Art. 77 L. 184/1983 – Abrogazione affiliazione e regime transitorio
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.
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In sintesi
L'art. 77 della L. 184/1983 ha abrogato gli artt. 404-413 c.c., eliminando l'istituto dell'affiliazione.
Per le affiliazioni già pronunciate, detta un regime transitorio: restano applicabili i divieti e le autorizzazioni dell'art. 87 c.c.
È una norma di chiusura della riforma del 1983, che ha riordinato adozione e affidamento dei minori.
L'affiliazione, istituto minore di accoglienza, è stata superata dal nuovo sistema dell'adozione e dell'affidamento.
Norma di interesse prevalentemente storico-transitorio, oggi priva di nuova operatività.
Indice dei contenuti
L'art. 77 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione e affidamento dei minori, dispone l'abrogazione degli articoli da 404 a 413 del codice civile, eliminando dall'ordinamento l'istituto dell'affiliazione, e detta al contempo una disciplina transitoria per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della legge. Si tratta di una norma di chiusura della riforma del 1983, di interesse oggi prevalentemente storico, che segna il superamento di un istituto minore di accoglienza del minore in favore del nuovo e più organico sistema imperniato sull'adozione e sull'affidamento.
L'affiliazione: un istituto del passato
L'affiliazione era un istituto che consentiva l'accoglienza di un minore privo di adeguate cure familiari, senza però produrre gli effetti pieni dell'adozione in tema di status filiationis. Si collocava in una posizione intermedia, garantendo una forma di protezione e di cura ma senza recidere i legami con la famiglia di origine né creare un rapporto di filiazione paragonabile a quello legittimo. Con l'evoluzione della sensibilità giuridica e sociale verso una tutela più piena dell'interesse del minore, l'istituto è apparso inadeguato, superato dalle nuove forme di adozione e di affidamento introdotte dalla riforma.
La scelta abrogativa della riforma del 1983
La legge 184/1983 ha ridisegnato l'intero sistema della protezione del minore privo di un ambiente familiare idoneo, distinguendo nettamente tra l'affidamento - strumento temporaneo volto a fronteggiare situazioni di difficoltà recuperabili - e l'adozione - istituto destinato a dare una famiglia stabile al minore in stato di abbandono. In questo quadro razionalizzato, l'affiliazione non trovava più spazio: l'art. 77 ne ha quindi disposto l'abrogazione, espungendo dal codice civile gli articoli che la disciplinavano e contribuendo alla coerenza complessiva del nuovo impianto.
Il regime transitorio e il richiamo all'art. 87 c.c.
Consapevole che alla data di entrata in vigore della legge esistevano affiliazioni già pronunciate, il legislatore ha dettato una norma transitoria volta a non lasciare prive di disciplina le situazioni in corso. Per tali affiliazioni la norma prevede che continuino ad applicarsi i divieti e le autorizzazioni di cui all'art. 87 del codice civile, disposizione che disciplina gli impedimenti matrimoniali derivanti da rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione. In questo modo, anche dopo l'abrogazione dell'istituto, i rapporti già costituiti conservano rilevanza ai fini degli impedimenti al matrimonio, evitando vuoti di tutela e garantendo la continuità degli effetti già prodotti.
La portata residuale della norma
Allo stato attuale, l'art. 77 ha esaurito gran parte della propria funzione: non essendo più possibile costituire nuove affiliazioni, la disposizione conserva rilievo solo in relazione ai rapporti, ormai risalenti, eventualmente ancora produttivi di effetti sul piano degli impedimenti matrimoniali. La sua collocazione nella legge testimonia la tecnica con cui le grandi riforme provvedono non solo a introdurre nuove regole, ma anche a governare ordinatamente il passaggio dal vecchio al nuovo assetto, salvaguardando le situazioni soggettive già perfezionate nel rispetto del principio di certezza dei rapporti giuridici.
