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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Se un'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro solleva obiezioni contro una misura restrittiva adottata da un'altra autorità, o se la Commissione ritiene la misura contraria al diritto dell'UE, la Commissione avvia la procedura di salvaguardia dell'Unione.
  • La Commissione consulta l'autorità nazionale e l'operatore interessato e decide entro sei mesi (o 60 giorni per le pratiche vietate ex art. 5) se la misura nazionale sia giustificata.
  • Se la misura è giustificata, tutti gli Stati membri devono adottare misure restrittive adeguate (es. ritiro dal mercato); se non lo è, lo Stato membro deve ritirarla.
  • Se la non conformità è dovuta a carenze nelle norme armonizzate o nelle specifiche comuni, la Commissione attiva la procedura del Regolamento (UE) n. 1025/2012 sulle norme tecniche.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 81 Reg. (UE) 2024/1689 — Procedura di salvaguardia dell’Unione

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

1. Se entro tre mesi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 79, paragrafo 5, o entro 30 giorni in caso di non conformità al divieto delle pratiche di IA di cui all'articolo 5, l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro solleva obiezioni contro una misura adottata da un'altra autorità di vigilanza del mercato, o se la Commissione ritiene che la misura sia contraria al diritto dell'Unione, la Commissione consulta senza indebito ritardo l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro interessato e l'operatore o gli operatori e valuta la misura nazionale. Sulla base dei risultati di tale valutazione, la Commissione, entro sei mesi, o entro 60 giorni in caso di non conformità al divieto delle pratiche di IA di cui all'articolo 5, a decorrere dalla notifica di cui all'articolo 79, paragrafo 5, decide se la misura nazionale sia giustificata e notifica la sua decisione all'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro interessato. La Commissione informa anche tutte le altre autorità di vigilanza del mercato della sua decisione.

2. Se la Commissione ritiene che la misura adottata dallo Stato membro interessato sia giustificata, tutti gli Stati membri provvedono ad adottare misure restrittive appropriate in relazione al sistema di IA interessato, ad esempio richiedendo il ritiro del sistema di IA dal loro mercato senza indebito ritardo, e ne informano la Commissione. Se la Commissione ritiene che la misura nazionale sia ingiustificata, lo Stato membro interessato provvede a ritirarla e ne informa la Commissione.

3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del sistema di IA è attribuita alle carenze nelle norme armonizzate o nelle specifiche comuni di cui agli articoli 40 e 41 del presente regolamento, la Commissione applica la procedura prevista all'articolo 11 del regolamento (UE) n, 1025/2012.

Commento

Il contesto: il mercato unico e il rischio di frammentazione

L'articolo 81 presidia la coerenza del mercato unico digitale europeo nel settore dell'IA. Uno dei rischi più concreti di qualsiasi sistema di vigilanza distribuito tra ventisette Stati membri è la frammentazione: se ogni autorità nazionale può adottare misure restrittive — ritiro dal mercato, divieto d'uso, obbligo di modifica di un sistema di IA — in modo autonomo e senza un meccanismo di coordinamento europeo, un sistema di IA può trovarsi soggetto a misure contraddittorie in diversi Stati membri. La procedura di salvaguardia dell'Unione è la risposta del legislatore a questo rischio: garantisce che le misure nazionali restrittive siano compatibili con il diritto dell'Unione e coerenti tra loro.

Il meccanismo si inserisce in un quadro più ampio di strumenti di supervisione previsti dal regolamento. L'art. 79 disciplina la procedura di «misure restrittive» che le autorità nazionali di vigilanza del mercato possono adottare nei confronti di sistemi di IA non conformi o che presentano rischi gravi. L'art. 80 prevede la procedura per i sistemi conformi che presentano comunque rischi gravi. L'art. 81 disciplina il livello successivo: il coordinamento europeo quando le misure nazionali sono contestate o potenzialmente illegittime.

I presupposti di attivazione della procedura

L'art. 81 si attiva in due ipotesi distinte. La prima: entro tre mesi dalla notifica di una misura restrittiva ai sensi dell'art. 79, par. 5, l'autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro (diverso da quello che ha adottato la misura) solleva obiezioni. Questa ipotesi presuppone che la misura adottata da un'autorità sia contestata da una o più autorità di altri Stati membri — tipicamente perché la misura ha effetti extraterritoriali (il sistema ritirato dal mercato di uno Stato era commercializzato anche altrove) o perché l'interpretazione del diritto UE sottostante è controversa.

La seconda ipotesi: la Commissione, anche senza obiezioni degli Stati membri, ritiene che la misura nazionale sia contraria al diritto dell'Unione. La Commissione può agire ex officio, in virtù del suo ruolo di guardiana dei trattati. In entrambe le ipotesi, la Commissione consulta «senza indebito ritardo» l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato interessato e l'operatore (o gli operatori) coinvolti, avviando una valutazione della misura nazionale.

Vi è un regime accelerato per le pratiche vietate di cui all'art. 5: invece di tre mesi per sollevare obiezioni e sei mesi per decidere, i termini sono rispettivamente 30 giorni e 60 giorni. La brevità dei termini riflette la gravità delle pratiche vietate (sistemi di social scoring, manipolazione subliminale, categorizzazione biometrica di massa non autorizzata): in questi casi, ogni settimana di incertezza rappresenta un rischio per i diritti fondamentali.

