Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
In ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo stato, che lo esercita direttamente o per mezzo di concessioni, il diritto esclusivo di radiodiffusione, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari seguenti.
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In sintesi
Apre la sezione sulla radiodiffusione nella legge del 1941.
Inquadra la radiodiffusione come servizio riservato allo Stato, esercitato direttamente o per mezzo di concessioni.
Il diritto esclusivo di radiodiffusione, diretta o con qualsiasi mezzo intermediario, è regolato dalle norme particolari degli articoli seguenti.
Nota: il presupposto del monopolio statale della radiodiffusione è oggi superato; il settore radiotelevisivo è regolato dalla legislazione successiva (Testo unico dei servizi di media audiovisivi).
Indice dei contenuti
La radiodiffusione, concepita dalla legge del 1941 come servizio riservato allo Stato esercitato direttamente o in concessione, è regolata da norme particolari: è la premessa storica della disciplina del diritto d'autore in radio.
La radiodiffusione nella legge del 1941
L'art. 51 apre la sezione che la legge del 1941 dedica alla radiodiffusione. Va letto tenendo presente il contesto storico: all'epoca la radiodiffusione era concepita come un servizio riservato allo Stato, che lo esercitava direttamente o tramite concessioni. Su questo presupposto la norma costruisce una disciplina speciale del diritto d'autore per le opere diffuse via radio.
Il diritto esclusivo di radiodiffusione
Nel merito, l'articolo afferma l'esistenza di un diritto esclusivo di radiodiffusione - diretta o realizzata con qualsiasi mezzo intermediario - e rinvia alle norme particolari contenute negli articoli seguenti (artt. 52 e ss.) per la sua disciplina di dettaglio. È quindi una norma di apertura, che annuncia un regime speciale rispetto a quello generale dell'utilizzazione delle opere.
Un quadro istituzionale superato
Il presupposto su cui poggia l'articolo - il monopolio statale della radiodiffusione - è oggi superato. Il settore radiotelevisivo ha conosciuto, a partire dagli anni Settanta e Ottanta, la fine del monopolio e l'apertura all'emittenza privata, ed è oggi disciplinato da una articolata legislazione di settore (il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Le previsioni di questa sezione vanno quindi lette come la cornice storica della tutela autoriale in radio, in gran parte assorbita e aggiornata dalla normativa successiva.
Il valore residuo della disciplina
Pur datata nell'impianto, la sezione conserva un interesse ricostruttivo: mostra come la legge del 1941 affrontasse il problema, allora nuovo, della diffusione delle opere a distanza, anticipando temi - consenso dell'autore, equo compenso, registrazione per la diffusione differita - che restano centrali anche nei moderni regimi di comunicazione al pubblico. Gli articoli seguenti vanno letti in questa chiave: principi ancora attuali calati in un quadro istituzionale ormai mutato.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La cornice storica
Le norme degli articoli 51 e seguenti presuppongono il monopolio statale della radiodiffusione. Oggi, con il mercato radiotelevisivo aperto, queste previsioni vanno lette come quadro storico, integrato dalla legislazione di settore successiva.
Esempio 2 - I principi che restano
Pur mutato il contesto, principi come il consenso dell'autore alla diffusione e l'equo compenso, enunciati in questa sezione, restano centrali nei moderni regimi di comunicazione al pubblico delle opere.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 51?
Apre la sezione sulla radiodiffusione, affermando il diritto esclusivo di radiodiffusione e rinviando alle norme particolari seguenti.
Il monopolio statale della radiodiffusione esiste ancora?
No: è superato; il settore radiotelevisivo è oggi regolato dalla legislazione di settore (Testo unico dei servizi di media audiovisivi).
Queste norme sono ancora applicabili?
Vanno lette come cornice storica, in gran parte assorbita e aggiornata dalla normativa successiva sui media.
Cosa si intende per diritto esclusivo di radiodiffusione?
Il diritto, riservato secondo la legge, di diffondere l'opera via radio, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario.
Quali principi della sezione restano attuali?
Il consenso dell'autore alla diffusione, l'equo compenso e la registrazione per la diffusione differita, centrali anche oggi.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
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La radiodiffusione, concepita dalla legge del 1941 come servizio riservato allo Stato esercitato direttamente o in concessione, è regolata da norme particolari: è la premessa storica della disciplina del diritto d'autore in radio.
La radiodiffusione nella legge del 1941
L'art. 51 apre la sezione che la legge del 1941 dedica alla radiodiffusione. Va letto tenendo presente il contesto storico: all'epoca la radiodiffusione era concepita come un servizio riservato allo Stato, che lo esercitava direttamente o tramite concessioni. Su questo presupposto la norma costruisce una disciplina speciale del diritto d'autore per le opere diffuse via radio.
Il diritto esclusivo di radiodiffusione
Nel merito, l'articolo afferma l'esistenza di un diritto esclusivo di radiodiffusione - diretta o realizzata con qualsiasi mezzo intermediario - e rinvia alle norme particolari contenute negli articoli seguenti (artt. 52 e ss.) per la sua disciplina di dettaglio. È quindi una norma di apertura, che annuncia un regime speciale rispetto a quello generale dell'utilizzazione delle opere.
Un quadro istituzionale superato
Il presupposto su cui poggia l'articolo - il monopolio statale della radiodiffusione - è oggi superato. Il settore radiotelevisivo ha conosciuto, a partire dagli anni Settanta e Ottanta, la fine del monopolio e l'apertura all'emittenza privata, ed è oggi disciplinato da una articolata legislazione di settore (il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Le previsioni di questa sezione vanno quindi lette come la cornice storica della tutela autoriale in radio, in gran parte assorbita e aggiornata dalla normativa successiva.
Il valore residuo della disciplina
Pur datata nell'impianto, la sezione conserva un interesse ricostruttivo: mostra come la legge del 1941 affrontasse il problema, allora nuovo, della diffusione delle opere a distanza, anticipando temi - consenso dell'autore, equo compenso, registrazione per la diffusione differita - che restano centrali anche nei moderni regimi di comunicazione al pubblico. Gli articoli seguenti vanno letti in questa chiave: principi ancora attuali calati in un quadro istituzionale ormai mutato.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La cornice storica
Le norme degli articoli 51 e seguenti presuppongono il monopolio statale della radiodiffusione. Oggi, con il mercato radiotelevisivo aperto, queste previsioni vanno lette come quadro storico, integrato dalla legislazione di settore successiva.
Esempio 2 - I principi che restano
Pur mutato il contesto, principi come il consenso dell'autore alla diffusione e l'equo compenso, enunciati in questa sezione, restano centrali nei moderni regimi di comunicazione al pubblico delle opere.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 51?
Apre la sezione sulla radiodiffusione, affermando il diritto esclusivo di radiodiffusione e rinviando alle norme particolari seguenti.
Il monopolio statale della radiodiffusione esiste ancora?
No: è superato; il settore radiotelevisivo è oggi regolato dalla legislazione di settore (Testo unico dei servizi di media audiovisivi).
Queste norme sono ancora applicabili?
Vanno lette come cornice storica, in gran parte assorbita e aggiornata dalla normativa successiva sui media.
Cosa si intende per diritto esclusivo di radiodiffusione?
Il diritto, riservato secondo la legge, di diffondere l'opera via radio, direttamente o con qualsiasi mezzo intermediario.
Quali principi della sezione restano attuali?
Il consenso dell'autore alla diffusione, l'equo compenso e la registrazione per la diffusione differita, centrali anche oggi.