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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
I coniugi che intendono adottare un minore straniero presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni, che incarica i servizi sociali di svolgere indagini e trasmettere la relazione entro quattro mesi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29-bis L. 184/1983 – Dichiarazione di disponibilità e indagini per adozione internazionale

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. Le persone residenti in Italia, che si trovano nelle condizioni prescritte dall'articolo 6 e che intendono adottare un minore straniero residente all'estero, presentano dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedono che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

2. Nel caso di cittadini italiani residenti in uno Stato straniero, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 36, comma 4, è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo della loro ultima residenza; in mancanza, è competente il tribunale per i minorenni di Roma.

3. Il tribunale per i minorenni, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

4. I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività: a) informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter; b) preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti; c) acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.

5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

Commento

L'apertura del procedimento di adozione internazionale. L'articolo 29-bis regola la fase iniziale del procedimento di adozione internazionale sul versante italiano: la dichiarazione di disponibilità e le conseguenti indagini affidate ai servizi socio-assistenziali. Si tratta di un passaggio fondamentale perché consente al tribunale per i minorenni di raccogliere una conoscenza approfondita degli aspiranti genitori adottivi prima di pronunciarsi sulla loro idoneità ai sensi dell'articolo 30.

La competenza per territorio spetta ordinariamente al tribunale per i minorenni del distretto di residenza dei coniugi. Per i cittadini italiani residenti all'estero, è competente il tribunale del distretto dell'ultima residenza italiana o, in mancanza, il tribunale per i minorenni di Roma. Il tribunale può pronunciare immediatamente decreto di inidoneità solo in caso di «manifesta carenza» dei requisiti, una soglia elevata che evita valutazioni frettolose.

Le indagini dei servizi sono articolate in più aree: informazione sulle procedure di adozione internazionale, preparazione degli aspiranti genitori, acquisizione di elementi sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria — nel rispetto delle stesse limitazioni sulle patologie oncologiche pregresse previste dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, per le indagini interne —, analisi dell'ambiente sociale, delle motivazioni e della capacità di farsi carico di un'adozione internazionale. La relazione conclusiva deve pervenire al tribunale entro quattro mesi dalla trasmissione della dichiarazione di disponibilità, garantendo tempi certi per il procedimento.

Casi pratici

Caso 1: Avvio della procedura di adozione internazionale

I coniugi Tizio e Caia, residenti a Bologna, presentano dichiarazione di disponibilità all'adozione di un minore straniero al tribunale per i minorenni di Bologna. Il tribunale, verificata l'assenza di manifesta carenza dei requisiti, trasmette la dichiarazione ai servizi socio-assistenziali del comune entro quindici giorni. I servizi avviano le attività di preparazione e raccolta informazioni, trasmettendo al tribunale la relazione completa entro i quattro mesi previsti dall'articolo 29-bis, comma 5.

Domande frequenti

Dove va presentata la dichiarazione di disponibilità all'adozione internazionale?

Al tribunale per i minorenni del distretto di residenza dei coniugi in Italia, oppure, per i cittadini italiani residenti all'estero, al tribunale del distretto dell'ultima residenza o, in mancanza, al tribunale per i minorenni di Roma.

Cosa fanno i servizi socio-assistenziali dopo aver ricevuto la dichiarazione di disponibilità?

Svolgono attività di informazione sulle procedure di adozione internazionale, di preparazione degli aspiranti e di raccolta di elementi sulla loro situazione personale, familiare, sanitaria, ambientale e motivazionale.

Entro quanto tempo i servizi devono trasmettere la relazione al tribunale?

Entro quattro mesi dalla trasmissione della dichiarazione di disponibilità da parte del tribunale.

Il tribunale può rigettare subito la domanda?

Sì, solo se riscontra una manifesta carenza dei requisiti. In tal caso può pronunciare immediatamente decreto di inidoneità senza trasmettere la dichiarazione ai servizi.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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