Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 13 L. 184/1983 – Convocazione dei genitori irreperibili
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 13 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto del minore a una famiglia, affronta un nodo cruciale del procedimento volto all'accertamento dello stato di adottabilita': quello che si verifica quando i genitori e i parenti del minore risultino irreperibili o di cui non sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio. La disposizione detta le modalita' con cui il tribunale per i minorenni provvede comunque alla loro convocazione, garantendo il contraddittorio anche in situazioni di difficile reperimento dei soggetti interessati.
Il presupposto: l'irreperibilita' dei familiari
La norma si applica nei casi in cui i genitori e i parenti indicati dall'articolo precedente non possano essere raggiunti perché irreperibili ovvero perché non se ne conosca il luogo di residenza, dimora o domicilio. L'irreperibilita' rappresenta un ostacolo concreto alla prosecuzione del procedimento, che richiede l'audizione e il coinvolgimento dei familiari prima di pervenire a una eventuale dichiarazione di adottabilita'. Il legislatore non consente che tale ostacolo si traduca in un blocco della procedura, ma neppure che esso comprima il diritto dei familiari a essere informati e a partecipare.
Il rinvio agli artt. 140 e 143 c.p.c.
Il cuore della disposizione e' il rinvio alle modalita' di notificazione previste dal codice di procedura civile per le persone irreperibili. L'art. 140 c.p.c. disciplina la notificazione nei casi di irreperibilita' relativa o di rifiuto di ricevere l'atto, mentre l'art. 143 c.p.c. regola la notificazione alle persone di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. Attraverso questo richiamo, la legge sull'adozione costruisce un meccanismo di convocazione che, pur in assenza di un recapito certo, e' giuridicamente valido e idoneo a far decorrere i termini e a rendere opponibile la procedura.
Le nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza
La disposizione subordina la convocazione con le forme degli artt. 140 e 143 c.p.c. all'espletamento di nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza. Si tratta di una cautela significativa: prima di ricorrere alle modalita' di notificazione tipiche dell'irreperibilita', che presuppongono l'impossibilita' di raggiungere personalmente il destinatario, il tribunale deve disporre accertamenti ulteriori per verificare se sia realmente impossibile localizzare i familiari. La previsione tutela il diritto al contraddittorio, evitando che si ricorra prematuramente a forme di convocazione che, per loro natura, riducono le effettive possibilita' di conoscenza dell'atto.
Il bilanciamento tra interessi in gioco
L'art. 13 esprime un delicato equilibrio. Da un lato, l'interesse del minore alla definizione tempestiva della propria situazione familiare impone che il procedimento non resti paralizzato dall'irreperibilita' dei genitori. Dall'altro, il diritto di questi ultimi a partecipare al procedimento, anche per opporsi alla dichiarazione di adottabilita', richiede che ogni ragionevole sforzo sia compiuto per rintracciarli. Le nuove ricerche obbligatorie tramite la pubblica sicurezza rappresentano il punto di equilibrio: garantiscono che la convocazione per pubblici proclami o con le forme dell'irreperibilita' sia l'ultima risorsa, non la prima.
Inquadramento nella procedura di adottabilita'
La norma si colloca nella fase iniziale del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilita', volto ad accertare la situazione di abbandono del minore. La convocazione dei genitori e dei parenti e' un passaggio essenziale, poiché consente di valutare la loro posizione, le ragioni dell'eventuale allontanamento e la possibilita' di recuperare il rapporto familiare. Solo dopo aver esperito tali adempimenti il tribunale può procedere agli accertamenti successivi e, ove ne ricorrano i presupposti, alla dichiarazione di adottabilita'.
Profili pratici
Nella prassi, l'applicazione dell'art. 13 richiede un coordinamento tra l'autorita' giudiziaria minorile e gli organi di pubblica sicurezza, ai quali viene demandato l'accertamento sul luogo in cui i familiari possano trovarsi. La cura nella documentazione delle ricerche svolte e' essenziale, poiché la regolarita' della convocazione condiziona la validita' del procedimento e la sua resistenza a eventuali impugnazioni. Un'irregolarita' nelle ricerche o nella notificazione potrebbe infatti riflettersi sulla legittimita' della successiva dichiarazione di adottabilita'.
