Testo dell'articoloVigente
Art. 26 L. 184/1983 – Impugnazione e trascrizione della sentenza di adozione
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza
Stesso numero, altri codici
- Art. 26 Cod. Amb. — (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori)
- Art. 26 D.Lgs. 159/2011 — Intestazione fittizia
- Art. 26 D.Lgs. 209/2005 — Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
- Art. 26 D.Lgs. 42/2004 — (Valutazione di impatto ambientale)
- Art. 26 CAD — Articolo abrogato
- Art. 26 L. 91/1992
Commento
Il passaggio in giudicato e la pubblicità dell'adozione. L'articolo 26 chiude il cerchio del sistema di impugnazioni nell'adozione interna: disciplina il regime dell'appello e del ricorso per Cassazione avverso la sentenza che decide se fare luogo o non fare luogo all'adozione, e fissa il momento da cui si producono gli effetti dell'adozione nonché le formalità di pubblicità.
Il ricorso per Cassazione è ammesso, in questa sede, solo per il motivo di cui al numero 3 del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile — violazione o falsa applicazione di norme di diritto — con esclusione dei motivi processuali e di motivazione contemplati invece dall'articolo 17 per le impugnazioni sulla sentenza di adottabilità. La differente limitazione riflette la natura della sentenza sull'adozione: a questo stadio si tratta principalmente di controllare la corretta applicazione delle norme sostanziali sull'istituto.
Il comma 4 regola la pubblicità della sentenza definitiva di adozione attraverso un doppio binario: la trascrizione nel registro di cui all'articolo 18, che assicura la coerenza documentale interna al procedimento, e la comunicazione all'ufficiale dello stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Quest'ultima formalità produce la modifica dello stato civile del minore adottato, che da quel momento risulta figlio degli adottanti. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza, come stabilisce il comma 5.
Casi pratici
Caso 1: Appello del tutore avverso la sentenza di non luogo all'adozione
Il tribunale per i minorenni pronuncia sentenza di non luogo all'adozione del minore Tizio. Il tutore, ritenendo che la decisione non sia nell'interesse del minore, propone impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica. La Corte, sentite le parti ed effettuati gli accertamenti ritenuti opportuni, pronuncia sentenza. Il cancelliere della Corte d'appello, una volta che la sentenza diviene definitiva, invia comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni per la trascrizione nel registro.
Domande frequenti
Chi può impugnare la sentenza sull'adozione e entro quando?
Il pubblico ministero, gli adottanti e il tutore possono proporre impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica della sentenza.
Per quali motivi è ammesso il ricorso per Cassazione avverso la sentenza sull'adozione?
Solo per il motivo di cui all'articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, ossia per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Da quando si producono gli effetti dell'adozione?
Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza.
Cosa avviene dopo che la sentenza di adozione diviene definitiva?
La sentenza è immediatamente trascritta nel registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile, che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Vedi anche