Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 52 L. 184/1983 – Revoca dell’adozione su domanda dell’adottato

Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, pronuncia sentenza. Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della responsabilità genitoriale
sia ripreso dai genitori. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

In sintesi

  • Quando i fatti gravi di cui all'articolo 51 sono stati commessi dall'adottante contro l'adottato o i suoi congiunti, la revoca può essere chiesta dall'adottato stesso o dal pubblico ministero.
  • Il tribunale, compiuti gli opportuni accertamenti, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato (se ha compiuto dodici anni, o anche di età inferiore in considerazione della capacità di discernimento), pronuncia sentenza.
  • Il tribunale può disporre con decreto in camera di consiglio i provvedimenti opportuni sulla cura del minore, sulla sua rappresentanza e sull'amministrazione dei beni.
  • Anche in questo caso il tribunale segnala al giudice tutelare la necessità di nomina di un tutore.

La revoca a tutela dell'adottato vittima dell'adottante. L'articolo 52 rappresenta il simmetrico speculare dell'articolo 51: se quest'ultimo tutela l'adottante vittima dell'adottato, il 52 protegge l'adottato che abbia subito dall'adottante comportamenti gravi e penalmente rilevanti. La norma bilancia così le garanzie nel rapporto adottivo, riconoscendo anche al più vulnerabile dei due - il minore - il diritto di ottenere la dissoluzione di un legame diventato nocivo.

Rispetto all'articolo 51, l'articolo 52 presenta alcune particolarità procedurali: l'adottato dev'essere sentito personalmente se ha compiuto dodici anni, ovvero tenendo conto della sua capacità di discernimento se è di età inferiore. Questo accorgimento riflette la più ampia attenzione che la legge n. 184/1983 riserva all'ascolto del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano, in linea con il principio del preminente interesse del minore.

I provvedimenti accessori che il tribunale può adottare con decreto in camera di consiglio - cura della persona, rappresentanza, amministrazione dei beni - hanno la stessa funzione protettiva prevista dall'articolo 51, e allo stesso modo richiedono la segnalazione al giudice tutelare per la nomina di un tutore. Si applicano in ogni caso gli articoli 330 e seguenti del codice civile, che consentono al giudice di graduare la risposta in base alla concreta situazione del minore.

Casi pratici

Caso 1: Revoca chiesta dall'adottato dopo condotta violenta dell'adottante

Caio, adottato all'età di otto anni, è ora quattordicenne. L'adottante Sempronio è stato condannato per aver commesso atti di violenza grave contro di lui. La madre biologica, recuperata la capacità genitoriale, segnala la situazione al pubblico ministero, che deposita istanza di revoca dell'adozione. Il tribunale, sentiti il pubblico ministero, Sempronio e lo stesso Caio (ormai dodicenne), pronuncia sentenza di revoca, disponendo contestualmente provvedimenti a protezione di Caio e la segnalazione al giudice tutelare.

Domande frequenti

Chi può chiedere la revoca prevista dall'articolo 52?

L'adottato stesso oppure il pubblico ministero, quando i fatti gravi indicati nell'articolo 51 siano stati commessi dall'adottante contro l'adottato o i suoi congiunti.

L'adottato deve essere sentito nel procedimento?

Sì: se ha compiuto dodici anni deve essere sentito personalmente; se è di età inferiore deve essere sentito tenendo conto della sua capacità di discernimento.

Il tribunale può adottare provvedimenti urgenti a protezione del minore?

Sì, può emettere con decreto in camera di consiglio provvedimenti sulla cura della persona, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni, segnalando al giudice tutelare la necessità di nomina di un tutore.

Quale tribunale è competente per la pronuncia?

Il tribunale, senza ulteriore specificazione; dal contesto sistematico della legge si ricava che si tratta del tribunale per i minorenni.

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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