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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 44 consente l'adozione di un minore senza il previo accertamento dell'abbandono in quattro situazioni tipizzate: legami affettivi consolidati con orfano, figlio del coniuge, orfano con disabilità e impossibilità dell'affidamento preadottivo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 44 L. 184/1983 – Adozione in casi particolari

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento,
quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli.

3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

Commento

L'adozione in casi particolari: uno strumento flessibile per tutelare il minore. L'articolo 44 prevede un istituto distinto dall'adozione piena: l'adozione in casi particolari, che può essere pronunciata anche in assenza dello stato di adottabilità del minore. Si tratta di una forma di adozione che risponde a situazioni di fatto già consolidate — legami affettivi profondi, convivenza, orfanità — per le quali sarebbe irragionevole richiedere il previo accertamento dell'abbandono.

La lettera a) riguarda il minore orfano di padre e di madre legato da vincolo di parentela (fino al sesto grado) o da un rapporto stabile e duraturo con il futuro adottante, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento. La lettera b) consente al coniuge di adottare il figlio — anche adottivo — dell'altro coniuge, realizzando così il cosiddetto «stepchild adoption» nell'ipotesi di coppia coniugata. La lettera c) disciplina l'adozione del minore orfano di entrambi i genitori che si trovi nelle condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La lettera d) copre i casi di constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo, fungendo da valvola di chiusura del sistema.

I commi 3 e 4 regolano i requisiti soggettivi dell'adottante: nei casi a), c) e d) l'adozione può essere disposta anche a favore di chi non è coniugato; il divario minimo di età è di diciotto anni solo per i casi a) e d). Nei casi a), c) e d) l'adozione è consentita anche in presenza di figli dell'adottante (comma 2), e se l'adottante è coniugato e non separato è necessaria la richiesta di entrambi i coniugi (comma 3, secondo periodo).

Casi pratici

Caso 1: Zio che adotta il nipote orfano

Dopo la morte di entrambi i genitori, un minore viene ospitato dallo zio paterno, parente entro il sesto grado. Lo zio, che ha instaurato con il nipote un rapporto affettivo stabile e duraturo, presenta domanda di adozione in casi particolari ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Il tribunale per i minorenni, verificata l'orfanità del minore e la stabilità del legame, dispone l'adozione; non è richiesta la preventiva dichiarazione di adottabilità.

Caso 2: Coniuge che adotta il figlio del proprio partner

Tizio sposa Mevia, che ha un figlio da una precedente relazione. Tizio chiede di adottare il figlio di Mevia ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b). Il tribunale per i minorenni, sentito il minore e verificata l'idoneità dell'adottante, pronuncia l'adozione senza necessità di accertare lo stato di abbandono del minore.

Domande frequenti

Cosa si intende per 'adozione in casi particolari'?

È una forma di adozione che può essere pronunciata senza che il minore sia stato previamente dichiarato in stato di adottabilità, nei quattro casi tassativamente elencati dall'articolo 44: minore orfano con legami affettivi consolidati, figlio del coniuge, minore orfano con disabilità e impossibilità constatata dell'affidamento preadottivo.

Chi può adottare un minore orfano con cui ha un rapporto stabile?

Parenti fino al sesto grado o chiunque abbia un rapporto stabile e duraturo con il minore, anche maturato in un periodo di affidamento, possono adottarlo se il minore è orfano di entrambi i genitori. L'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età dell'adottando.

Un coniuge può adottare il figlio dell'altro coniuge anche in mancanza di adottabilità?

Sì, è proprio la situazione prevista dalla lettera b) dell'articolo 44: il coniuge può adottare il figlio — anche adottivo — dell'altro coniuge, indipendentemente dallo stato di adottabilità del minore.

Una persona non coniugata può accedere all'adozione in casi particolari?

Sì, ma solo nei casi previsti dalle lettere a), c) e d) del comma 1. Nel caso sub b), relativo al figlio del coniuge, l'adottante deve necessariamente essere coniugato con il genitore del minore. Se l'adottante è coniugato e non separato in tutti i casi residui, occorre la richiesta di entrambi i coniugi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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