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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il piano di bacino distrettuale è strumento di pianificazione di livello superiore con valore di piano territoriale di settore.
  • Si articola in piani stralcio funzionali e in piani di gestione delle acque e del rischio di alluvioni.
  • Le sue previsioni prevalgono su piani urbanistici comunali e regionali nelle materie di competenza.
  • È adottato dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino, con partecipazione del pubblico.
  • Definisce vincoli, perimetrazioni a rischio (PAI) e programmi di intervento per la difesa del suolo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 72 Bis Cod. Amb. — Articolo 72-bis

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — testo aggiornato

(Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico).

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno finanziario

2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2016, dell’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell’area di sedime ai sensi dell’ articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , i comuni beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinchè le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6 , 13 , 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , e successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l’elenco dettagliato dei relativi costi, l’elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l’inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.

6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi dell’ articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 . Resta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall’erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull’attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati

Commento

Il piano di bacino distrettuale è lo strumento di pianificazione di livello superiore con cui l'Autorità di bacino programma e coordina interventi di difesa del suolo, utilizzazione e tutela delle acque. Ha valore di piano territoriale di settore e prevale sui piani urbanistici e di gestione del territorio.

Funzione del piano

Il piano di bacino è strumento di pianificazione di livello superiore: non si limita a indicare obiettivi, ma definisce vincoli e prescrizioni operative immediatamente vincolanti per le amministrazioni del distretto. Prevale sui piani regolatori comunali e sui piani territoriali regionali per le materie di competenza, ed è strumento di attuazione delle direttive europee.

Contenuti tipici

Comprende il quadro conoscitivo del distretto (idrologia, geomorfologia, uso del suolo), le aree a pericolosità e rischio idrogeologico (PAI), la classificazione dei corpi idrici, il programma di misure, gli interventi strutturali e non strutturali per la difesa del suolo. Indica le aree di rispetto fluviale, le fasce di esondazione e le opere di mitigazione.

Piani stralcio e piani di gestione

Il piano di bacino è oggi articolato in piani stralcio funzionali (assetto idrogeologico, qualità delle acque, gestione delle alluvioni) per garantire flessibilità e tempi rapidi di adozione. Il piano di gestione delle acque ex direttiva 2000/60/CE e il piano di gestione del rischio di alluvioni ex direttiva 2007/60/CE sono coordinati con il piano di bacino.

Procedimento di adozione

Il procedimento prevede istruttoria tecnica della Segreteria, adozione del progetto da parte della Conferenza istituzionale, pubblicazione e raccolta delle osservazioni, conferenze di servizi e approvazione finale. Sono previste forme di partecipazione pubblica, soprattutto per i piani di gestione, con consultazione di cittadini, associazioni e portatori di interesse.

Effetti su urbanistica ed edilizia

Le previsioni del piano di bacino e dei piani stralcio sono immediatamente prevalenti: i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici e nelle aree perimetrate a rischio elevato o molto elevato vigono limiti severi alle trasformazioni edilizie. Le imprese e i cittadini devono verificare la mappatura PAI prima di pianificare nuovi interventi sul territorio.

Partecipazione del pubblico

La direttiva 2000/60/CE impone la consultazione pubblica nella formazione del piano di gestione delle acque: i progetti sono pubblicati per almeno sei mesi e cittadini, imprese e associazioni possono formulare osservazioni. La direttiva 2007/60/CE prevede analoga partecipazione per i piani di gestione del rischio di alluvioni. La partecipazione non è formalità: le osservazioni motivate devono essere prese in considerazione.

Ciclo di aggiornamento sessennale

I piani di gestione delle acque e dei rischi di alluvioni sono aggiornati ogni sei anni: a ogni ciclo si verifica lo stato di attuazione delle misure precedenti, si misura l'efficacia, si aggiornano le pressioni e si fissano nuovi traguardi. Questa cadenza richiede continuità di azione amministrativa e capacità di apprendimento istituzionale.

Domande frequenti

Il piano di bacino prevale sul piano regolatore comunale?

Sì, in materia di assetto idrogeologico e tutela delle acque le previsioni del piano di bacino e dei piani stralcio prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, che devono adeguarsi entro i termini stabiliti.

Cosa succede se costruisco in un'area perimetrata a rischio elevato?

Le costruzioni in aree a rischio idrogeologico elevato (R3) o molto elevato (R4) sono di norma vietate o subordinate a prescrizioni stringenti e a opere di mitigazione. Le violazioni espongono a ordini di ripristino e a sanzioni.

Posso partecipare alla formazione del piano di gestione delle acque?

Sì, la direttiva 2000/60/CE impone forme di partecipazione pubblica: i progetti di piano sono pubblicati per consultazione e cittadini, associazioni e imprese possono presentare osservazioni.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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