disciplina dell'art. 48 si applica solo alle sedi secondarie: l'attività in libera prestazione di servizi da Stati terzi è invece riservata, salvo eccezioni puntuali. Il principio è che la presenza stabile in Italia richiede un punto di radicamento giuridico controllabile dall'autorità.
Tutela del contraente
Il fine ultimo della disciplina è la tutela del contraente italiano: deve poter trattare con un'impresa estera sapendo che sul territorio italiano esiste un soggetto giuridicamente responsabile, vigilato da IVASS, dotato di riserve tecniche localizzate e fondi propri sufficienti (artt. 49-50).
Tutela giurisdizionale degli interessati
I provvedimenti adottati da IVASS in applicazione di art. 48 sono impugnabili al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica (art. 326 e Codice del processo amministrativo). Per i provvedimenti sanzionatori il termine decorre dalla notifica del decreto finale, non dalla comunicazione delle conclusioni dell'istruttoria. La sospensiva è valutata in relazione al periculum in mora (in particolare per la revoca dell'autorizzazione, che produce effetti irreversibili sul portafoglio). Le sentenze di merito sono pubblicate sul sito IVASS e formano un corpus interpretativo utilizzabile dall'operatore in sede di valutazione preventiva del rischio prudenziale e sanzionatorio.
Casi pratici
Caso 1: Sede secondaria di impresa giapponese
Caso 2: Ispezione IVASS su sede secondaria USA
Domande frequenti
Le sedi secondarie italiane di imprese di Stati terzi sono vigilate dall'IVASS?
Sì. L'IVASS esercita poteri di ispezione, richiesta informazioni, provvedimenti correttivi, misure cautelari e gestione delle crisi sulle sedi secondarie italiane di imprese di Stati terzi.
Cosa significa equivalenza per Solvency II?
È il riconoscimento dato dalla Commissione UE a Paesi terzi il cui regime prudenziale assicurativo è considerato equivalente a quello europeo. Comporta regimi semplificati per le imprese di quei Paesi che operano nell'UE.
Un'impresa extra-UE può operare in Italia senza sede secondaria?
In linea di principio no. L'attività assicurativa nel territorio della Repubblica da parte di imprese di Stati terzi richiede una sede secondaria, salvo specifiche eccezioni di legge.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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L'articolo apre il Capo II del Titolo IV del Codice, dedicato alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi che operano in Italia mediante sede secondaria. La logica è semplice: chi opera in Italia, anche con casa madre extra-UE, è soggetto a un nucleo di regole equivalenti a quelle delle imprese italiane.
Il regime di vigilanza
Il comma 1 assoggetta le sedi secondarie alle disposizioni di vigilanza del Capo II. Il comma 2 specifica i poteri IVASS: ispezioni (art. 188), richieste di informazioni (art. 189), provvedimenti correttivi (art. 190), provvedimenti cautelari (art. 190-bis, comma 1), gestione delle crisi (art. 191). È il pacchetto base di vigilanza prudenziale, applicato in modo proporzionato alla natura della sede secondaria.
Disciplina di dettaglio per regolamento
Il comma 3 attribuisce all'IVASS il potere regolamentare: il regolamento individua quali disposizioni del Codice si applicano alle sedi secondarie, con attenzione ai requisiti organizzativi, alle condizioni di esercizio e, in particolare, al caso delle sedi che esercitano congiuntamente i rami vita e infortuni-malattia. Si applicano in ogni caso gli artt. 30-octies, 30-novies, 32, 33, 35, 35-bis e 35-ter, relativi alle condizioni di esercizio.
Principio di equivalenza
Il quadro si inserisce nella disciplina europea di equivalenza: il Regolamento delegato (UE) 2015/35 e le decisioni di equivalenza della Commissione individuano gli Stati terzi i cui regimi prudenziali sono ritenuti equivalenti a Solvency II. Per le imprese di tali Stati operano regimi semplificati; per le altre, la vigilanza nazionale è più intensa.
Coordinamento con la libera prestazione di servizi
La disciplina dell'art. 48 si applica solo alle sedi secondarie: l'attività in libera prestazione di servizi da Stati terzi è invece riservata, salvo eccezioni puntuali. Il principio è che la presenza stabile in Italia richiede un punto di radicamento giuridico controllabile dall'autorità.
Tutela del contraente
Il fine ultimo della disciplina è la tutela del contraente italiano: deve poter trattare con un'impresa estera sapendo che sul territorio italiano esiste un soggetto giuridicamente responsabile, vigilato da IVASS, dotato di riserve tecniche localizzate e fondi propri sufficienti (artt. 49-50).
Tutela giurisdizionale degli interessati
I provvedimenti adottati da IVASS in applicazione di art. 48 sono impugnabili al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notifica (art. 326 e Codice del processo amministrativo). Per i provvedimenti sanzionatori il termine decorre dalla notifica del decreto finale, non dalla comunicazione delle conclusioni dell'istruttoria. La sospensiva è valutata in relazione al periculum in mora (in particolare per la revoca dell'autorizzazione, che produce effetti irreversibili sul portafoglio). Le sentenze di merito sono pubblicate sul sito IVASS e formano un corpus interpretativo utilizzabile dall'operatore in sede di valutazione preventiva del rischio prudenziale e sanzionatorio.
Casi pratici
Caso 1: Sede secondaria di impresa giapponese
Caso 2: Ispezione IVASS su sede secondaria USA
Domande frequenti
Le sedi secondarie italiane di imprese di Stati terzi sono vigilate dall'IVASS?
Sì. L'IVASS esercita poteri di ispezione, richiesta informazioni, provvedimenti correttivi, misure cautelari e gestione delle crisi sulle sedi secondarie italiane di imprese di Stati terzi.
Cosa significa equivalenza per Solvency II?
È il riconoscimento dato dalla Commissione UE a Paesi terzi il cui regime prudenziale assicurativo è considerato equivalente a quello europeo. Comporta regimi semplificati per le imprese di quei Paesi che operano nell'UE.
Un'impresa extra-UE può operare in Italia senza sede secondaria?
In linea di principio no. L'attività assicurativa nel territorio della Repubblica da parte di imprese di Stati terzi richiede una sede secondaria, salvo specifiche eccezioni di legge.