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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • L'ente esercente la radiodiffusione può eseguire la radiodiffusione di opere dai teatri, sale da concerto e luoghi pubblici, alle condizioni e nei limiti degli articoli seguenti.
  • Proprietari, impresari e quanti concorrono allo spettacolo devono permettere gli impianti e le prove tecniche necessari.
  • È necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni.
  • Va letto nel quadro storico del regime di radiodiffusione (cfr. art. 51), oggi superato.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 52 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

L'ente esercente il servizio della radiodiffusione ha la facoltà di eseguire la radiodiffusione di opere dell'ingegno dai teatri, dalle sale di concerto e da ogni altro luogo pubblico, alle condizioni e nei limiti indicati nel presente articolo e nei seguenti.

I proprietari, gli impresari e quanti concorrono allo spettacolo sono tenuti a permettere gli impianti e le prove tecniche necessarie per preparare la radiodiffusione.

È necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni stagionali delle opere non nuove.

Non è considerata nuova l'opera teatrale rappresentata pubblicamente in tre diversi teatri, o altro luogo pubblico.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • L'ente esercente la radiodiffusione può eseguire la radiodiffusione di opere dai teatri, sale da concerto e luoghi pubblici, alle condizioni e nei limiti degli articoli seguenti.
  • Proprietari, impresari e quanti concorrono allo spettacolo devono permettere gli impianti e le prove tecniche necessari.
  • È necessario il consenso dell'autore per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni.
  • Va letto nel quadro storico del regime di radiodiffusione (cfr. art. 51), oggi superato.
Indice dei contenuti

L'ente che esercita la radiodiffusione può diffondere opere dai teatri e dai luoghi pubblici, alle condizioni di legge; per le opere nuove e le prime rappresentazioni occorre il consenso dell'autore, e chi organizza lo spettacolo deve consentire gli impianti tecnici.

La diffusione degli spettacoli dal vivo

L'art. 52 disciplina una situazione tipica della radiodiffusione: la diffusione di opere eseguite dal vivo in teatri, sale da concerto e altri luoghi pubblici. La norma riconosce all'ente esercente la facoltà di radiodiffondere tali esecuzioni, ma entro condizioni e limiti precisati negli articoli seguenti. È il tentativo di conciliare l'interesse alla diffusione radiofonica degli spettacoli con i diritti degli autori e degli organizzatori.

Gli obblighi di chi organizza lo spettacolo

Perché la diffusione sia tecnicamente possibile, la norma pone obblighi a carico di chi gestisce lo spettacolo: proprietari, impresari e quanti vi concorrono devono permettere gli impianti e le prove tecniche necessari a preparare la radiodiffusione. È un dovere di collaborazione strumentale, che consente l'allestimento delle apparecchiature di ripresa e trasmissione senza che l'organizzatore possa opporsi pretestuosamente.

Il consenso dell'autore per le opere nuove

La facoltà dell'ente incontra però un limite essenziale a tutela dell'autore: per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni è necessario il consenso dell'autore. È una salvaguardia importante: la prima diffusione di un'opera nuova è un momento delicato, che l'autore ha diritto di controllare. La facoltà generale dell'ente non si estende quindi automaticamente alle novità, per le quali resta ferma la regola del consenso.

La lettura nel contesto storico

Come l'intera sezione, anche l'art. 52 va inquadrato nel regime storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato dalla legislazione di settore. Restano però apprezzabili i principi che vi si leggono: il bilanciamento tra diffusione e diritti d'autore, l'obbligo di collaborazione tecnica degli organizzatori e, soprattutto, la riserva del consenso dell'autore per le opere nuove, criterio tuttora coerente con la disciplina della comunicazione al pubblico.

Domande frequenti

L'ente può diffondere opere dai teatri e luoghi pubblici?

Sì, alle condizioni e nei limiti previsti dagli articoli seguenti, secondo l'impianto dell'art. 52.

Chi organizza lo spettacolo può opporsi agli impianti?

No: proprietari, impresari e quanti concorrono allo spettacolo devono permettere gli impianti e le prove tecniche necessari.

Serve il consenso dell'autore?

Sì, per radiodiffondere le opere nuove e le prime rappresentazioni.

La norma è ancora attuale?

Va letta nel quadro storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato dalla legislazione di settore.

Quale principio resta valido?

Il bilanciamento tra diffusione e diritti d'autore e la riserva del consenso dell'autore per le opere nuove.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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