Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 51 L. 184/1983 – Revoca dell’adozione per indegnità dell’adottato

Testo vigente – Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza. Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

In sintesi

  • La revoca dell'adozione può essere chiesta dall'adottante quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita sua o dei suoi stretti familiari, oppure si sia reso colpevole di un delitto punibile con pena restrittiva della libertà non inferiore nel minimo a tre anni.
  • Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca può essere chiesta dai soggetti che avrebbero diritto all'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
  • Il tribunale, compiuti accertamenti e sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia sentenza.
  • Nei confronti del minore il tribunale può altresì adottare i provvedimenti opportuni sulla cura della persona, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni, segnalando al giudice tutelare la necessità di nomina di un tutore.

La revoca per fatto dell'adottato: una tutela estrema del vincolo adottivo. L'articolo 51 disciplina l'ipotesi più grave di dissoluzione del rapporto adottivo a iniziativa dell'adottante: la revoca per indegnità dell'adottato. Si tratta di una misura eccezionale, che riflette la serietà e la stabilità che il legislatore ha voluto attribuire al rapporto adottivo, modellato sull'adozione piena.

I presupposti sono tassativi e di elevata gravità: l'adottato deve aver compiuto quattordici anni e deve essersi macchiato di fatti gravissimi nei confronti dell'adottante o dei suoi stretti congiunti (coniuge, discendenti, ascendenti), ovvero di delitti punibili con pena restrittiva della libertà non inferiore nel minimo a tre anni. Il legislatore ha calibrato la soglia di rilevanza sulla particolare intensità del legame familiare instaurato con l'adozione.

Una peculiarità della norma è la previsione della legittimazione attiva degli eredi eventuali nel caso in cui l'adottante muoia proprio in conseguenza dell'attentato compiuto dall'adottato: in questa drammatica ipotesi i potenziali successori possono agire per tutelare l'integrità della successione. Il procedimento è incardinato davanti al tribunale, che opera con pienezza di cognizione sentendo le parti e il pubblico ministero, e che può adottare parallelamente provvedimenti a protezione del minore, con segnalazione al giudice tutelare per la nomina di un tutore.

Casi pratici

Caso 1: Domanda di revoca dell'adozione dopo condanna penale dell'adottato

Tizio, adottante, subisce gravi lesioni personali per opera del figlio adottivo Caio, ormai maggiore di quattordici anni, a seguito di un episodio di violenza domestica. Caio viene condannato per un delitto punibile con pena detentiva superiore nel minimo a tre anni. Tizio presenta istanza al tribunale per la revoca dell'adozione: il tribunale acquisisce la sentenza penale, sente le parti e il pubblico ministero, e pronuncia sentenza di revoca, disponendo contestualmente i provvedimenti opportuni sulla cura del minore e la segnalazione al giudice tutelare per la nomina di un tutore.

Domande frequenti

A partire da quale età può essere revocata l'adozione per fatto dell'adottato?

L'adottato deve aver compiuto quattordici anni; solo da questa età i fatti da lui commessi possono fondare la domanda di revoca dell'adottante.

Quali fatti giustificano la revoca ai sensi dell'articolo 51?

L'attentato alla vita dell'adottante, del coniuge, dei discendenti o ascendenti di questi, oppure la commissione di un delitto punibile con pena restrittiva non inferiore nel minimo a tre anni.

Chi può chiedere la revoca se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato?

Possono farlo i soggetti ai quali si devolverebbe l'eredità in assenza dell'adottato e dei suoi discendenti.

Il tribunale può adottare anche misure a protezione del minore nel corso del procedimento?

Sì: può emettere con decreto in camera di consiglio provvedimenti sulla cura della persona del minore, sulla sua rappresentanza e sull'amministrazione dei beni, e segnala al giudice tutelare la necessità di nomina di un tutore.

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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