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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
La legge garantisce la riservatezza sull'adozione nei documenti pubblici e permette all'adottato di accedere alle proprie origini biologiche dal compimento dei venticinque anni, o già dalla maggiore età per gravi motivi di salute.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 28 L. 184/1983 – Riservatezza sull’adozione e accesso alle origini

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.

2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.

3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti matrimoniali.

4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

7. L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili.

Commento

Riservatezza, identità e diritto a conoscere le proprie origini. L'articolo 28 è uno dei più articolati della legge 184/1983 perché tocca una delle tensioni più profonde del diritto all'adozione: quella tra la tutela della riservatezza sulla nuova condizione familiare del minore e il diritto dell'adottato, una volta cresciuto, di conoscere le proprie origini biologiche. Il legislatore ha scelto di differire questo accesso all'età adulta, bilanciando la protezione del percorso di crescita con il riconoscimento del diritto all'identità personale.

La riservatezza è costruita su più livelli. Il primo attiene alle attestazioni di stato civile: qualsiasi certificato deve essere rilasciato senza alcun riferimento alla paternità e maternità biologica né all'annotazione di adozione. Il secondo livello è il divieto, imposto a ogni soggetto pubblico o privato, di fornire informazioni dal quale risulti il rapporto di adozione, salvo autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Fa eccezione l'ufficiale di stato civile che verifichi gli impedimenti matrimoniali: un'eccezione coerente con il mantenimento dei divieti matrimoniali previsto dall'articolo 27.

Il diritto di accesso alle origini è calibrato sull'età e sulle condizioni dell'adottato. Il regime ordinario consente l'accesso a partire dai venticinque anni. Un regime anticipato, a partire dalla maggiore età, è ammesso solo in presenza di «gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psico-fisica». In entrambi i casi il tribunale per i minorenni del luogo di residenza effettua un'istruttoria psicosociale prima di autorizzare l'accesso, a garanzia dell'equilibrio del richiedente. Un limite assoluto opera nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi della disciplina sullo stato civile: in questo caso il diritto di accesso è precluso.

Casi pratici

Caso 1: Accesso alle origini dopo i venticinque anni

Tizio, adottato da bambino e ormai ventisettenenne, desidera conoscere l'identità dei propri genitori biologici. Presenta istanza al tribunale per i minorenni del suo luogo di residenza. Il tribunale dispone l'audizione di uno psicologo e acquisisce informazioni sociali, al fine di valutare che l'accesso alle notizie non comporti grave turbamento. Completata l'istruttoria, il tribunale autorizza con decreto l'accesso alle informazioni richieste.

Caso 2: Accesso anticipato per gravi motivi di salute

Caia, adottata e maggiorenne, si trova in una condizione di salute grave che richiede conoscenze sull'anamnesi familiare biologica. Il medico ospedaliero ne fa richiesta urgente al tribunale per i minorenni allegando documentazione clinica. Il tribunale, ricorrendo i presupposti di necessità e urgenza e il grave pericolo per la salute di Caia, autorizza l'accesso alle informazioni sui genitori biologici.

Domande frequenti

Fino a quale età il minore adottato è protetto dalla riservatezza sull'adozione?

La riservatezza è garantita senza limite di tempo nei documenti di stato civile. Il diritto di accesso alle informazioni sulle origini biologiche sorge ordinariamente al compimento dei venticinque anni, o già alla maggiore età in presenza di gravi e comprovati motivi di salute.

A chi va presentata la richiesta di accesso alle informazioni sulle origini?

L'istanza va presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'adottato.

Può un ente pubblico rivelare che una persona è stata adottata?

No. Qualsiasi ente pubblico o privato deve rifiutarsi di fornire informazioni dal quale risulti il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria.

È sempre possibile accedere alle informazioni sui genitori biologici?

No. L'accesso è precluso nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del D.P.R. 396/2000.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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