Testo dell'articoloVigente
Art. 40 L. 184/1983 – Adozione di minore italiano da parte di stranieri o italiani residenti all’estero
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i minorenni di Roma. Agli stranieri stabilmente residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione, in luogo della procedura disciplinata dal primo comma si applicano le procedure stabilite nella Convenzione per quanto riguarda l'intervento ed i compiti delle autorità centrali e degli enti autorizzati. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge.
Stesso numero, altri codici
- Art. 40 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 40 D.Lgs. 159/2011 — Gestione dei beni sequestrati
- Art. 40 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 40 D.Lgs. 42/2004 — Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
- Art. 40 CAD — Formazione di documenti informatici
- Art. 40 Codice Civile: Responsabilità degli organizzatori
Commento
La tutela del minore italiano di fronte alle domande di adozione provenienti dall'estero. L'articolo 40 disciplina il caso speculare rispetto all'adozione internazionale «in entrata»: quello in cui sono persone residenti all'estero — stranieri o cittadini italiani — a voler adottare un minore che si trova in Italia. La norma costruisce un canale procedurale che passa obbligatoriamente per il console italiano del luogo di residenza degli adottanti, il quale funge da intermediario istituzionale tra la coppia e il tribunale per i minorenni italiano competente.
Il criterio di competenza territoriale è individuato nel distretto in cui si trova la dimora del minore o il suo ultimo domicilio; se nessuno di questi elementi è noto, la competenza è attribuita per residualità al tribunale per i minorenni di Roma. Questo presidio procedurale è essenziale per garantire che anche in queste situazioni il minore italiano sia assistito dalle stesse garanzie previste per qualsiasi procedura adottiva, compreso il vaglio sulla idoneità degli adottanti e sull'interesse superiore del minore.
Il secondo periodo introduce una modulazione importante per gli stranieri residenti in Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja: anziché seguire la procedura consolare delineata nel primo periodo, si applicano per l'intervento delle autorità centrali e degli enti autorizzati le procedure previste dalla Convenzione stessa. Per il resto, tuttavia, rimane applicabile la legge italiana. Questo rinvio parziale alla Convenzione assicura la coerenza con il sistema internazionale e semplifica i passaggi procedurali per i Paesi aderenti, mantenendo al contempo le garanzie sostanziali della normativa italiana.
Casi pratici
Caso 1: Coppia straniera che chiede di adottare un minore italiano
Tizio e Caia, cittadini di un Paese che ha ratificato la Convenzione dell'Aja, intendono adottare un minore italiano. Si rivolgono all'autorità centrale del loro Paese, che coordina la procedura con la Commissione per le adozioni internazionali italiana. Per gli aspetti non disciplinati dalla Convenzione si applicano le norme della legge italiana; il tribunale per i minorenni del distretto in cui risiede il minore valuta la domanda secondo le stesse regole previste per qualsiasi procedura adottiva.
Domande frequenti
Come devono procedere gli stranieri residenti all'estero che vogliono adottare un minore italiano?
Devono presentare domanda al console italiano competente per il territorio in cui risiedono. Il console trasmette la domanda al tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova la dimora o l'ultimo domicilio del minore; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Quale tribunale è competente se il minore italiano non ha né dimora né precedente domicilio noto in Italia?
In assenza di dimora o precedente domicilio del minore in Italia, la competenza è attribuita al tribunale per i minorenni di Roma.
Un cittadino straniero residente in un Paese aderente alla Convenzione dell'Aja può adottare un minore italiano seguendo le procedure della Convenzione?
Sì, parzialmente. Per quanto riguarda l'intervento delle autorità centrali e degli enti autorizzati si applicano le procedure della Convenzione; per il resto si applicano le disposizioni della legge italiana.
Il percorso previsto dall'articolo 40 è diverso da quello per le adozioni internazionali «in entrata»?
Sì. Nelle adozioni «in entrata» (minore straniero che viene in Italia) sono i coniugi italiani a presentare domanda al tribunale per i minorenni italiano; nell'ipotesi dell'articolo 40, sono residenti all'estero che vogliono adottare un minore italiano, e il percorso parte dalla sede consolare italiana nel Paese di residenza degli aspiranti adottanti.
Vedi anche