Il rilievo costituzionale del contraddittorio
La meticolosita' con cui la norma circonda la convocazione dei genitori irreperibili non e' un mero formalismo, ma riflette il rango costituzionale del diritto di difesa e del contraddittorio. La dichiarazione di adottabilita' incide in modo profondo sui rapporti familiari, recidendo il legame tra il minore e la famiglia di origine; proprio per questo l'ordinamento esige che i genitori siano posti nelle condizioni di partecipare al procedimento, anche quando la loro reperibilita' sia difficoltosa. Le ricerche obbligatorie tramite la pubblica sicurezza e il rinvio alle forme qualificate di notificazione del codice di rito costituiscono lo strumento attraverso cui si concilia l'effettivita' della tutela del minore con il rispetto delle garanzie difensive dei genitori, in coerenza con i principi del giusto procedimento.
Conseguenze delle irregolarita' e tutele successive
Qualora la convocazione avvenga senza il previo espletamento delle ricerche, o con modalita' non conformi agli artt. 140 e 143 c.p.c., la regolarita' del procedimento può risultare compromessa. Il vizio della notificazione e' suscettibile di riverberarsi sugli atti successivi, fino a incidere sulla validita' della dichiarazione di adottabilita'. Per questa ragione il tribunale e' chiamato a verificare con rigore l'avvenuto adempimento di tutti i passaggi previsti, dando conto nel provvedimento delle ricerche compiute e del loro esito. La possibilita' per i genitori di far valere in sede di impugnazione l'irregolarita' della convocazione costituisce un ulteriore presidio di garanzia, a conferma del fatto che la norma persegue non un risultato puramente formale, ma l'effettivita' della partecipazione dei familiari al procedimento che li riguarda.
Casi pratici
Caso 1: ricerche con esito negativo
Il tribunale per i minorenni deve convocare i genitori di un minore in stato di possibile abbandono, ma questi risultano irreperibili. Dispone nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza, che non rintracciano i familiari. A quel punto la convocazione viene effettuata con le forme dell'art. 143 c.p.c., e il procedimento prosegue regolarmente nel rispetto del contraddittorio.
Caso 2: familiare rintracciato dopo le ricerche
Caio, parente del minore, risultava di residenza ignota. Le ricerche disposte dal tribunale tramite la pubblica sicurezza ne individuano la dimora effettiva. La convocazione viene allora effettuata personalmente presso il luogo reperito, consentendo a Caio di partecipare al procedimento e di esporre le proprie ragioni.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 13 della legge sull'adozione?
Prevede che, quando i genitori e i parenti del minore sono irreperibili o di residenza ignota, il tribunale per i minorenni ne disponga la convocazione con le forme degli artt. 140 e 143 c.p.c., previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
Perche' si richiamano gli artt. 140 e 143 c.p.c.?
Perche' disciplinano la notificazione alle persone irreperibili (art. 140) e a quelle di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143), costruendo una convocazione valida anche in assenza di recapito certo.
Cosa sono le nuove ricerche tramite la pubblica sicurezza?
Sono accertamenti ulteriori che il tribunale deve disporre prima di ricorrere alle forme di convocazione per irreperibilita', per verificare se sia davvero impossibile localizzare i familiari, a tutela del contraddittorio.
L'irreperibilita' dei genitori blocca la procedura di adottabilita'?
No. La norma consente di proseguire convocando i familiari con le forme dell'irreperibilita', evitando la paralisi del procedimento, ma solo dopo aver svolto le ricerche obbligatorie.
Quale interesse tutela principalmente l'art. 13?
Realizza un bilanciamento tra l'interesse del minore a una definizione tempestiva della sua situazione familiare e il diritto dei genitori a partecipare al procedimento ed essere informati.
Fonti consultate: 1 fonte verificate