- I produttori di vino con produzione media inferiore a 1.000 ettolitri all'anno (piccoli produttori) sono dispensati dagli obblighi di deposito fiscale, garanzie e circolazione in sospensiva, fintanto che l'aliquota d'accisa è zero.
- I piccoli produttori restano tuttavia obbligati a informare l'ADM delle operazioni intracomunitarie e ad assolvere agli obblighi del regolamento delegato UE 2018/273 (registro di scarico, documento di accompagnamento).
- In vigenza dell'aliquota zero, la circolazione del vino all'interno del territorio nazionale avviene con i documenti previsti dalla normativa vitivinicola settoriale, senza ricorrere all'e-AD del sistema EMCS.
- I depositi fiscali di vino adempiono agli obblighi contabili attraverso le dichiarazioni obbligatorie e i registri previsti dal Reg. UE 2018/273, integrati dall'inventario fisico a chiusura anno.
- Per le movimentazioni intracomunitarie si applicano i vincoli ordinari del regime sospensivo (e-AD obbligatorio) anche per i piccoli produttori.
Testo dell'articoloVigente
Art. 37 D.Lgs. 504/1995 — Disposizioni particolari per il vino
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno, sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273, sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati, fintanto che sono assoggettati ad accisa con l’aliquota zero, dagli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono, invece, tenuti ad informare gli uffici dell’Agenzia delle dogane, competenti per territorio, delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all’emissione del documento di accompagnamento, nonché a sottoporsi a controllo.
2. In vigenza dell’aliquota d’accisa zero, fermi restando i vincoli di circolazione previsti in caso di trasferimenti all’interno dell’Unione europea, la circolazione del vino nel territorio dello Stato avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni relative al settore vitivinicolo per i trasporti che iniziano e si concludono nel territorio nazionale. Gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell’inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti dagli esercenti i depositi fiscali di vino mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri, compresa la rilevazione delle giacenze effettive in occasione della chiusura annua dei conti, disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 37 L. 184/1983: Informazioni sull'origine del minore adottato internazionalmente
- Art. 37 Reg. (UE) 2024/1689 — Contestazione della competenza degli organismi notificati
- Art. 37 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 37 D.Lgs. 148/2015 — Requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse
- Art. 37 D.Lgs. 159/2011 — Compiti dell'amministratore giudiziario
- Art. 37 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
Commento
Il regime speciale del vino nelle accise: aliquota zero e semplificazioni procedurali
Il vino occupa una posizione del tutto peculiare nel sistema delle accise armonizzate: a differenza dei prodotti energetici, dell'alcole e della birra, in Italia il vino è assoggettato ad aliquota d'accisa pari a zero, scelta consentita dalla direttiva europea sulla struttura delle accise sull'alcole (ora Direttiva 2020/1151/UE, che aggiorna la Direttiva 92/83/CEE). L'aliquota zero non significa assenza di disciplina: il vino rimane un prodotto soggetto ad accisa e rientra nel campo di applicazione del TUA, con tutte le implicazioni in termini di regime sospensivo, circolazione documentata e controllo. Ciò che cambia è la natura degli adempimenti: poiché non c'è un debito d'imposta da garantire e riscuotere, l'onere burocratico può essere significativamente ridotto, soprattutto per i produttori di minori dimensioni.
La categoria dei «piccoli produttori» (comma 1)
L'art. 37, comma 1, recepisce la definizione di piccolo produttore di vino contenuta nell'art. 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione: sono tali i produttori che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, calcolati sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive. La soglia è relativamente bassa e include la grande maggioranza delle aziende vitivinicole italiane di dimensione familiare o artigianale. La norma prevede che, fintanto che si applica l'aliquota zero, questi soggetti siano dispensati dagli obblighi fondamentali previsti dagli artt. 2 (depositi fiscali), 3 (fatto generatore), 4 (esigibilità) e 5 (garanzia) del TUA, nonché dagli obblighi connessi alla circolazione e al controllo in regime sospensivo sul territorio nazionale. Si tratta di una significativa semplificazione burocratica che consente alle piccole cantine di concentrarsi sull'attività produttiva senza sostenere i costi di gestione di un deposito fiscale formalmente autorizzato.
Obblighi residui dei piccoli produttori verso l'ADM
La dispensa non è totale. I piccoli produttori rimangono obbligati a:
Circolazione del vino sul territorio nazionale (comma 2)
Il comma 2 disciplina la circolazione del vino all'interno del territorio italiano per i soggetti in regime di aliquota zero. La norma stabilisce che, fermi restando i vincoli intracomunitari, la circolazione avviene con la scorta dei documenti di accompagnamento previsti dalla normativa vitivinicola settoriale (essenzialmente il documento di accompagnamento vitivinicolo — MVV o MVV-A — previsto dal Reg. UE 2018/273 e dalla normativa di attuazione nazionale). Ciò significa che non è richiesto l'e-AD del sistema EMCS, che costituisce invece il documento standard per la circolazione in sospensiva degli altri prodotti soggetti ad accisa (alcole, birra, prodotti energetici). La semplificazione è rilevante sotto il profilo operativo: l'e-AD richiede la preventiva registrazione nel sistema informatico ADM e l'ottenimento di un codice ARC, mentre il documento vitivinicolo può essere emesso direttamente dall'azienda produttrice.
