Testo dell'articoloVigente
Art. 1 L. 184/1983 – Diritto del minore alla famiglia
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità
genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'eduzione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 1 Cod. Amb. — ambito di applicazione
- Art. 1 L. 190/2012 — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- Art. 1 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari
- Art. 1 D.Lgs. 209/2005 — Definizioni
- Art. 1 D.Lgs. 42/2004 — Principi
- Articolo 1 L. 219/2017: Consenso informato
Commento
Il principio cardine della legge sull'adozione. L'articolo 1 pone la pietra angolare dell'intero impianto normativo: il minore ha diritto di crescere nella propria famiglia di origine, e l'ordinamento deve fare tutto il possibile per preservare questo legame prima di ricorrere a misure più incisive come l'affidamento o l'adozione.
Il secondo e terzo comma introducono un principio di fondamentale importanza pratica: la povertà economica non può, da sola, giustificare la separazione del minore dalla propria famiglia. Lo Stato, le regioni e gli enti locali sono chiamati a sostenere i nuclei familiari in difficoltà attraverso interventi concreti, dalla formazione degli operatori sociali all'organizzazione di corsi per famiglie affidatarie e adottive, fino alla possibilità di stipulare convenzioni con enti e associazioni no profit del settore.
Solo quando questi interventi si rivelano insufficienti e la famiglia non è in grado di assicurare la crescita e l'educazione del minore, scattano gli istituti disciplinati dalla legge: prima l'affidamento familiare (art. 2 e seguenti), poi, nei casi più gravi, la dichiarazione di adottabilità (art. 8 e seguenti). Il comma 5 estende queste garanzie a tutti i minori senza alcuna discriminazione, nel rispetto della loro identità culturale.
Casi pratici
Caso 1: Sostegno alla famiglia in difficoltà economica
La famiglia di Tizio si trova in una grave crisi economica e rischia di non poter mantenere il figlio minore. Il servizio sociale locale, anziché procedere all'allontanamento, attiva gli interventi di sostegno previsti dall'art. 1: assistenza economica, supporto educativo e orientamento. Solo se tali interventi si rivelassero insufficienti si valuterebbe il ricorso agli istituti previsti dalla legge.
Domande frequenti
Può un minore essere allontanato dalla famiglia solo perché i genitori sono poveri?
No. La legge vieta espressamente che le condizioni di indigenza siano di ostacolo al diritto del minore a vivere con la propria famiglia. In questi casi devono essere attivati interventi di sostegno e aiuto economico.
Chi è responsabile del sostegno alle famiglie in difficoltà?
Stato, regioni ed enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili, devono sostenere i nuclei familiari a rischio per prevenire l'abbandono.
Il diritto alla famiglia vale per tutti i minori?
Sì. Il comma 5 garantisce il diritto senza distinzione di sesso, etnia, età, lingua o religione, nel rispetto dell'identità culturale del minore.
Quando si applicano gli istituti dell'affidamento e dell'adozione?
Solo quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, nonostante gli interventi di sostegno attivati.
Vedi anche