← Torna a Adozione e affidamento (L. 184/1983)
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Il minore straniero abbandonato in Italia è tutelato integralmente dalla legge italiana in materia di adozione, affidamento e provvedimenti urgenti, senza distinzioni fondate sulla nazionalità.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 37-bis L. 184/1983 – Legge italiana applicabile al minore straniero in stato di abbandono

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. Al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.

Commento

La clausola di salvaguardia: la legge italiana tutela tutti i minori abbandonati sul territorio nazionale. L'articolo 37-bis enuncia un principio di portata generale che chiude il sistema della tutela minorile internazionale: ogni minore straniero che si trovi nel territorio dello Stato italiano in una situazione di abbandono — indipendentemente dalla sua nazionalità, dalla presenza di un visto o dallo stato della procedura di adozione — è protetto dalla legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti urgenti.

La disposizione riveste un rilievo sistematico fondamentale perché esclude qualsiasi vuoto di protezione: il minore straniero abbandonato in Italia non può essere lasciato privo di tutela per il solo fatto di essere straniero o di non essere inserito in alcuna procedura adottiva formalizzata. La norma si coordina con l'articolo 33, comma 5, che in caso di ingresso irregolare di minori stranieri prevede la segnalazione al tribunale per i minorenni e la possibile apertura del procedimento ai sensi del presente articolo. Si raccorda altresì con gli articoli 8 e seguenti, che disciplinano la dichiarazione di adottabilità per i minori in stato di abbandono: quegli articoli si applicano dunque anche al minore straniero presente sul territorio nazionale. L'articolo 37-bis è espressione del principio internazionale del superiore interesse del minore (best interest of the child), che non ammette discriminazioni fondate sulla nazionalità nell'accesso alle misure di protezione.

Casi pratici

Caso 1: Minore straniero trovato in stato di abbandono

Le forze dell'ordine rinvengono sul territorio italiano un minore straniero privo di documenti, senza accompagnatori e in evidente situazione di abbandono. In applicazione dell'articolo 37-bis, il pubblico ufficiale segnala la situazione al tribunale per i minorenni competente, che avvia il procedimento di accertamento dello stato di abbandono secondo le norme italiane — le stesse applicabili ai minori italiani — e adotta i necessari provvedimenti temporanei a tutela del minore.

Domande frequenti

Un minore straniero trovato abbandonato in Italia ha diritto alla stessa protezione di un minore italiano?

Sì. L'articolo 37-bis stabilisce che al minore straniero in stato di abbandono sul territorio italiano si applica integralmente la legge italiana in materia di adozione, affidamento e provvedimenti urgenti, senza distinzioni fondate sulla nazionalità.

Quale tribunale è competente per un minore straniero abbandonato in Italia?

Sono competenti le stesse autorità previste per i minori italiani: il tribunale per i minorenni del distretto in cui il minore si trova, in applicazione delle norme generali sulla dichiarazione di adottabilità e sui provvedimenti urgenti.

L'articolo 37-bis si applica anche ai minori stranieri entrati irregolarmente?

Sì. La norma non distingue tra ingresso regolare e irregolare: il presupposto è esclusivamente la situazione di abbandono sul territorio italiano. L'articolo 33, comma 5, prevede espressamente il rinvio a questo articolo per i minori stranieri entrati al di fuori delle situazioni consentite.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.