Obblighi contabili dei depositi fiscali di vino
Per i soggetti di maggiori dimensioni (produzione superiore a 1.000 ettolitri l'anno) che operano come depositi fiscali di vino, il comma 2 chiarisce che gli obblighi di contabilizzazione annuale dei dati di produzione e di redazione dell'inventario fisico delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti sono assolti mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri disciplinati dal Reg. UE 2018/273. La norma prevede espressamente che la rilevazione delle giacenze effettive avvenga in occasione della chiusura annua dei conti. Questo meccanismo di integrazione tra la normativa fiscale delle accise e la normativa vitivinicola di matrice europea rappresenta un'importante semplificazione per le aziende, che non devono gestire sistemi contabili paralleli ma possono soddisfare entrambi gli obblighi con un unico insieme di adempimenti.
Operazioni intracomunitarie: il vincolo che non scompare
È fondamentale sottolineare che le semplificazioni introdotte dall'art. 37 operano esclusivamente per i trasferimenti interni al territorio italiano. Qualsiasi operazione che coinvolga il trasferimento di vino verso un altro Stato membro dell'UE o da esso — anche se effettuata da un piccolo produttore con aliquota zero — deve seguire i percorsi ordinari del regime sospensivo intracomunitario: emissione dell'e-AD nel sistema EMCS, comunicazione preventiva all'ADM, ricezione del Report of Receipt dal destinatario estero. La mancata osservanza di questi vincoli espone il produttore alle sanzioni per circolazione irregolare in sospensiva, indipendentemente dalla aliquota d'accisa applicabile al prodotto nel paese di destinazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Un produttore di vino con aliquota zero deve comunque iscrivere le spedizioni interne nel registro di scarico?
Sì. Anche i piccoli produttori con meno di 1.000 ettolitri l'anno, dispensati dagli obblighi del TUA, devono assolvere agli obblighi del Reg. UE 2018/273, tra cui la tenuta del registro di scarico e l'emissione del documento di accompagnamento per i trasporti. La dispensa riguarda gli obblighi specifici delle accise (deposito fiscale, garanzia, e-AD per circolazione interna), non gli obblighi di tracciabilità vitivinicola.
Come si calcola la soglia di 1.000 ettolitri per la qualifica di piccolo produttore?
La soglia si calcola sulla base della produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive, ai sensi dell'art. 37, comma 1, in conformità all'art. 2, paragrafo 3, del Reg. delegato (UE) 2018/273. Se la media supera 1.000 ettolitri, il produttore perde la qualifica di piccolo produttore e deve adeguarsi agli obblighi ordinari del TUA.
Il vino spedito in Francia da un piccolo produttore italiano richiede l'e-AD?
Sì, assolutamente. Le semplificazioni dell'art. 37 si applicano solo alla circolazione all'interno del territorio italiano. Per qualsiasi operazione intracomunitaria — incluse quelle effettuate da piccoli produttori con aliquota zero — è obbligatorio l'utilizzo del sistema EMCS con emissione dell'e-AD, indipendentemente dall'aliquota d'accisa applicabile nel paese di destinazione.
Un deposito fiscale di vino con 5.000 ettolitri deve tenere una contabilità separata rispetto al registro vitivinicolo?
No. L'art. 37, comma 2, prevede che gli obblighi di contabilizzazione annuale e di inventario fisico siano assolti mediante le dichiarazioni obbligatorie e la tenuta dei registri disciplinati dal Reg. UE 2018/273. Non è richiesta la tenuta di una contabilità parallela specifica per le accise, a condizione che i registri vitivinicoli soddisfino anche i requisiti fiscali.
Se l'aliquota sul vino venisse portata a un valore positivo, quali obblighi scatterebbero?
In caso di variazione dell'aliquota da zero a un valore positivo, tutti i produttori di vino (inclusi i piccoli produttori) diventerebbero soggetti agli obblighi ordinari del TUA: deposito fiscale obbligatorio per la produzione, garanzia finanziaria, e-AD per ogni circolazione in sospensiva (anche interna), liquidazione e versamento periodico dell'accisa. La dispensa prevista dall'art. 37 è esplicitamente condizionata all'aliquota zero: 'fintanto che sono assoggettati ad accisa con l'aliquota zero'.
Vedi anche