← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 86 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, la riforma organica che ha semplificato il CAD e ne ha allineato i contenuti al Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014. L'articolo faceva parte del Capo VIII del testo originario del Codice, dedicato alla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, un settore che la riforma ha riformulato in modo significativo valorizzando il ruolo normativo delle linee guida AgID. La soppressione di questo articolo, insieme a quella di altre disposizioni dello stesso Capo, riflette la scelta del legislatore di concentrare nel testo del CAD i principi fondamentali, delegando la regolamentazione tecnica all'Agenzia per l'Italia Digitale. Per le pubbliche amministrazioni, la gestione dei documenti informatici è oggi regolata dalle linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, aggiornate nel 2020, che costituiscono il principale riferimento pratico sul tema.

Testo dell'articoloVigente

Art. 86 D.Lgs. 82/2005 CAD — Articolo abrogato

In vigore dal 01/01/2006

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

Commento

L'abrogazione dell'art. 86 del CAD si inserisce nel più ampio contesto della revisione del 2016, che ha trasformato il Codice da un corpus di regole procedurali dettagliate a un insieme di principi generali corredato da rimandi a fonti tecniche di secondo livello. Il Capo dedicato alla gestione documentale è stato profondamente riformato: alcune disposizioni sono state accorpate, altre semplificate e altre ancora, come questa, eliminate perché ritenute superate dall'evoluzione tecnologica o dalla normativa europea.

Il Regolamento eIDAS ha avuto un impatto diretto sulla gestione documentale della PA, stabilendo requisiti uniformi per i timbri elettronici qualificati, i servizi di conservazione qualificati e i servizi di consegna elettronica raccomandata. Le amministrazioni italiane devono riconoscere e accettare questi strumenti anche quando emessi da prestatori di servizi fiduciari di altri Stati membri, favorendo l'interoperabilità transfrontaliera.

Le linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici (adottate con Determinazione n. 407/2020) rappresentano oggi il principale testo di riferimento per le PA italiane. Esse disciplinano in dettaglio la creazione dei documenti informatici, la registrazione di protocollo, la classificazione, la fascicolazione e la conservazione digitale, integrando i requisiti del CAD con quelli del GDPR per i dati personali contenuti nei documenti.

Casi pratici

Caso 1: Revisione del piano di conservazione documentale

Caso 2: Digitalizzazione degli archivi storici di un ente pubblico

Domande frequenti

Quali linee guida AgID disciplinano oggi la gestione documentale della PA?

Le linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, adottate con Determinazione AgID n. 407/2020, sono il principale riferimento. Esse disciplinano la creazione, la registrazione, la classificazione, la fascicolazione e la conservazione dei documenti informatici nelle PA, integrando i principi del CAD con i requisiti GDPR.

Cosa sono i servizi di conservazione qualificati previsti dall'eIDAS?

Il Regolamento eIDAS (UE) n. 910/2014 prevede servizi fiduciari qualificati per la conservazione di firme e sigilli elettronici qualificati, che garantiscono la validità giuridica nel tempo degli strumenti crittografici. In Italia, i prestatori qualificati sono elencati nell'elenco di fiducia (Trust List) pubblicato da AgID.

La conservazione digitale sostituisce quella cartacea?

Sì, a determinate condizioni. Il CAD e le linee guida AgID prevedono che i documenti informatici conservati con procedure conformi abbiano piena validità legale, eliminando la necessità di conservare il cartaceo originale. Occorre però che il sistema di conservazione rispetti i requisiti tecnici e giuridici previsti, incluso l'utilizzo di formati idonei alla conservazione a lungo termine.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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