Testo dell'articoloVigente
Art. 2 L. 184/1983 – Affidamento familiare e inserimento in comunità
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. 1.1. Il minore non può essere affidato a parenti o affini entro il quarto grado di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio e di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.
1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.
1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
2-bis. Il minore non può essere inserito presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione delle medesime strutture, o prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o fanno parte degli organi di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge di chi ha composto il collegio che ha adottato il provvedimento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento.
3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
3-bis. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza nel nucleo familiare originario e le ragioni per le quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi.
Commento
La preferenza per il contesto familiare. L'articolo 2 disegna la gerarchia degli interventi per il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo: la soluzione privilegiata è l'affidamento a una famiglia, possibilmente con figli minori, o a una persona singola capace di garantire mantenimento, educazione, istruzione e relazioni affettive.
Solo quando l'affidamento familiare non è praticabile si può ricorrere all'inserimento in una comunità di tipo familiare; in ultima istanza, in mancanza anche di questa, è ammesso l'istituto di assistenza pubblico o privato, preferibilmente vicino alla residenza del nucleo familiare di provenienza. Per i minori sotto i sei anni, tuttavia, l'inserimento in istituto è escluso in assoluto: è ammessa solo la comunità di tipo familiare.
Il comma 2-bis introduce una norma anti-conflitto di interessi: il minore non può essere inserito presso strutture gestite da soggetti legati da parentela o affinità entro il quarto grado con chi ha emesso il provvedimento, il consulente tecnico o l'assistente sociale del procedimento. Il comma 4 fissa il superamento del ricovero in istituto come obiettivo entro il 31 dicembre 2006, da realizzare mediante affidamento familiare o inserimento in comunità di tipo familiare. Le regioni definiscono gli standard minimi di servizi per tali strutture.
Casi pratici
Caso 1: Minore di quattro anni temporaneamente privo di cure parentali
Il figlio di quattro anni di Sempronia rimane temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo. Il tribunale, non potendo procedere all'affidamento familiare per mancanza di disponibili, non può disporre il ricovero in istituto data la tenera età del minore: l'unica soluzione consentita è l'inserimento presso una comunità di tipo familiare.
Domande frequenti
Un minore può essere inserito direttamente in un istituto?
Solo se non è possibile l'affidamento familiare né l'inserimento in una comunità di tipo familiare. L'istituto è l'ultima soluzione nella gerarchia prevista dalla legge.
Fino a che età è vietato l'inserimento in istituto?
Per i minori di età inferiore a sei anni, l'inserimento è consentito solo presso una comunità di tipo familiare, non in istituti di assistenza.
Chi definisce gli standard per le comunità di tipo familiare?
Le regioni, sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente Stato-regioni, definiscono gli standard minimi di servizi e verificano periodicamente il loro rispetto.
Cosa succede in caso di necessità e urgenza?
In caso di necessità e urgenza, l'affidamento può essere disposto anche senza aver preventivamente posto in essere gli interventi di sostegno ordinari.
Vedi anche