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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 66 disciplina la trascrizione del decreto definitivo di adozione di adulti: il cancelliere vi provvede entro 10 giorni dalla comunicazione della definitività, con annotazione anche nell'atto di nascita; stessa procedura per la revoca.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 314 c.c.: trascrizione del decreto di adozione adulti

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato".

Commento

La pubblicità del decreto definitivo di adozione. L'articolo 66 disciplina il momento finale del procedimento adottivo per gli adulti: la trascrizione del decreto divenuto definitivo. La norma stabilisce tempi precisi — entro dieci giorni dalla comunicazione della definitività — e una catena di adempimenti tra il cancelliere del giudice dell'impugnazione e quello del tribunale competente, assicurando rapidità e certezza nella pubblicità del provvedimento.

La doppia formalità — trascrizione sul registro e annotazione a margine dell'atto di nascita — risponde a esigenze diverse ma complementari: il registro consente all'autorità giudiziaria di monitorare i provvedimenti adottivi; l'annotazione a margine dell'atto di nascita rende opponibile erga omnes la nuova situazione di stato civile, con effetti immediati sull'identità anagrafica dell'adottato.

La disposizione estende la medesima procedura alla sentenza di revoca dell'adozione passata in giudicato: il parallelismo delle forme garantisce che anche la cessazione degli effetti dell'adozione — come la sua nascita — sia resa pubblica con le stesse garanzie di certezza e tempestività, tutelando i terzi che fanno affidamento sullo stato civile dell'adottato.

Casi pratici

Caso 1: Trascrizione del decreto definitivo di adozione di un adulto

Il tribunale pronuncia il decreto di adozione di Tizio da parte di Caio. Decorso il termine per il reclamo senza impugnazione, il decreto diventa definitivo. Il cancelliere del tribunale, ricevuta la comunicazione di definitività, procede entro dieci giorni alla trascrizione sul registro e alla comunicazione all'ufficiale di stato civile, che annota il provvedimento a margine dell'atto di nascita di Tizio. Da quel momento Tizio porta ufficialmente il cognome di Caio come da articolo 299 c.c. riformato.

Domande frequenti

Entro quanto tempo deve essere trascritto il decreto definitivo di adozione?

Entro il decimo giorno successivo alla comunicazione della definitività da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione.

Dove viene trascritto il decreto di adozione?

Su un apposito registro conservato presso il tribunale competente; contestualmente viene comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

La stessa procedura vale anche per la revoca dell'adozione?

Sì: la sentenza di revoca passata in giudicato deve essere trascritta e annotata con la medesima procedura.

Qual è il termine entro cui il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve comunicare la definitività?

Non oltre cinque giorni dal deposito del provvedimento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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