Casi pratici
Caso 1: rilievo ai fini dell'impedimento matrimoniale
Tizio fu affiliato in epoca anteriore alla riforma del 1983. Anche dopo l'abrogazione dell'istituto, il rapporto conserva rilievo ai fini degli impedimenti matrimoniali, in virtù del richiamo operato dall'art. 77 all'art. 87 del codice civile, che continua ad applicarsi alle affiliazioni già pronunciate.
Caso 2: impossibilità di nuova affiliazione
Caio, desideroso di accogliere un minore, chiede se possa ricorrere all'affiliazione. Gli viene spiegato che l'istituto è stato abrogato dall'art. 77 della L. 184/1983 e che oggi le forme di accoglienza disponibili sono l'affidamento, temporaneo, e l'adozione, secondo i presupposti previsti dalla legge.
Domande frequenti
Cosa ha abrogato l'art. 77 della L. 184/1983?
Ha abrogato gli articoli da 404 a 413 del codice civile, eliminando dall'ordinamento l'istituto dell'affiliazione, superato dal nuovo sistema di adozione e affidamento introdotto dalla riforma del 1983.
Cos'era l'affiliazione?
Era un istituto minore di accoglienza del minore privo di adeguate cure, che garantiva protezione senza però produrre gli effetti pieni dell'adozione sullo status di figlio né recidere i legami con la famiglia di origine.
Cosa accade alle affiliazioni già pronunciate prima della riforma?
La norma transitoria prevede che continuino ad applicarsi i divieti e le autorizzazioni dell'art. 87 c.c., relativi agli impedimenti matrimoniali: i rapporti già costituiti conservano dunque rilievo a quel fine anche dopo l'abrogazione dell'istituto.
È ancora possibile costituire un'affiliazione?
No. L'istituto è stato abrogato dall'art. 77 della L. 184/1983 e non è più possibile costituire nuove affiliazioni. La disposizione ha oggi valore essenzialmente storico e transitorio.
Perché l'affiliazione è stata eliminata?
Perché ritenuta inadeguata rispetto alla nuova tutela dell'interesse del minore. La riforma del 1983 ha razionalizzato il sistema distinguendo tra affidamento temporaneo e adozione, rendendo superfluo l'istituto intermedio dell'affiliazione.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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L'art. 77 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione e affidamento dei minori, dispone l'abrogazione degli articoli da 404 a 413 del codice civile, eliminando dall'ordinamento l'istituto dell'affiliazione, e detta al contempo una disciplina transitoria per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della legge. Si tratta di una norma di chiusura della riforma del 1983, di interesse oggi prevalentemente storico, che segna il superamento di un istituto minore di accoglienza del minore in favore del nuovo e più organico sistema imperniato sull'adozione e sull'affidamento.
L'affiliazione: un istituto del passato
L'affiliazione era un istituto che consentiva l'accoglienza di un minore privo di adeguate cure familiari, senza però produrre gli effetti pieni dell'adozione in tema di status filiationis. Si collocava in una posizione intermedia, garantendo una forma di protezione e di cura ma senza recidere i legami con la famiglia di origine né creare un rapporto di filiazione paragonabile a quello legittimo. Con l'evoluzione della sensibilità giuridica e sociale verso una tutela più piena dell'interesse del minore, l'istituto è apparso inadeguato, superato dalle nuove forme di adozione e di affidamento introdotte dalla riforma.
La scelta abrogativa della riforma del 1983
La legge 184/1983 ha ridisegnato l'intero sistema della protezione del minore privo di un ambiente familiare idoneo, distinguendo nettamente tra l'affidamento - strumento temporaneo volto a fronteggiare situazioni di difficoltà recuperabili - e l'adozione - istituto destinato a dare una famiglia stabile al minore in stato di abbandono. In questo quadro razionalizzato, l'affiliazione non trovava più spazio: l'art. 77 ne ha quindi disposto l'abrogazione, espungendo dal codice civile gli articoli che la disciplinavano e contribuendo alla coerenza complessiva del nuovo impianto.
