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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Se i genitori sono irreperibili, il tribunale effettua nuove ricerche tramite la pubblica sicurezza e poi li convoca con le forme della notificazione per irreperibilità del codice di procedura civile.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 13 L. 184/1983 – Convocazione dei genitori irreperibili

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.

Commento

La tutela del contraddittorio anche per i genitori irreperibili. L'articolo 13 completa il sistema di garanzie processuali iniziato con l'art. 12, estendendo il diritto alla convocazione anche ai genitori o parenti di cui non sia nota la residenza, la dimora o il domicilio. Il principio di fondo è che il diritto di difesa non può essere compresso per la sola circostanza che i soggetti interessati siano irreperibili.

La procedura prevede due passaggi obbligati: prima il tribunale deve disporre nuove ricerche attraverso gli organi di pubblica sicurezza, per accertare concretamente l'impossibilità di rintracciare i soggetti. Solo dopo queste ricerche, qualora si confermasse l'irreperibilità, si procede con le forme della notificazione per irreperibilità previste dagli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile.

Questa norma, pur nella sua brevità, ha un rilievo processuale significativo: garantisce che il procedimento di adottabilità — con le sue conseguenze di massima gravità per i legami familiari — sia celebrato nel rispetto delle forme del contraddittorio, anche quando i genitori si siano resi difficilmente reperibili. Insieme all'art. 12, forma un sistema coerente che assicura l'effettiva possibilità di partecipazione al procedimento.

Casi pratici

Caso 1: Padre irreperibile nel procedimento di adottabilità

Nel procedimento di adottabilità del minore Tizio, il padre risulta senza residenza, domora o domicilio noti. Il tribunale per i minorenni, prima di procedere con la notificazione per irreperibilità, dispone nuove ricerche tramite le forze di pubblica sicurezza. Solo dopo che tali ricerche hanno confermato l'irreperibilità, il tribunale convoca il padre nelle forme degli artt. 140 e 143 c.p.c., assicurando il rispetto del contraddittorio.

Domande frequenti

Come viene convocato un genitore del quale non si conosce l'indirizzo?

Il tribunale prima dispone ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza; se il genitore rimane irreperibile, lo convoca con le forme della notificazione per irreperibilità previste dal codice di procedura civile (artt. 140 e 143 c.p.c.).

È sufficiente non trovare i genitori su internet per procedere con la notifica per irreperibilità?

No. La legge richiede che vengano prima effettuate nuove ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza, che dispongono di strumenti ufficiali di ricerca più efficaci.

Cosa prevede la notificazione per irreperibilità del codice di procedura civile?

Gli articoli 140 e 143 c.p.c. disciplinano le modalità di notificazione quando non si conosce la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, con specifici meccanismi di pubblicità legale.

Perché si prevede comunque la convocazione dei genitori irreperibili?

Per garantire il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, anche nel procedimento di adottabilità che ha conseguenze particolarmente gravi sui legami familiari.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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