Indice
- Salvo diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione (anche via satellite), distribuzione e di autorizzare il noleggio, con la stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva.
- Agli artisti che vi sostengono una parte di notevole importanza artistica spetta un compenso adeguato e proporzionato, a carico degli organismi di emissione, per ogni utilizzazione via etere, cavo o satellite.
- Ulteriori compensi sono previsti per altre forme di utilizzazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 84 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.
Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata , ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata , ivi inclusa l'opera teatrale trasmessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione. 53 3.
Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate , ivi incluse le opere teatrali trasmesse diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un compenso adeguato e proporzionato a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. 53 4.
Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati , è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione . (21) 53
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 84 Reg. (UE) 2024/1689 — Strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA
- Art. 84 Cod. Amb. — acque dolci idonee alla vita dei pesci
- Art. 84 D.Lgs. 159/2011 — Definizioni
- Art. 84 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 84 D.Lgs. 42/2004 — Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
- Art. 84 CAD — Articolo abrogato
In sintesi
Indice dei contenuti
Salvo diverso accordo, si presume che gli artisti abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione e distribuzione stipulando il contratto per la produzione di un'opera cinematografica; agli interpreti principali spetta un compenso per ogni utilizzazione.
La presunzione di cessione al produttore
L'art. 84 risolve un nodo pratico della produzione cinematografica: cosa accade ai diritti degli artisti quando partecipano a un film. La norma stabilisce una presunzione: salvo diversa volontà delle parti, con la stipula del contratto per la produzione dell'opera si presume che gli interpreti abbiano ceduto al produttore i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione (compresa la comunicazione via satellite), distribuzione e il diritto di autorizzare il noleggio. Si semplifica così lo sfruttamento dell'opera, evitando di dover raccogliere singole autorizzazioni.
Una presunzione derogabile
È fondamentale sottolineare che si tratta di una presunzione relativa: opera "salva diversa volontà delle parti". Le parti possono cioè pattuire diversamente, escludendo o limitando la cessione. In assenza di pattuizioni specifiche, però, il contratto di produzione comporta automaticamente il trasferimento di quei diritti al produttore.
Il compenso per gli interpreti principali
La cessione non lascia gli artisti senza tutela economica. Agli interpreti che sostengono una parte di notevole importanza artistica - anche se comprimari - spetta, per ogni utilizzazione dell'opera cinematografica (e assimilata, inclusa l'opera teatrale trasmessa) mediante comunicazione al pubblico via etere, cavo o satellite, un compenso adeguato e proporzionato, posto a carico degli organismi di emissione. È un diritto a compenso che accompagna lo sfruttamento successivo.
Ulteriori utilizzazioni
La norma prevede inoltre compensi per ulteriori forme di utilizzazione, diverse da quelle già contemplate. Il sistema bilancia così due esigenze: da un lato la certezza per il produttore, che acquisisce i diritti necessari a sfruttare l'opera; dall'altro la partecipazione economica degli artisti ai proventi delle utilizzazioni, attraverso compensi proporzionati.
Domande frequenti
Cosa si presume con il contratto per un film?
Salvo diversa volontà delle parti, che gli artisti abbiano ceduto al produttore i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, distribuzione e di autorizzare il noleggio.
La presunzione si può escludere?
Sì: opera "salva diversa volontà delle parti"; il contratto può prevedere diversamente.
Gli artisti perdono ogni diritto economico?
No: agli interpreti di parti di notevole importanza spetta un compenso adeguato e proporzionato per ogni utilizzazione, a carico degli organismi di emissione.
A chi spetta il compenso per la messa in onda?
Agli artisti che sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche comprimari, nell'opera cinematografica e assimilata.
Perché la legge prevede questa presunzione?
Per dare certezza al produttore nello sfruttamento dell'opera, evitando di raccogliere singole autorizzazioni, salvaguardando però la partecipazione economica degli artisti.