Il regime transitorio e il richiamo all'art. 87 c.c.
Consapevole che alla data di entrata in vigore della legge esistevano affiliazioni già pronunciate, il legislatore ha dettato una norma transitoria volta a non lasciare prive di disciplina le situazioni in corso. Per tali affiliazioni la norma prevede che continuino ad applicarsi i divieti e le autorizzazioni di cui all'art. 87 del codice civile, disposizione che disciplina gli impedimenti matrimoniali derivanti da rapporti di parentela, affinità, adozione e affiliazione. In questo modo, anche dopo l'abrogazione dell'istituto, i rapporti già costituiti conservano rilevanza ai fini degli impedimenti al matrimonio, evitando vuoti di tutela e garantendo la continuità degli effetti già prodotti.
La portata residuale della norma
Allo stato attuale, l'art. 77 ha esaurito gran parte della propria funzione: non essendo più possibile costituire nuove affiliazioni, la disposizione conserva rilievo solo in relazione ai rapporti, ormai risalenti, eventualmente ancora produttivi di effetti sul piano degli impedimenti matrimoniali. La sua collocazione nella legge testimonia la tecnica con cui le grandi riforme provvedono non solo a introdurre nuove regole, ma anche a governare ordinatamente il passaggio dal vecchio al nuovo assetto, salvaguardando le situazioni soggettive già perfezionate nel rispetto del principio di certezza dei rapporti giuridici.
Casi pratici
Caso 1: rilievo ai fini dell'impedimento matrimoniale
Tizio fu affiliato in epoca anteriore alla riforma del 1983. Anche dopo l'abrogazione dell'istituto, il rapporto conserva rilievo ai fini degli impedimenti matrimoniali, in virtù del richiamo operato dall'art. 77 all'art. 87 del codice civile, che continua ad applicarsi alle affiliazioni già pronunciate.
Caso 2: impossibilità di nuova affiliazione
Caio, desideroso di accogliere un minore, chiede se possa ricorrere all'affiliazione. Gli viene spiegato che l'istituto è stato abrogato dall'art. 77 della L. 184/1983 e che oggi le forme di accoglienza disponibili sono l'affidamento, temporaneo, e l'adozione, secondo i presupposti previsti dalla legge.
Domande frequenti
Cosa ha abrogato l'art. 77 della L. 184/1983?
Ha abrogato gli articoli da 404 a 413 del codice civile, eliminando dall'ordinamento l'istituto dell'affiliazione, superato dal nuovo sistema di adozione e affidamento introdotto dalla riforma del 1983.
Cos'era l'affiliazione?
Era un istituto minore di accoglienza del minore privo di adeguate cure, che garantiva protezione senza però produrre gli effetti pieni dell'adozione sullo status di figlio né recidere i legami con la famiglia di origine.
Cosa accade alle affiliazioni già pronunciate prima della riforma?
La norma transitoria prevede che continuino ad applicarsi i divieti e le autorizzazioni dell'art. 87 c.c., relativi agli impedimenti matrimoniali: i rapporti già costituiti conservano dunque rilievo a quel fine anche dopo l'abrogazione dell'istituto.
È ancora possibile costituire un'affiliazione?
No. L'istituto è stato abrogato dall'art. 77 della L. 184/1983 e non è più possibile costituire nuove affiliazioni. La disposizione ha oggi valore essenzialmente storico e transitorio.
Perché l'affiliazione è stata eliminata?
Perché ritenuta inadeguata rispetto alla nuova tutela dell'interesse del minore. La riforma del 1983 ha razionalizzato il sistema distinguendo tra affidamento temporaneo e adozione, rendendo superfluo l'istituto intermedio dell'affiliazione.
Fonti consultate: 1 fonte verificata