Art. 43 L. 184/1983 – Cittadini italiani all’estero e minori in stato di abbandono
Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9
si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero. Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
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In sintesi
Le disposizioni sugli obblighi di segnalazione (articolo 9, commi 4 e 5) si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.
Per le funzioni consolari si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200 sullo svolgimento dei servizi consolari.
Il tribunale per i minorenni competente per i cittadini italiani minorenni all'estero in stato di abbandono è quello del luogo di ultimo domicilio del minore; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
L'estensione della tutela ai minori italiani all'estero. L'articolo 43 chiude il sistema delle disposizioni relative alle adozioni con elementi di transnazionalità, estendendo espressamente ai cittadini italiani residenti all'estero gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5. Tali obblighi riguardano rispettivamente chi accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore non parente per più di sei mesi e il genitore che affida stabilmente il figlio minore a un terzo per un periodo non inferiore a sei mesi: in entrambi i casi, scatta l'obbligo di segnalare la situazione all'autorità competente.
Per l'esercizio delle funzioni consolari, la norma rinvia - in quanto compatibili - agli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, che disciplina lo svolgimento dei servizi consolari all'estero. Il rinvio assicura la coerenza tra la disciplina adottiva speciale e l'ordinamento consolare generale, senza disperdere le garanzie proprie di quest'ultimo.
Il profilo più rilevante sul piano pratico è la determinazione della competenza: il tribunale per i minorenni competente ad accertare lo stato di abbandono di un cittadino minore italiano all'estero e ad adottare i conseguenti provvedimenti temporanei - incluso, se del caso, il rimpatrio - è quello del distretto in cui si trova il luogo di ultimo domicilio del minore in Italia. In mancanza di un precedente domicilio italiano, la competenza residuale è attribuita al tribunale per i minorenni di Roma, che esercita così la funzione di giudice-garante di ultima istanza per la tutela degli italiani all'estero.
Casi pratici
Caso 1: Minore italiano in stato di abbandono all'estero
Le autorità del Paese straniero segnalano che un minore italiano si trova in stato di abbandono all'estero senza parenti che lo assistano. In applicazione dell'articolo 43, il console italiano prende contatto con le autorità locali e trasmette la situazione al tribunale per i minorenni del distretto dell'ultimo domicilio italiano del minore. Il tribunale adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore e valuta l'opportunità del rimpatrio in Italia.
Domande frequenti
Un cittadino italiano che vive all'estero e ospita stabilmente un minore italiano non parente deve segnalarlo a qualche autorità?
Sì. Le disposizioni dell'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero: chi ospita stabilmente un minore non parente entro il quarto grado per più di sei mesi deve darne segnalazione all'autorità competente entro quel termine.
Quale tribunale italiano è competente per un minore italiano in stato di abbandono all'estero?
È competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di ultimo domicilio del minore in Italia. Se il minore non ha mai avuto un domicilio in Italia, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Il tribunale italiano può disporre il rimpatrio di un minore italiano in stato di abbandono all'estero?
Sì. L'articolo 43 prevede espressamente che il tribunale per i minorenni competente possa adottare, ai sensi dell'articolo 10, i necessari provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, incluso il rimpatrio ove necessario.
Fonti consultate: 1 fonte verificata
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'estensione della tutela ai minori italiani all'estero. L'articolo 43 chiude il sistema delle disposizioni relative alle adozioni con elementi di transnazionalità, estendendo espressamente ai cittadini italiani residenti all'estero gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5. Tali obblighi riguardano rispettivamente chi accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore non parente per più di sei mesi e il genitore che affida stabilmente il figlio minore a un terzo per un periodo non inferiore a sei mesi: in entrambi i casi, scatta l'obbligo di segnalare la situazione all'autorità competente.
Per l'esercizio delle funzioni consolari, la norma rinvia - in quanto compatibili - agli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, che disciplina lo svolgimento dei servizi consolari all'estero. Il rinvio assicura la coerenza tra la disciplina adottiva speciale e l'ordinamento consolare generale, senza disperdere le garanzie proprie di quest'ultimo.
Il profilo più rilevante sul piano pratico è la determinazione della competenza: il tribunale per i minorenni competente ad accertare lo stato di abbandono di un cittadino minore italiano all'estero e ad adottare i conseguenti provvedimenti temporanei - incluso, se del caso, il rimpatrio - è quello del distretto in cui si trova il luogo di ultimo domicilio del minore in Italia. In mancanza di un precedente domicilio italiano, la competenza residuale è attribuita al tribunale per i minorenni di Roma, che esercita così la funzione di giudice-garante di ultima istanza per la tutela degli italiani all'estero.
Casi pratici
Caso 1: Minore italiano in stato di abbandono all'estero
Le autorità del Paese straniero segnalano che un minore italiano si trova in stato di abbandono all'estero senza parenti che lo assistano. In applicazione dell'articolo 43, il console italiano prende contatto con le autorità locali e trasmette la situazione al tribunale per i minorenni del distretto dell'ultimo domicilio italiano del minore. Il tribunale adotta provvedimenti temporanei nell'interesse del minore e valuta l'opportunità del rimpatrio in Italia.
Domande frequenti
Un cittadino italiano che vive all'estero e ospita stabilmente un minore italiano non parente deve segnalarlo a qualche autorità?
Sì. Le disposizioni dell'articolo 9, commi 4 e 5, si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero: chi ospita stabilmente un minore non parente entro il quarto grado per più di sei mesi deve darne segnalazione all'autorità competente entro quel termine.
Quale tribunale italiano è competente per un minore italiano in stato di abbandono all'estero?
È competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di ultimo domicilio del minore in Italia. Se il minore non ha mai avuto un domicilio in Italia, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Il tribunale italiano può disporre il rimpatrio di un minore italiano in stato di abbandono all'estero?
Sì. L'articolo 43 prevede espressamente che il tribunale per i minorenni competente possa adottare, ai sensi dell'articolo 10, i necessari provvedimenti temporanei nell'interesse del minore, incluso il rimpatrio ove necessario.