La decisione della Commissione e i suoi effetti

All'esito della consultazione e della valutazione, la Commissione adotta una decisione sulla giustificatezza della misura nazionale. Il par. 2 prevede due scenari.

Se la Commissione ritiene la misura giustificata, tutti gli Stati membri devono adottare misure restrittive appropriate nei confronti del sistema di IA interessato — ad esempio richiedendo il ritiro del sistema dal proprio mercato — e informare la Commissione. Questo meccanismo trasforma una misura nazionale in una misura virtualmente europea: ciò che un'autorità ha rilevato e vietato diventa rilevante per l'intero mercato unico. È un modo efficace per evitare che un sistema non conforme ritirato da un mercato continui a circolare liberamente negli altri.

Se la Commissione ritiene la misura ingiustificata, lo Stato membro deve ritirarla e informare la Commissione. In questo caso, il fornitore o il deployer che aveva subito la misura restrittiva potrà riprendere a commercializzare o utilizzare il sistema, con possibile richiesta di risarcimento dei danni subiti secondo il diritto nazionale.

Il raccordo con le norme armonizzate

Il par. 3 prevede un meccanismo specifico per il caso in cui la non conformità del sistema di IA sia riconducibile non a un difetto del sistema stesso, ma a carenze nelle norme armonizzate (adottate da organismi europei di normalizzazione come CEN/CENELEC) o nelle specifiche comuni (adottate dalla Commissione ai sensi dell'art. 41). In questo caso, la Commissione attiva la procedura del Regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea: può in particolare chiedere agli organismi di normalizzazione di aggiornare o correggere le norme, oppure revisionare le specifiche comuni. Questo meccanismo evita che i fornitori siano sanzionati per non conformità derivanti da difetti nel sistema normativo piuttosto che nei loro prodotti.

Implicazioni per gli operatori: come navigare una procedura di salvaguardia

Per un fornitore o deployer che si trova coinvolto in una procedura di salvaguardia dell'Unione, le implicazioni pratiche sono significative. La procedura sospende di fatto la certezza giuridica sulla misura restrittiva: fino alla decisione della Commissione, l'operatore può trovarsi in una situazione di limbo regolatorio, con il sistema eventualmente già ritirato da un mercato ma la legittimità del ritiro contestata. In questi casi è fondamentale: (1) fornire tempestivamente alla Commissione e all'autorità nazionale tutte le informazioni tecniche e documentali disponibili; (2) documentare i danni subiti a causa della misura, nel caso in cui essa sia dichiarata ingiustificata; (3) monitorare la decisione della Commissione e, se necessario, valutare il ricorso al Tribunale dell'Unione europea ai sensi dell'art. 263 TFUE. Le sanzioni per non conformità agli obblighi che hanno dato origine alla misura restrittiva sono disciplinate dall'art. 99.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

La procedura di salvaguardia dell'Unione blocca automaticamente la misura restrittiva nazionale?

No. L'avvio della procedura dell'art. 81 non sospende automaticamente la misura nazionale. L'operatore che subisce la misura deve valutare se esistano strumenti nazionali (es. sospensiva in sede di ricorso amministrativo) per ottenere una sospensione cautelare nelle more della decisione della Commissione. La decisione della Commissione — che riconosce o meno la legittimità della misura — arriva entro sei mesi (o 60 giorni per le pratiche vietate).

Cosa devo fare come fornitore se la Commissione avvia la procedura di salvaguardia che riguarda il mio sistema?

Preparate una risposta tecnica completa sulle caratteristiche del sistema, sulla conformità ai requisiti del regolamento e sulle eventuali carenze della misura restrittiva. La Commissione deve consultare l'operatore prima di decidere: avvaletevi di questa opportunità per presentare documentazione tecnica dettagliata. Coinvolgete il vostro consulente legale specializzato in diritto UE per valutare anche la possibilità di un successivo ricorso al Tribunale.

Se la Commissione dichiara ingiustificata la misura restrittiva, posso chiedere un risarcimento?

Una decisione della Commissione che dichiara ingiustificata la misura non determina automaticamente un diritto al risarcimento. Dovrete valutare la responsabilità extracontrattuale dello Stato membro che ha adottato la misura, secondo il diritto nazionale e i principi del diritto dell'UE (responsabilità per violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione, principi Francovich). Si tratta di una valutazione caso per caso che richiede assistenza legale specializzata.

Perché i termini sono più brevi per le pratiche vietate dell'art. 5?

Perché le pratiche vietate — social scoring, manipolazione subliminale, identificazione biometrica remota in spazi pubblici non autorizzata — presentano un livello di rischio per i diritti fondamentali talmente elevato da rendere inaccettabili lunghi periodi di incertezza normativa. La procedura accelerata (30 giorni per le obiezioni, 60 giorni per la decisione della Commissione) garantisce che ogni misura restrittiva su pratiche vietate sia verificata rapidamente a livello europeo.

La procedura di salvaguardia si applica anche ai modelli GPAI?

La procedura dell'art. 81 si riferisce esplicitamente alle misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato nei confronti di sistemi di IA. Per i modelli GPAI, la supervisione principale è affidata all'Ufficio per l'IA (artt. 88-94), che dispone di strumenti di indagine e sanzione propri. Tuttavia, nella misura in cui un sistema di IA ad alto rischio integra un modello GPAI e la misura restrittiva riguarda il sistema nel suo complesso, la procedura dell'art. 81 è applicabile.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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