Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 53 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo può essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.

Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.

Fonte: Normattiva.it.

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In sintesi

  • Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente (art. 52) ha limiti di frequenza.
  • Per le rappresentazioni: una volta la settimana.
  • Per i concerti: ogni cinque (o frazioni di cinque) concerti.
  • La durata della stagione è quella risultante dai manifesti o programmi pubblicati prima dell'inizio.
Indice dei contenuti

Nelle stagioni teatrali o di concerti di almeno due mesi, il diritto dell'ente di radiodiffondere gli spettacoli può essere esercitato una volta a settimana per le rappresentazioni e ogni cinque concerti per i concerti.

Limitare la frequenza della radiodiffusione

L'art. 53 pone limiti di frequenza all'esercizio del diritto dell'ente di radiodiffondere gli spettacoli dal vivo (art. 52). La ragione è di equilibrio: una diffusione troppo assidua degli spettacoli rischierebbe di danneggiare chi li organizza e gli autori, riducendo l'interesse del pubblico a partecipare dal vivo. La legge contingenta quindi la facoltà dell'ente entro tetti precisi.

I tetti per rappresentazioni e concerti

I limiti sono distinti per tipo di spettacolo. Per le rappresentazioni teatrali, la radiodiffusione può avvenire una volta la settimana. Per i concerti, è ammessa ogni cinque concerti, o frazioni di cinque. È un dosaggio che consente la diffusione radiofonica senza saturarla, preservando il valore dello spettacolo dal vivo.

Il presupposto: la stagione di almeno due mesi

I limiti operano nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi. Si tratta cioè di cicli organizzati e prolungati di spettacoli, per i quali ha senso contingentare la diffusione su base periodica. Per individuare la durata della stagione si guarda a un dato oggettivo: i manifesti o i programmi pubblicati prima dell'inizio, che fissano in anticipo l'ambito temporale di riferimento.

Una tutela degli interessi in gioco

L'articolo bilancia gli interessi della radiodiffusione con quelli degli organizzatori e degli autori degli spettacoli. Limitando la frequenza, evita che la trasmissione radiofonica si sostituisca alla fruizione dal vivo, salvaguardando il modello economico degli spettacoli a stagione. Va letto nel quadro storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato dalla legislazione di settore.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Esempio 1 - La stagione teatrale

Un teatro propone una stagione di tre mesi. L'ente di radiodiffusione può trasmettere le rappresentazioni una volta la settimana, secondo il limite dell'art. 53.

Esempio 2 - Il ciclo di concerti

Una stagione concertistica prevede numerosi concerti. La radiodiffusione è ammessa ogni cinque concerti o frazioni di cinque, per non saturare la diffusione e tutelare la fruizione dal vivo.

Domande frequenti

Con quale frequenza si possono radiodiffondere le rappresentazioni?

Una volta la settimana, nelle stagioni di durata non inferiore a due mesi.

E i concerti?

Ogni cinque concerti, o frazioni di cinque.

Come si determina la durata della stagione?

In base ai manifesti o ai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.

Perché limitare la frequenza?

Per non danneggiare organizzatori e autori e preservare il valore della fruizione dal vivo.

La norma è ancora attuale?

Va letta nel quadro storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato dalla legislazione di settore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 6 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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