Testo dell'articoloVigente
Art. 66 L. 184/1983 – Sostituzione dell’art. 314 c.c.: trascrizione del decreto di adozione adulti
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato".
In sintesi
La pubblicità del decreto definitivo di adozione. L'articolo 66 disciplina il momento finale del procedimento adottivo per gli adulti: la trascrizione del decreto divenuto definitivo. La norma stabilisce tempi precisi - entro dieci giorni dalla comunicazione della definitività - e una catena di adempimenti tra il cancelliere del giudice dell'impugnazione e quello del tribunale competente, assicurando rapidità e certezza nella pubblicità del provvedimento.
La doppia formalità - trascrizione sul registro e annotazione a margine dell'atto di nascita - risponde a esigenze diverse ma complementari: il registro consente all'autorità giudiziaria di monitorare i provvedimenti adottivi; l'annotazione a margine dell'atto di nascita rende opponibile erga omnes la nuova situazione di stato civile, con effetti immediati sull'identità anagrafica dell'adottato.
La disposizione estende la medesima procedura alla sentenza di revoca dell'adozione passata in giudicato: il parallelismo delle forme garantisce che anche la cessazione degli effetti dell'adozione - come la sua nascita - sia resa pubblica con le stesse garanzie di certezza e tempestività, tutelando i terzi che fanno affidamento sullo stato civile dell'adottato.
Casi pratici
Caso 1: Trascrizione del decreto definitivo di adozione di un adulto
Il tribunale pronuncia il decreto di adozione di Tizio da parte di Caio. Decorso il termine per il reclamo senza impugnazione, il decreto diventa definitivo. Il cancelliere del tribunale, ricevuta la comunicazione di definitività, procede entro dieci giorni alla trascrizione sul registro e alla comunicazione all'ufficiale di stato civile, che annota il provvedimento a margine dell'atto di nascita di Tizio. Da quel momento Tizio porta ufficialmente il cognome di Caio come da articolo 299 c.c. riformato.
Domande frequenti
Entro quanto tempo deve essere trascritto il decreto definitivo di adozione?
Entro il decimo giorno successivo alla comunicazione della definitività da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione.
Dove viene trascritto il decreto di adozione?
Su un apposito registro conservato presso il tribunale competente; contestualmente viene comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
La stessa procedura vale anche per la revoca dell'adozione?
Sì: la sentenza di revoca passata in giudicato deve essere trascritta e annotata con la medesima procedura.
Qual è il termine entro cui il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve comunicare la definitività?
Non oltre cinque giorni dal deposito del provvedimento.
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