Indice
In sintesi
- Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o utilizzarle separatamente.
- Il limite è che non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
- È la riserva a favore dei singoli contributi, parallela a quella prevista per le opere collettive.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 49 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Gli autori delle parti letterarie o musicali dell'opera cinematografica possono riprodurle o comunque utilizzarle separatamente, purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore.
Fonte: Normattiva.it.
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Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Gli autori delle parti letterarie o musicali del film possono utilizzarle separatamente, purché non rechino pregiudizio ai diritti di sfruttamento che spettano al produttore.
Il riutilizzo del proprio contributo
L'art. 49 riconosce agli autori delle parti letterarie o musicali del film il diritto di sfruttarle anche separatamente dall'opera cinematografica. Il compositore può incidere e pubblicare la colonna sonora, lo sceneggiatore o l'autore del soggetto può valorizzare altrove il proprio testo. L'inserimento nel film non "assorbe" definitivamente questi apporti, che conservano una vita autonoma.
Il limite: i diritti del produttore
Questa facoltà incontra un confine chiaro: l'utilizzo separato non deve recare pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore (art. 45). In altre parole, l'autore può sfruttare la propria parte purché ciò non interferisca con lo sfruttamento cinematografico dell'opera e non ne comprometta il valore economico per il produttore.
Un equilibrio tra interessi
La norma realizza un bilanciamento tipico del cinema: da un lato valorizza l'autonomia creativa dei singoli coautori, riconoscendone la titolarità sui rispettivi contributi; dall'altro protegge l'investimento del produttore, che organizza e finanzia l'opera unitaria. Nessuno dei due interessi prevale in assoluto: convivono attraverso il criterio del "non pregiudizio".
Il coordinamento col sistema
L'art. 49 si inserisce coerentemente nel quadro degli articoli sul cinema: dopo aver definito coautori (art. 44), produttore (art. 45) e i limiti del suo potere (art. 46), la legge chiude riconoscendo ai creatori delle componenti autonome il diritto di farne un uso ulteriore, senza intaccare lo sfruttamento del film.
Domande frequenti
Il compositore può pubblicare la colonna sonora a parte?
Sì: gli autori delle parti musicali possono utilizzarle separatamente, purché non pregiudichino i diritti del produttore.
E l'autore del soggetto o della sceneggiatura?
Anche le parti letterarie possono essere utilizzate separatamente, con lo stesso limite del non pregiudizio ai diritti del produttore.
Qual è il limite a questa facoltà?
Non deve risultare pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore (art. 45).
Serve il consenso del produttore?
La legge non richiede un consenso formale, ma l'utilizzo separato non deve interferire con lo sfruttamento cinematografico dell'opera.
Perché è prevista questa riserva?
Per valorizzare l'autonomia creativa dei singoli contributi senza sacrificare l'investimento del produttore sull'opera unitaria.