In sintesi
Per l'adozione in casi particolari si applicano le disposizioni degli artt. 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile, in raccordo sistematico con la legge speciale.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 55 L. 184/1983 – Rinvio alle norme del codice civile sull’adozione in casi particolari
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
Stesso numero, altri codici
- Art. 55 Cod. Amb. — attività conoscitiva
- Art. 55 D.Lgs. 159/2011 — Azioni esecutive
- Art. 55 D.Lgs. 209/2005 — Autorizzazione
- Art. 55 D.Lgs. 42/2004 — Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale
- Art. 55 CAD — Articolo abrogato
- Art. 55 Codice Civile: Immissione di altri nel possesso temporaneo
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Raccordo con il codice civile per l'adozione in casi particolari. L'articolo 55 opera un rinvio puntuale ad alcune norme del codice civile, integrando la disciplina dell'adozione in casi particolari prevista dagli articoli 44 e seguenti della legge n. 184/1983. Il meccanismo del rinvio è tecnica consolidata nel diritto di famiglia: consente di evitare duplicazioni normative e di mantenere la coerenza tra legge speciale e codice.
Le disposizioni richiamate riguardano profili di diversa natura: il cognome dell'adottato (art. 299 c.c., già sostituito dall'art. 61 della stessa legge), gli effetti dell'adozione sui rapporti patrimoniali e sullo status (artt. 293–295 e 300), nonché alcune regole di procedura e di tutela. Il rinvio agli articoli 293–295 del codice civile è particolarmente rilevante perché completa la disciplina delle condizioni di adottabilità e degli effetti del rapporto adottivo anche nell'adozione in casi particolari, che — a differenza dell'adozione piena — non determina automaticamente la cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine.
L'articolo 55 ha quindi una funzione di chiusura del sistema, assicurando che nessun aspetto rilevante del rapporto adottivo resti privo di disciplina per effetto di un mancato coordinamento tra le fonti.
Casi pratici
Caso 1: Applicazione delle norme codicistiche al cognome nell'adozione in casi particolari
Tizio, coniuge dell'adottante Sempronia, intende adottare il figlio naturale non riconosciuto di quest'ultima ai sensi dell'articolo 44, lettera b). Al momento della pronuncia dell'adozione, si pone la questione del cognome da attribuire al minore: per effetto dell'articolo 55, si applica l'articolo 299 del codice civile (come sostituito dall'articolo 61 della stessa legge), che disciplina puntualmente le regole sul cognome dell'adottato.
Domande frequenti
Quali articoli del codice civile si applicano all'adozione in casi particolari per effetto dell'articolo 55?
Si applicano gli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
Perché l'articolo 55 rinvia ad alcune norme del codice civile invece di disciplinare direttamente la materia?
Il rinvio è una tecnica normativa che evita duplicazioni e assicura coerenza sistematica tra la legge speciale n. 184/1983 e il codice civile.
L'adozione in casi particolari disciplinata dal capo a cui si riferisce l'articolo 55 è la stessa dell'adozione piena?
No: l'adozione in casi particolari (artt. 44 e seguenti) è un istituto distinto, che in alcune ipotesi non determina la cessazione dei rapporti con la famiglia d'origine, a differenza dell'adozione piena.
Vedi anche