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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Senza pregiudizio dei diritti dell'autore, l'ente esercente è autorizzato a registrare l'opera (su disco o altro supporto) ai fini della radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche.
  • La registrazione deve essere, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
  • È consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di eccezionale carattere documentario, senza ulteriore utilizzazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 55 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto,l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

È consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Senza pregiudizio dei diritti dell'autore, l'ente esercente è autorizzato a registrare l'opera (su disco o altro supporto) ai fini della radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche.
  • La registrazione deve essere, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.
  • È consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di eccezionale carattere documentario, senza ulteriore utilizzazione.
Indice dei contenuti

L'ente di radiodiffusione può registrare l'opera per la diffusione differita dovuta a necessità tecniche o orarie, purché la registrazione sia poi distrutta o resa inservibile; è ammessa la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di eccezionale valore documentario.

La registrazione effimera per la diffusione differita

L'art. 55 disciplina la cosiddetta registrazione effimera: la facoltà dell'ente di radiodiffusione di registrare un'opera per poterla diffondere in un momento differito, quando ragioni orarie o tecniche impediscono la trasmissione dal vivo. È una necessità pratica della produzione radiofonica: non sempre l'esecuzione può coincidere con il momento della messa in onda.

Il limite: distruzione dopo l'uso

La facoltà è bilanciata da un limite preciso a tutela dell'autore: la registrazione, dopo l'uso, deve essere distrutta o resa inservibile. Si tratta di una registrazione strumentale e temporanea, finalizzata esclusivamente alla diffusione differita, non a creare una copia stabile dell'opera. Esaurita la sua funzione, deve sparire, così da non trasformarsi in uno sfruttamento ulteriore non autorizzato.

L'eccezione degli archivi ufficiali

La norma prevede però un'apertura per la memoria storica: le registrazioni che abbiano un eccezionale carattere documentario possono essere conservate in archivi ufficiali, in deroga all'obbligo di distruzione. La conservazione è però senza possibilità di ulteriore utilizzazione: l'archivio custodisce la registrazione a fini documentari e di memoria, non per nuovi sfruttamenti. È il riconoscimento del valore culturale di certe testimonianze sonore.

Un principio ancora attuale

La logica dell'art. 55 - consentire la registrazione tecnica per la diffusione differita, ma impedire che diventi una copia liberamente sfruttabile - è un principio che permane nei moderni regimi di comunicazione al pubblico. Anche le attuali discipline europee conoscono l'istituto delle registrazioni effimere degli organismi di diffusione e la salvaguardia delle registrazioni di valore documentario. Va letto nel quadro storico della radiodiffusione come servizio statale (art. 51), oggi superato dalla legislazione di settore.

Domande frequenti

L'ente può registrare l'opera per trasmetterla dopo?

Sì: è autorizzato a registrarla per la radiodiffusione differita dovuta a necessità orarie o tecniche.

Cosa accade alla registrazione dopo l'uso?

Deve essere distrutta o resa inservibile: è una registrazione effimera, non una copia stabile.

Si possono conservare alcune registrazioni?

Sì, quelle di eccezionale carattere documentario, in archivi ufficiali, ma senza possibilità di ulteriore utilizzazione.

La registrazione lede i diritti dell'autore?

No: opera senza pregiudizio dei diritti dell'autore ed è strumentale alla sola diffusione differita.

È un principio ancora riconosciuto?

Sì: le registrazioni effimere degli organismi di diffusione sono previste anche nei moderni regimi europei.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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