In sintesi
L'art. 77 abroga gli artt. 404-413 del codice civile sull'affiliazione, mantenendo per le affiliazioni già pronunciate i divieti matrimoniali dell'art. 87 c.c.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 77 L. 184/1983 – Abrogazione affiliazione e regime transitorio
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.
Stesso numero, altri codici
- Art. 77 Cod. Amb. — individuazione e perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale
- Art. 77 D.Lgs. 159/2011 — Fermo di indiziato di delitto
- Art. 77 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti dei partecipanti
- Art. 77 D.Lgs. 42/2004 — Azione di restituzione
- Art. 77 CAD — Articolo abrogato
- Art. 77 Codice Civile: Limite della parentela
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
La fine dell'affiliazione come istituto autonomo. L'articolo 77 sancisce la soppressione dell'affiliazione, un istituto di diritto civile che consentiva di accogliere un minore in una famiglia senza produrre i pieni effetti dell'adozione, in particolare senza interrompere i rapporti con la famiglia d'origine.
Con l'avvento della legge n. 184/1983, il legislatore ha ritenuto superflua la coesistenza di due istituti con finalità analoghe ma effetti diversi: l'adozione piena, che recide i legami con la famiglia di origine, risponde meglio al principio del superiore interesse del minore rispetto all'affiliazione, che lasciava il bambino in una condizione giuridicamente ambigua.
La norma però non cancella retroattivamente le affiliazioni già pronunciate: l'applicazione dell'art. 87 del codice civile (impedimenti matrimoniali) garantisce che i divieti e le autorizzazioni relativi ai rapporti tra affiliati e affilianti restino operativi, evitando vuoti di tutela per le situazioni già costituite.
Casi pratici
Caso 1: Effetti residui di un'affiliazione anteriore alla legge
Tizio è stato affiliato da Caia nel 1978, prima dell'entrata in vigore della legge n. 184/1983. Negli anni successivi, Tizio intende sposarsi con una parente di Caia. In virtù dell'art. 77, restano applicabili i divieti matrimoniali dell'art. 87 del codice civile, che si estendono alle situazioni di affiliazione già costituite.
Domande frequenti
Cosa prevedevano gli artt. 404-413 del codice civile prima dell'abrogazione?
Disciplinavano l'affiliazione, un istituto che consentiva di accogliere un minore in una famiglia senza produrre i pieni effetti dell'adozione e senza recidere i rapporti con la famiglia di origine.
Le affiliazioni già pronunciate perdono efficacia?
No: per le affiliazioni già pronunciate continuano ad applicarsi i divieti e le autorizzazioni dell'art. 87 del codice civile in materia di impedimenti matrimoniali.
Perché il legislatore ha scelto di abolire l'affiliazione?
Per eliminare una figura intermedia che lasciava il minore in una condizione giuridicamente incerta, privilegiando l'adozione piena come strumento più efficace di protezione.
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