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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
I minori privi di assistenza morale e materiale, senza cause di forza maggiore transitoria, sono dichiarabili in stato di adottabilità; il procedimento richiede assistenza legale fin dall'inizio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 8 L. 184/1983 – Dichiarazione dello stato di adottabilità

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.

3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali, anche all'esito della segnalazione di cui all'articolo 79-bis,
e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.

Commento

La nozione di abbandono e la dichiarazione di adottabilità. L'articolo 8 definisce il presupposto sostanziale dell'adozione legittimante: lo stato di abbandono. Il legislatore lo costruisce in termini oggettivi — mancanza di assistenza morale e materiale — ma introduce una clausola di salvaguardia: la situazione non deve essere dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. Questa clausola è fondamentale perché impedisce di privare i genitori dei loro figli per ragioni temporanee e indipendenti dalla loro volontà.

Il comma 2 chiarisce che lo stato di abbandono può sussistere anche se il minore è già collocato in struttura o in affidamento: la presenza fisica in un luogo sicuro non elimina la condizione giuridica di abbandono se i genitori e i parenti tenuti a provvedere continuano ad essere assenti. Il comma 3 affronta un caso pratico ricorrente: il rifiuto ingiustificato degli interventi di sostegno offerti dai servizi sociali. Se il giudice ritiene ingiustificato tale rifiuto, la causa di forza maggiore non è configurabile e il procedimento di adottabilità può proseguire.

Il comma 4 presidia il diritto di difesa: il procedimento deve essere assistito fin dall'inizio da un difensore per il minore e per i genitori o i parenti. Questa garanzia si raccorda con le norme procedimentali degli articoli 10 e seguenti.

Casi pratici

Caso 1: Abbandono nonostante l'inserimento in comunità

Il minore Tizia è inserito in una comunità di tipo familiare da due anni. I genitori non si fanno vedere, non collaborano con i servizi e rifiutano senza giustificato motivo gli interventi di sostegno offerti. Il tribunale per i minorenni, ritenuto ingiustificato il rifiuto, dichiara lo stato di abbandono nonostante la collocazione in struttura protetta e avvia il procedimento di adottabilità con l'assistenza legale di tutte le parti.

Domande frequenti

Cosa si intende per «stato di abbandono» ai fini dell'adottabilità?

La situazione in cui il minore è privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, senza che ciò sia dovuto a una causa di forza maggiore transitoria.

Un minore già in affidamento può essere dichiarato in stato di adottabilità?

Sì. Lo stato di abbandono sussiste anche se il minore si trova presso istituti, comunità di tipo familiare o in affidamento, se i genitori e i parenti continuano a essere assenti.

Il rifiuto degli aiuti sociali può configurare abbandono?

Se il giudice ritiene ingiustificato il rifiuto delle misure di sostegno offerte dai servizi sociali, non sussiste la causa di forza maggiore e lo stato di abbandono è configurabile.

Il minore ha un difensore nel procedimento di adottabilità?

Sì. La legge prescrive l'assistenza legale del minore e dei genitori o parenti fin dall'inizio del procedimento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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