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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
La sentenza definitiva di adottabilità è trascritta entro dieci giorni sul registro del tribunale per i minorenni, su comunicazione immediata del cancelliere del giudice dell'impugnazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 18 L. 184/1983 – Trascrizione della sentenza definitiva di adottabilità

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni

Commento

La pubblicità dello stato di adottabilità. L'articolo 18 introduce uno strumento di pubblicità legale riservata: la trascrizione della sentenza definitiva di adottabilità su un apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale per i minorenni. La definitività della sentenza è il presupposto indispensabile per procedere alla trascrizione, a conferma che lo stato di adottabilità non può ritenersi stabilmente costituito finché residuano margini di impugnazione.

Il termine di dieci giorni dalla comunicazione della definitività impone una celerità consapevole: lo stato di adottabilità deve essere formalmente cristallizzato nel più breve tempo possibile, poiché da esso discendono conseguenze giuridiche rilevanti, tra cui la sospensione della responsabilità genitoriale prevista dall'articolo 19 e l'avvio della procedura di affidamento preadottivo ai sensi dell'articolo 22. L'obbligo di immediata comunicazione gravante sul cancelliere del giudice dell'impugnazione garantisce che il flusso informativo non si interrompa per inerzia burocratica.

Il registro di cui all'articolo 18 costituisce il riferimento documentale per le annotazioni successive: l'articolo 22, comma 7, prevede che il provvedimento di affidamento preadottivo venga annotato a margine di questa trascrizione, e l'articolo 23 dispone l'analoga annotazione del decreto di revoca dell'affidamento preadottivo. Il sistema registro-annotazioni garantisce la tracciabilità documentale di tutte le tappe del percorso verso l'adozione.

Casi pratici

Caso 1: Comunicazione della definitività e trascrizione

La sezione per i minorenni della Corte d'appello deposita la sentenza che conferma la dichiarazione di adottabilità del minore Sempronio. Non essendo proposto ricorso per Cassazione, la sentenza diviene definitiva. Il cancelliere della Corte d'appello invia immediatamente comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni che aveva pronunciato l'adottabilità, il quale provvede alla trascrizione sul registro apposito entro il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 18.

Domande frequenti

Dove viene trascritta la sentenza definitiva di adottabilità?

La sentenza è trascritta su un apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'adottabilità.

Entro quanto tempo deve essere effettuata la trascrizione?

La trascrizione deve avvenire entro il decimo giorno successivo alla comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva.

Chi comunica la definitività della sentenza al tribunale per i minorenni?

Il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.

Che valore ha questa trascrizione?

La trascrizione attesta formalmente la definitività dello stato di adottabilità e costituisce la base documentale su cui vengono annotati i successivi provvedimenti, come l'affidamento preadottivo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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