In sintesi
L'adozione in casi particolari produce effetti dalla sentenza; il consenso è revocabile fino a quel momento. Se uno dei coniugi muore dopo aver acconsentito, l'adozione può essere pronunciata con effetti retroattivi alla data del decesso.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 47 L. 184/1983 – Effetti dell’adozione in casi particolari e decesso dell’adottante
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finchè la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.
3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante
Stesso numero, altri codici
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Efficacia dell'adozione in casi particolari: il momento costitutivo e la disciplina del coniuge premoriente. L'articolo 47 stabilisce con precisione il momento in cui l'adozione in casi particolari produce i propri effetti giuridici: la sentenza che la pronuncia. Fino a quel momento il vincolo adottivo non si è ancora costituito e il consenso — atto volontario sia dell'adottante sia dell'adottando — può essere liberamente revocato da ciascuno dei due soggetti.
La revocabilità del consenso prima della sentenza rispecchia la natura consensuale dell'adozione in casi particolari, che si distingue dall'adozione piena — fondata sullo stato di adottabilità — proprio per il fatto di richiedere il concorso di volontà delle parti. Non si tratta di una decisione «imposta» nell'interesse del minore in situazione di abbandono, ma di uno strumento adottato con il concorso dei soggetti coinvolti. È coerente, pertanto, che il consenso possa essere ritirato finché la sentenza non ha definitivamente formalizzato il nuovo status.
I commi 2 e 3 affrontano la situazione, non infrequente nella prassi, in cui uno dei coniugi muore nel corso del procedimento, dopo aver già prestato il proprio consenso. In tal caso, la legge non blocca la procedura: l'altro coniuge può chiedere il compimento degli atti necessari per portare l'adozione a termine. Se il tribunale ammette l'adozione, gli effetti retroagiscono al momento della morte del coniuge deceduto, consentendo al minore di acquisire lo stato di figlio anche nei confronti di chi non ha potuto vedere la sentenza definitiva. Questa soluzione è analoga a quanto previsto per l'adozione ordinaria dall'articolo 25, comma 4, della medesima legge.
Casi pratici
Caso 1: Decesso di uno dei coniugi durante il procedimento
Tizio e Mevia hanno prestato il consenso all'adozione in casi particolari del figlio di Mevia, nato da una precedente relazione. Prima che il tribunale emetta la sentenza, Tizio muore. Mevia chiede al tribunale di procedere ugualmente. Il tribunale, verificati i presupposti, pronuncia l'adozione: gli effetti retroagiscono alla data del decesso di Tizio, consentendo al minore di acquisire lo stato di figlio anche nei confronti di chi non ha potuto essere presente alla sentenza.
Domande frequenti
Quando produce effetti l'adozione in casi particolari?
L'adozione produce effetti dalla data della sentenza che la pronuncia, come previsto dal comma 1 dell'articolo 47.
L'adottando può revocare il proprio consenso dopo averlo prestato?
Sì. Fino a quando la sentenza non è pronunciata, sia l'adottante sia l'adottando possono revocare il proprio consenso. Dalla sentenza in poi, l'adozione è definitiva e non revocabile per semplice volontà delle parti.
Cosa accade se uno dei coniugi muore prima che il giudice pronunci la sentenza di adozione?
L'altro coniuge può chiedere che siano compiuti gli atti necessari per completare l'adozione. Se il tribunale ammette l'adozione, essa produce effetti dal momento della morte del coniuge deceduto.
Se l'adozione è pronunciata dopo la morte di un coniuge, il minore diventa figlio anche del coniuge defunto?
Sì. Il comma 3 prevede espressamente che, in caso di ammissione dell'adozione, essa produca i propri effetti dal momento della morte dell'adottante, con efficacia retroattiva a quella data.
Vedi anche