Testo dell'articoloVigente
Art. 57 L. 184/1983 – Accertamenti del tribunale in casi particolari
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in particolare: a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e
l'ambiente familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.
Stesso numero, altri codici
- Art. 57 Cod. Amb. — Presidente del Consiglio dei Ministri, Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo
- Art. 57 D.Lgs. 159/2011 — Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti
- Art. 57 D.Lgs. 209/2005 — Attività di riassicurazione
- Art. 57 D.Lgs. 42/2004 — Articolo 57
Commento
La verifica giudiziale nell'adozione in casi particolari. L'articolo 57 delinea il nucleo dell'istruttoria che il tribunale deve compiere prima di pronunciarsi sull'adozione in casi particolari: un'indagine approfondita e multidimensionale, volta a verificare che la decisione risponda al preminente interesse del minore. Si tratta del medesimo principio guida che ispira l'intera legge n. 184/1983, declinato qui in una forma di controllo particolarmente articolato.
Il tribunale deve prima di tutto accertare che sussistano una delle situazioni tipizzate dall'articolo 44 — orfano con parenti, adozione del figlio del coniuge, handicap, impossibilità di affidamento preadottivo — e poi verificare che l'adozione risponda concretamente all'interesse del minore. I due accertamenti sono cumulativi: anche quando i presupposti formali sussistono, il tribunale deve sempre valutare se la scelta adottiva sia nell'interesse del minore.
Le indagini affidate ai servizi locali e agli organi di pubblica sicurezza coprono quattro aree fondamentali: l'idoneità degli adottanti (affettività, capacità educativa, situazione economica, salute nel rispetto delle limitazioni previste dall'art. 22 co. 4, ambiente familiare), la motivazione dell'adottante, la personalità del minore e la prognosi di convivenza. Questo approccio olistico riflette la consapevolezza che l'adozione è una scelta irreversibile, che non può essere valutata soltanto in astratto ma richiede una conoscenza concreta delle persone coinvolte.
Casi pratici
Caso 1: Verifica dell'interesse del minore in un'adozione del figlio del coniuge
Tizio chiede di adottare il figlio minore Caio della moglie Sempronia, nata da una precedente relazione. Il tribunale per i minorenni, prima di pronunciarsi, sente i genitori biologici di Caio e dispone indagini tramite i servizi sociali locali: vengono valutate l'idoneità affettiva di Tizio, la situazione economica della famiglia, i motivi che spingono alla richiesta di adozione e la personalità di Caio. Solo dopo aver acquisito tutti gli elementi e aver accertato che l'adozione risponde al preminente interesse del minore, il tribunale pronuncia l'adozione.
Domande frequenti
Quali verifiche deve compiere il tribunale prima di pronunciare l'adozione in casi particolari?
Deve accertare che ricorrano le circostanze dell'articolo 44 e che l'adozione realizzi il preminente interesse del minore, attraverso indagini sull'adottante, sul minore e sulla sua famiglia.
Chi svolge le indagini disposte dal tribunale?
I servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza.
Quali aspetti vengono esaminati nelle indagini?
L'idoneità affettiva e la capacità educativa degli adottanti, la loro situazione personale ed economica e l'ambiente familiare, i motivi dell'adottante, la personalità del minore e la possibilità di idonea convivenza.
I genitori del minore vengono sentiti nel procedimento?
Sì, l'articolo 57 prevede espressamente che il tribunale disponga le indagini sentiti i genitori dell'adottando.
Vedi anche