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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 79-bis impone al giudice di segnalare ai comuni le situazioni di indigenza familiare che, con adeguato sostegno, possono consentire al minore di restare nella propria famiglia.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79-bis L. 184/1983 – Segnalazione indigenza al Comune per sostegno familiare

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. Il giudice segnala ai comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Commento

Il ruolo attivo del giudice nel sostegno alla famiglia d'origine. L'articolo 79-bis conferisce al giudice un compito proattivo: non limitarsi a decidere sui provvedimenti che gli vengono sottoposti, ma segnalare ai comuni le situazioni di indigenza familiare che, senza un intervento di sostegno, potrebbero portare alla separazione del minore dalla sua famiglia.

La norma si inserisce nella logica di fondo della legge n. 184/1983: l'affidamento e l'adozione sono strumenti residuali, da attivare solo quando i tentativi di preservare il nucleo familiare d'origine sono falliti. Il giudice diventa così un sensore del sistema di welfare, in grado di attivare gli enti locali prima che la situazione degeneri.

La segnalazione al comune consente di mettere in campo le misure di sostegno economico, educativo e psicologico previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, della stessa legge. Si tratta di un raccordo funzionale tra l'autorità giudiziaria e i servizi sociali territoriali, che riflette la visione integrata della tutela del minore che permea l'intera legge.

Casi pratici

Caso 1: Segnalazione nel corso di un procedimento di adottabilità

Nel corso di un procedimento per la verifica dello stato di abbandono del minore Caio, il tribunale per i minorenni accerta che la madre Tizia si trova in grave indigenza ma ha manifestato la volontà e la capacità di prendersi cura del figlio. Ai sensi dell'art. 79-bis, il giudice segnala la situazione al comune affinché attivi gli interventi economici e sociali necessari a sostenere il nucleo familiare.

Domande frequenti

Quando il giudice è tenuto a segnalare al comune una situazione di indigenza familiare?

Quando nel corso di un procedimento emergono situazioni di difficoltà economica di un nucleo familiare che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di restare con la propria famiglia.

La segnalazione del giudice obbliga il comune ad intervenire?

L'art. 79-bis non indica una sanzione per l'inerzia del comune, ma la segnalazione attiva il dovere istituzionale dell'ente locale di valutare e predisporre gli interventi di sostegno.

In che rapporto si pone l'art. 79-bis con il principio di sussidiarietà dell'adozione?

Lo rafforza: il giudice agisce da catalizzatore degli interventi di sostegno, in modo che l'adozione o l'affidamento siano attivati solo quando il sostegno alla famiglia d'origine si sia rivelato insufficiente.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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