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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le sedi secondarie italiane di imprese di Stati terzi sono soggette al Titolo VIII del Codice in materia di bilancio, registri e scritture contabili.
  • Le scritture contabili relative all'attività in Italia sono tenute separate dalla contabilità della casa madre.
  • Il bilancio della sede secondaria è redatto secondo principi italiani, anche se la casa madre adotta principi diversi.
  • L'IVASS può richiedere documentazione integrativa e certificazione delle scritture.
  • La regola assicura comparabilità con i bilanci delle imprese italiane.

Testo dell'articoloVigente

Art. 48-bis D.Lgs. 209/2005 — (Bilancio, registri e scritture contabili)

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 — Codice delle assicurazioni private

((

1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica dall'impresa di assicurazione di un Paese terzo, è soggetta alle disposizioni in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.

))

Commento

L'articolo completa il quadro dell'art. 48 sul versante contabile: alle sedi secondarie italiane di imprese di Stati terzi si applica il Titolo VIII del Codice, che disciplina il bilancio delle imprese di assicurazione, i registri obbligatori e le scritture contabili.

Autonomia contabile della sede secondaria

La regola è semplice: l'attività esercitata in Italia ha una propria contabilità, separata da quella della casa madre. Il bilancio annuale della sede secondaria è redatto secondo i principi contabili applicabili alle imprese di assicurazione italiane (D.Lgs. 173/1997 e disposizioni IVASS, in raccordo con i principi IFRS dove applicabili). La separazione consente all'IVASS e ai contraenti italiani di leggere e comparare i bilanci come quelli di un'impresa nazionale.

Funzione informativa e prudenziale

Le scritture contabili separate non sono solo un adempimento formale. Costituiscono la base per il calcolo delle riserve tecniche della sede secondaria (art. 49), del SCR e del MCR ad essa riferibili (art. 50), nonché per la determinazione dei fondi propri. Senza contabilità separata, sarebbe impossibile esercitare una vigilanza prudenziale effettiva sulla sede italiana.

Coordinamento con il bilancio della casa madre

Il bilancio della sede secondaria può richiedere riconciliazioni con quello della casa madre, redatto secondo principi del Paese di origine. La sede secondaria deve essere in grado di documentare le riconciliazioni, anche per finalità ispettive IVASS o di gruppo prudenziale.

Documentazione integrativa

L'IVASS può richiedere documentazione integrativa: ad esempio, certificazione delle scritture da parte di revisore italiano, prospetti aggiuntivi sulle riserve tecniche, dettagli sugli attivi a copertura. La richiesta rientra nei poteri ex art. 189 del Codice.

Sanzioni in caso di inosservanza

La violazione degli obblighi contabili attiva le sanzioni amministrative del Titolo XVIII, in particolare gli artt. 310 e 312, in misura proporzionata alla gravità e alla durata dell'inosservanza.

Aggiustamento per congruità e per volatilità

La curva di attualizzazione applicata al calcolo richiamato da art. 48-bis può essere modificata con due aggiustamenti opzionali: l'aggiustamento per congruità (matching adjustment, art. 36-septies) riservato a portafogli vita con flussi di cassa altamente prevedibili e attivi dedicati; l'aggiustamento per volatilità (volatility adjustment, art. 36-octies) applicabile dalla generalità delle imprese previa autorizzazione IVASS. Entrambi alleggeriscono l'impatto delle oscillazioni di breve termine degli spread sui titoli obbligazionari ma richiedono governance dedicata e disclosure nella SFCR. La rinuncia agli aggiustamenti non è soggetta a autorizzazione ma è irreversibile per tre esercizi.

Vincolo di copertura e gestione separata vita

Gli attivi a copertura delle riserve tecniche di cui art. 48-bis sono iscritti nel registro previsto dall'art. 42 e vincolati a garanzia degli assicurati: in caso di liquidazione coatta amministrativa essi formano massa separata che concorre prioritariamente al soddisfacimento dei crediti da contratto di assicurazione (art. 258). Per i rami vita con prestazioni rivalutabili, gli attivi sono organizzati in gestione separata regolata dal Regolamento ISVAP n. 38/2011 e successive modifiche, con rendiconto annuale certificato e percentuale di retrocessione fissata in polizza. La separatezza si traduce in scritture contabili dedicate e in conti correnti distinti presso la banca depositaria.

Casi pratici

Caso 1: Riconciliazione tra principi italiani e principi US GAAP

Caso 2: Carenze contabili e provvedimento IVASS

Domande frequenti

La sede secondaria italiana di impresa di Stato terzo tiene la stessa contabilità della casa madre?

No. Deve tenere una contabilità separata per l'attività esercitata in Italia, redatta secondo i principi contabili italiani applicabili alle imprese di assicurazione.

Il bilancio della sede secondaria può essere redatto in valuta estera?

Va redatto in euro secondo i principi italiani. Le operazioni in valuta sono convertite secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni IVASS e dai principi contabili applicabili.

L'IVASS può chiedere certificazioni aggiuntive sulle scritture?

Sì. Nell'esercizio dei poteri ex art. 189, può richiedere certificazioni di revisori, prospetti integrativi e ogni documento utile alla vigilanza prudenziale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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