Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente (art. 52) ha limiti di frequenza.
Per le rappresentazioni: una volta la settimana.
Per i concerti: ogni cinque (o frazioni di cinque) concerti.
La durata della stagione è quella risultante dai manifesti o programmi pubblicati prima dell'inizio.
Indice dei contenuti
Nelle stagioni teatrali o di concerti di almeno due mesi, il diritto dell'ente di radiodiffondere gli spettacoli può essere esercitato una volta a settimana per le rappresentazioni e ogni cinque concerti per i concerti.
Limitare la frequenza della radiodiffusione
L'art. 53 pone limiti di frequenza all'esercizio del diritto dell'ente di radiodiffondere gli spettacoli dal vivo (art. 52). La ragione è di equilibrio: una diffusione troppo assidua degli spettacoli rischierebbe di danneggiare chi li organizza e gli autori, riducendo l'interesse del pubblico a partecipare dal vivo. La legge contingenta quindi la facoltà dell'ente entro tetti precisi.
I tetti per rappresentazioni e concerti
I limiti sono distinti per tipo di spettacolo. Per le rappresentazioni teatrali, la radiodiffusione può avvenire una volta la settimana. Per i concerti, è ammessa ogni cinque concerti, o frazioni di cinque. È un dosaggio che consente la diffusione radiofonica senza saturarla, preservando il valore dello spettacolo dal vivo.
Il presupposto: la stagione di almeno due mesi
I limiti operano nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi. Si tratta cioè di cicli organizzati e prolungati di spettacoli, per i quali ha senso contingentare la diffusione su base periodica. Per individuare la durata della stagione si guarda a un dato oggettivo: i manifesti o i programmi pubblicati prima dell'inizio, che fissano in anticipo l'ambito temporale di riferimento.
Una tutela degli interessi in gioco
L'articolo bilancia gli interessi della radiodiffusione con quelli degli organizzatori e degli autori degli spettacoli. Limitando la frequenza, evita che la trasmissione radiofonica si sostituisca alla fruizione dal vivo, salvaguardando il modello economico degli spettacoli a stagione. Va letto nel quadro storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato dalla legislazione di settore.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La stagione teatrale
Un teatro propone una stagione di tre mesi. L'ente di radiodiffusione può trasmettere le rappresentazioni una volta la settimana, secondo il limite dell'art. 53.
Esempio 2 - Il ciclo di concerti
Una stagione concertistica prevede numerosi concerti. La radiodiffusione è ammessa ogni cinque concerti o frazioni di cinque, per non saturare la diffusione e tutelare la fruizione dal vivo.
Domande frequenti
Con quale frequenza si possono radiodiffondere le rappresentazioni?
Una volta la settimana, nelle stagioni di durata non inferiore a due mesi.
E i concerti?
Ogni cinque concerti, o frazioni di cinque.
Come si determina la durata della stagione?
In base ai manifesti o ai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Perché limitare la frequenza?
Per non danneggiare organizzatori e autori e preservare il valore della fruizione dal vivo.
La norma è ancora attuale?
Va letta nel quadro storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato dalla legislazione di settore.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nelle stagioni teatrali o di concerti di almeno due mesi, il diritto dell'ente di radiodiffondere gli spettacoli può essere esercitato una volta a settimana per le rappresentazioni e ogni cinque concerti per i concerti.
Limitare la frequenza della radiodiffusione
L'art. 53 pone limiti di frequenza all'esercizio del diritto dell'ente di radiodiffondere gli spettacoli dal vivo (art. 52). La ragione è di equilibrio: una diffusione troppo assidua degli spettacoli rischierebbe di danneggiare chi li organizza e gli autori, riducendo l'interesse del pubblico a partecipare dal vivo. La legge contingenta quindi la facoltà dell'ente entro tetti precisi.
I tetti per rappresentazioni e concerti
I limiti sono distinti per tipo di spettacolo. Per le rappresentazioni teatrali, la radiodiffusione può avvenire una volta la settimana. Per i concerti, è ammessa ogni cinque concerti, o frazioni di cinque. È un dosaggio che consente la diffusione radiofonica senza saturarla, preservando il valore dello spettacolo dal vivo.
Il presupposto: la stagione di almeno due mesi
I limiti operano nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi. Si tratta cioè di cicli organizzati e prolungati di spettacoli, per i quali ha senso contingentare la diffusione su base periodica. Per individuare la durata della stagione si guarda a un dato oggettivo: i manifesti o i programmi pubblicati prima dell'inizio, che fissano in anticipo l'ambito temporale di riferimento.
Una tutela degli interessi in gioco
L'articolo bilancia gli interessi della radiodiffusione con quelli degli organizzatori e degli autori degli spettacoli. Limitando la frequenza, evita che la trasmissione radiofonica si sostituisca alla fruizione dal vivo, salvaguardando il modello economico degli spettacoli a stagione. Va letto nel quadro storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato dalla legislazione di settore.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Esempio 1 - La stagione teatrale
Un teatro propone una stagione di tre mesi. L'ente di radiodiffusione può trasmettere le rappresentazioni una volta la settimana, secondo il limite dell'art. 53.
Esempio 2 - Il ciclo di concerti
Una stagione concertistica prevede numerosi concerti. La radiodiffusione è ammessa ogni cinque concerti o frazioni di cinque, per non saturare la diffusione e tutelare la fruizione dal vivo.
Domande frequenti
Con quale frequenza si possono radiodiffondere le rappresentazioni?
Una volta la settimana, nelle stagioni di durata non inferiore a due mesi.
E i concerti?
Ogni cinque concerti, o frazioni di cinque.
Come si determina la durata della stagione?
In base ai manifesti o ai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Perché limitare la frequenza?
Per non danneggiare organizzatori e autori e preservare il valore della fruizione dal vivo.
La norma è ancora attuale?
Va letta nel quadro storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato dalla legislazione di settore.