Testo dell'articoloVigente
Art. 17 L. 184/1983 – Impugnazione della sentenza di adottabilità
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi
Commento
Il doppio grado di impugnazione a tutela del minore. L'articolo 17 delinea il sistema delle impugnazioni avverso le sentenze che dichiarano lo stato di adottabilità o la declaratoria di non luogo a provvedere, prevedendo un percorso articolato su due gradi: l'appello alla sezione per i minorenni della Corte d'appello e il successivo ricorso per Cassazione con motivi limitati.
Il termine di trenta giorni dalla notificazione per proporre appello rispecchia la delicatezza degli interessi in gioco: lo stato personale del minore, il diritto alla famiglia d'origine e la tutela contro errori di accertamento. La Corte d'appello procede nel contraddittorio delle parti, sentito il pubblico ministero, ed è tenuta a depositare la sentenza entro quindici giorni dalla pronuncia, una scadenza che testimonia l'esigenza di celerità in materia di minori.
Il ricorso per Cassazione è ammesso esclusivamente per vizi di motivazione (n. 3), violazione di norme processuali (n. 4) e violazione di legge o falsa applicazione di norme di diritto (n. 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Tale limitazione dei motivi riflette la scelta del legislatore di contenere i tempi del procedimento, poiché la permanenza prolungata in uno stato giuridico incerto è di per sé pregiudizievole per il minore. Il termine di sessanta giorni per la fissazione dell'udienza rafforza questa logica acceleratoria.
Casi pratici
Caso 1: Appello dei genitori avverso la dichiarazione di adottabilità
Il tribunale per i minorenni dichiara lo stato di adottabilità del figlio minore di Tizio e Caia con sentenza notificata ai genitori. Tizio e Caia, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 17, propongono impugnazione alla sezione per i minorenni della Corte d'appello entro il termine di trenta giorni dalla notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuati gli accertamenti ritenuti opportuni, pronuncia sentenza in camera di consiglio e la deposita in cancelleria entro quindici giorni.
Domande frequenti
Entro quando si può impugnare la sentenza di adottabilità?
L'impugnazione davanti alla Corte d'appello, sezione per i minorenni, deve essere proposta entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
Chi può proporre impugnazione avverso la sentenza del tribunale per i minorenni?
Il pubblico ministero e le altre parti del procedimento possono proporre impugnazione.
Per quali motivi è ammesso il ricorso per Cassazione?
Il ricorso è ammesso solo per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile, oltre che per il secondo comma dello stesso articolo.
Entro quando deve essere fissata l'udienza di discussione in appello?
L'udienza di discussione dell'appello deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dell'atto introduttivo.
Vedi anche